Ecco chi ha diritto al rimborso dell’assegno di mantenimento già versato e quando, secondo la giurisprudenza.
La restituzione dell’assegno di mantenimento già versato in favore dei figli o del coniuge è un tema un po’ spinoso, molto spesso non favorevole ai desideri degli obbligati. Di norma, infatti, non è previsto il rimborso dell’assegno di mantenimento. Anche quando ne viene pronunciata dal giudice una riduzione, per esempio, la sentenza non ha efficacia retroattiva e lo stesso si può dire per quanto riguarda la sua sospensione. Negli ultimi anni, tuttavia, diverse volte i tribunali hanno dovuto riconoscere il diritto al rimborso.
Si parte, in genere, dal presupposto che quando sussistano le condizioni per ottenere una modifica dell’assegno di mantenimento il genitore o coniuge obbligato si attivi subito presentando la questione al tribunale. Non sempre è così, talvolta anche per impossibilità di conoscere i cambiamenti che porterebbero a una riformulazione dell’assegno. Ne consegue che esistono delle eccezioni, come riportato dalle varie sentenze della Corte di cassazione, in cui è dovuto il rimborso dell’assegno di mantenimento. Vediamo chi ne ha diritto e quando.
Rimborso dell’assegno di mantenimento, chi ne ha diritto
Come già anticipato, il rimborso dell’assegno di mantenimento già versato appare come un’eccezione alla prassi. Non che vi sia una legge contraria in proposito, bensì non è così comune che si presenti questa situazione. Dopo che una sentenza ha previsto l’assegno di mantenimento e il suo ammontare, infatti, gli ex coniugi non ripropongono la questione al tribunale a meno che siano cambiate le condizioni che hanno portato a quella specifica determinazione.
Va da sé, che anche nel caso in cui il giudice rivaluti l’assegno, revocandolo o riducendolo, non sarà previsto un rimborso per le mensilità già corrisposte, perlomeno per quelle relative al periodo in cui le condizioni utili erano le medesime della sentenza. Proprio per questo motivo la sentenza che modifica l’assegno di mantenimento ha raramente efficacia retroattiva.
La Corte di cassazione, tuttavia, ha ricordato che la riduzione o la revoca dell’assegno di mantenimento possono anche avere efficacia retroattiva – e quindi comportare un rimborso – nel caso in cui vengano contestate, a ragione, le condizioni che hanno portato alla determinazione dell’assegno fin dall’origine o comunque a partire da un periodo antecedente.
Quando si presenta una situazione del genere, infatti, non ci può essere altra spiegazione che un errore del giudice o un abile mascheramento dei requisiti da parte del beneficiario. Si tratta, dunque, di ipotesi non troppo comuni, sebbene non impossibili. Si cita in proposito una recentissima sentenza della Cassazione, la n. 477/2023, secondo cui l’erogazione dell’assegno di mantenimento (per separazione o divorzio) in mancanza del diritto fin dall’origine, dà diritto alla restituzione degli importi.
In buona sostanza, se si propone un nuovo giudizio riguardante l’assegno di mantenimento in cui il giudice conferma l’insussistenza del diritto a riceverlo da parte del beneficiario fin dall’inizio, chi ha versato l’assegno ha diritto a ricevere il rimborso delle mensilità erogate.
Quando si ha diritto al rimborso dell’assegno di mantenimento
Il principio richiamato dalla Cassazione – nel dettaglio si parla di condictio indebiti – conosce a sua volta delle possibilità di deroga, cioè casi in cui, nonostante l’insussistenza del diritto in capo al beneficiario, non sia dovuto il rimborso. In particolare, si tratta dell’irripetibilità delle somme versate per i bisogni alimentari del beneficiario.
Da qui, sorge il secondo motivo per cui il rimborso dell’assegno di mantenimento non è molto frequente, almeno quando si prendono in considerazione cifre moderate, volte al solo sostentamento del beneficiario. Nel dettaglio, non è dovuto il rimborso quando:
- La sentenza che esclude l’obbligo di mantenimento, pur retroattiva, è basata sulle sole condizioni economiche del soggetto obbligato;
- l’importo dell’assegno di mantenimento viene diminuito, ma la somma era comunque modica e finalizzata al sostentamento.
Al di fuori di queste ipotesi, si ha diritto al rimborso dell’assegno di mantenimento erogato, purché si accerti la mancanza del diritto in capo al beneficiario e l’assenza di uno stato di bisogno. In questo caso si applica l’obbligo di restituzione dell’assegno, come previsto dall’articolo 1033 del Codice civile.
La sentenza citata riguardava il mantenimento separativo o divorzile, ma si può applicare un’analisi analoga per l’assegno di mantenimento dovuto ai figli. Per esempio, la sentenza n. 32914/2022 della stessa Cassazione ha riconosciuto il rimborso dell’assegno di mantenimento versato ai figli già indipendenti dal punto di vista economico.
Nel caso specifico, è stato l’altro genitore a essere condannato alla restituzione, avendo ricevuto le somme in malafede. La stessa sentenza, tuttavia, ricorda che si esclude la deroga della prestazione alimentare quando i beneficiari non ne hanno necessità (in quanto autosufficienti). La retroattività può quindi essere applicata, ovviamente a partire dal momento in cui sono mancati i requisiti ma l’assegno è stato versato in modo pieno, a meno che si sia trattato di una libera scelta dell’obbligato.
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