Assegno di mantenimento, quando lo paga il datore di lavoro dell’ex coniuge

Ilena D’Errico

4 Marzo 2023 - 18:55

L’assegno di mantenimento può, talvolta, essere pagato direttamente dal datore di lavoro dell’ex coniuge obbligato al beneficiario. Ecco quando e come richiederlo.

Assegno di mantenimento, quando lo paga il datore di lavoro dell’ex coniuge

Il coniuge - o ex nel caso di assegno divorzile - si rifiuta di pagare l’assegno di mantenimento anche se percepisce uno stipendio come dipendente? È possibile rivolgersi direttamente al datore di lavoro per ottenere il pagamento diretto.

Il datore di lavoro deve pagare l’assegno di mantenimento?

L’articolo 156 del Codice civile consente al giudice di imporre a soggetti terzi che sono tenuti al versamento di denaro alla persona obbligata, il versamento diretto - anche periodico - di una parte del credito nei confronti dell’avente diritto. In altri termini, chiunque deve versare del denaro al coniuge potrebbe essere obbligato a cederne una parte all’altro coniuge, al fine dell’assegno di mantenimento. In tal proposito, perciò, può essere obbligato tanto il datore di lavoro quanto un inquilino che deve versare il canone di locazione, per esempio.

La normativa fa quindi riferimento a una parte del credito, non necessariamente corrispondente all’intero importo dovuto come mantenimento, e di norma inferiore rispetto all’importo dovuto all’obbligato. Questo significa che il datore di lavoro può essere obbligato al pagamento diretto dell’assegno di mantenimento o di una sua parte, opportunamente detratta dallo stipendio del dipendente in questione. Il versamento per intero del totale dello stipendio nei confronti di un altro soggetto, seppur avente qualche diritto in merito, è invece quasi sempre da escludere.

Come richiedere il pagamento diretto al datore di lavoro

Il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento può far valere questo tipo di tutela esclusivamente tramite l’approvazione del giudice, perciò con un apposito procedimento civile. Prima di una sentenza favorevole a riguardo, infatti, non è possibile avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del datore di lavoro o di un altro creditore del coniuge inadempiente.

È quindi necessario presentare tramite il proprio avvocato un ricorso nel tribunale di competenza, così che il giudice possa esprimersi a riguardo e determinare, in caso positivo, anche l’importo dovuto direttamente dal datore di lavoro.

Quando l’assegno di mantenimento può essere pagato dal datore di lavoro

La procedura descritta è piuttosto semplice, ma ovviamente affinché il giudice possa pronunciarsi accogliendo il ricorso del beneficiario sono richiesti alcuni requisiti. Questi ultimi, in realtà, non sono particolarmente stringenti in quanto l’obbligo è già in capo al coniuge, il quale non potrà accusare alcun tipo di svantaggio. Il pagamento diretto del datore di lavoro, infatti, non fa altro che obbligare il coniuge all’adempimento, senza togliergli nulla di più di quanto già dovuto.

Il coniuge beneficiario deve sostanzialmente dimostrare che l’altro coniuge sia inadempiente o ritardatario nei pagamenti e la probabilità che questo comportamento si ripeta nel futuro. Come anticipato, non servono prove particolari se non, ovviamente, l’assenza o il ritardo nei pagamenti. L’incertezza riguardo al futuro è semplicemente desumibile dall’atteggiamento del coniuge obbligato, purché l’inadempienza non sia dovuta a un’impossibilità oggettiva. Il pagamento diretto è evidentemente una soluzione fondamentale per i beneficiari, in quanto assicura loro il pagamento coattivo di quanto spettante loro.

Il provvedimento è in ogni caso sottoponibile a modifiche o perfino alla revoca nel caso di mutamento delle condizioni. In questi casi entrambi i coniugi hanno la facoltà di presentare un ricorso per ottenere il riconoscimento delle variazioni che si sono presentate, ad esempio un ricalcolo dell’importo.

Quanto deve pagare il datore di lavoro?

Le pronunce del giudice circa il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro non incidono direttamente sull’assegno, non lo modificano e tantomeno ne variano l’importo. Il Codice civile, infatti, parla per questo tipo di diritto di una quota del credito, non per forza corrispondente all’intero.

Il giudice deve quindi valutare il caso concreto e determinare l’importo più consono rispetto all’ammontare dell’assegno di mantenimento, senza minare i mezzi di sostentamento del coniuge. Di conseguenza l’importo dovuto dal datore di lavoro potrebbe anche soddisfare completamente quello dell’assegno, ma non si tratta di una regola. Un eventuale credito minore, tuttavia, non modifica il calcolo dell’assegno di mantenimento, che deve essere – eventualmente – sottoposto a un ulteriore giudizio.

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