Si rischia di perdere l’assegno ordinario di invalidità se si viene assunti come categoria protetta in base alla Legge 68 del 1999?
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto al lavoratore invalido che ha perduto almeno due terzi della capacità lavorativa. Non presuppone che si cessi il lavoro per poterlo percepire, è a discrezione dell’invalido se continuare o meno a lavorare visto che, in ogni caso, la valenza dell’AOI è triennale. Alla scadenza può essere presentata domanda di rinnovo e al terzo riconoscimento diventa definitivo.
Rispondiamo ad un lettore di Money.it che ci scrive:
Buongiorno,
Gentilmente vorrei sapere,
In quanto titolare di assegno ordinario confermato definitivamente,
Se assunto come invalido legge 68 come operai metalmeccanico, l’ assegno poi viene revocato.
Premetto che ho una invalidità permanente all’ 85%
Assegno ordinario di invalidità 2024, requisiti, importo e tagli
Assegno ordinario e assunzione
La Legge 68 del 1999 prevede che i lavoratori con un determinato grado di invalidità siano inseriti in quelle che sono definite categorie protette. E che le aziende pubbliche o private debbano assumere un certo numero dei loro dipendenti (in base a quello totale) proprio attingendo da queste categorie. Si tratta, quindi, di un’agevolazione per i lavoratori con invalidità che consente l’assunzione e che obbliga, quindi, le aziende ad assumere un lavoratore invalido ogni tot lavoratori in servizio.
Come abbiamo accennato in apertura percepire l’assegno ordinario di invalidità non vieta all’invalido di svolgere attività lavorativa, sia come dipendente che come autonomo. E anche se l’assunzione con legge 68/99 è un’altra agevolazione riconosciuta agli invalidi, questa non esclude la possibilità che il lavoratore assunto come categoria protetta possa continuare a percepire l’assegno ordinario di invalidità.
Una agevolazione, quindi, non nega l’altra. Se viene, quindi, assunto con questa legge non le viene revocato l’assegno ordinario, questo posso assicurarglielo. Ma se supera determinati redditi l’importo dello stesso potrebbe essere ridotto. Perché la cumulabilità tra AOI e reddito da lavoro è solo parziale.
Se lavorando l’invalido ha un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (che attualmente è di 535 euro al mese circa e, quindi, non deve superare i 27.820 euro lordi l’anno circa), infatti, l’assegno ordinario subisce una riduzione del 25%. Se il reddito rimane al di sotto di questo importo, invece, l’assegno continua ad essere erogato in forma intera. Se, invece, il reddito supera i 34.775 euro lordi circa l’anno l’assegno viene tagliato del 50%.
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