RC auto e moto: cosa cambia con il decreto Cura Italia? L’allerta Coronavirus non congela le polizze assicurative, ma allunga il periodo di copertura successivo alla scadenza.
Il Coronavirus e il decreto “Cura Italia” comportano modifiche anche all’assicurazione auto e moto.
Tuttavia non si tratta della novità tanto invocata dai cittadini, ovvero la sospensione dei pagamenti per le assicurazioni obbligatorie di auto e moto; così come per lo stop del pagamento delle bollette di luce e gas, anche questo provvedimento alla fine è stato escluso dal testo ufficiale del decreto “Cura Italia”.
Questo significa che l’assicurazione auto o moto - se in scadenza nelle prossime settimane - va comunque pagata in quanto non è stato disposto alcun congelamento. Come anticipato, però, sono state comunque introdotte delle novità per RC auto e moto, per le quali è stato deciso un allungamento del periodo di copertura dopo la scadenza.
Se avete l’assicurazione scaduta, quindi, potrete circolare per qualche giorno in più senza rischiare le sanzioni previste dalla normativa. In ogni caso vi consigliamo - se possibile - di pagarla regolarmente, poiché non ci sono comunque particolari vantaggi nel pagare l’assicurazione in ritardo. Vediamo perché.
RC auto e moto: cosa cambia con il decreto “Cura Italia”
Per l’assicurazione obbligatoria auto e moto, quindi, il Governo non ha ritenuto necessaria una sospensione dei pagamenti delle polizze in scadenza.
L’unica novità contenuta nel decreto “Cura Italia”, infatti, è quella che allunga da 15 a 30 giorni il periodo di copertura assicurativa successivo alla scadenza della polizza.
Questo significa che qualora la polizza sia arrivata a sua naturale scadenza, il guidatore continua ad essere coperto per i successivi 30 giorni. È l’articolo 125 del testo ufficiale del provvedimento a prevederlo, nel quale viene precisato che la norma riguarda tutto il territorio nazionale.
Come spiegato dagli esperti di Facile.it, però, non conviene comunque rinnovare l’assicurazione auto e moto in ritardo. Una volta effettuato il rinnovo, infatti, questo partirà comunque dalla data di scadenza della vecchia polizza e non dal giorno in cui avete provveduto al rinnovo.
Discorso differente per quel cliente che anziché effettuare il rinnovo della polizza con la stessa compagnia assicurativa sceglie di sottoscrivere un nuovo contratto rivolgendosi ad un’altra compagnia. In questo caso, infatti, la nuova polizza dovrebbe decorrere dal momento del pagamento, con il cliente che avrebbe così beneficiato di un periodo di copertura assicurativa maggiore.
In ogni caso, anche per non rischiare di dimenticarsi e circolare dopo il 30° giorno dalla scadenza, ed essere soggetto alle sanzioni previste per chi guida senza assicurazione, è bene procedere al rinnovo il prima possibile.
Inoltre, si ricorda che i 30 giorni valgono esclusivamente per la copertura RC obbligatoria; qualora il premio non venisse pagato, infatti, si perderebbe il diritto a tutte le garanzie accessorie previste dal contratto, come ad esempio la polizza per furto e incendio, o anche la polizza per gli infortuni del conducente.
Infine, novità dal Decreto “Cura Italia” arrivano anche per quelle compagnie che non hanno aderito al sistema di risarcimento diretto. Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che per tutti i sinistri in cui si ritiene necessario l’intervento di un perito o anche di un medico legale, i tempi massimi per la formulazione della prima offerta si allungano: si passa infatti da 30 a 90 giorni nei casi in cui ci sia un CID, da 60 a 120 in assenza di questo e da 90 a 150 giorni per i casi di sinistri con lesioni a persone.
Auto ferma: devo comunque pagare l’assicurazione?
Molti di voi potrebbero chiedersi se per il fatto che non si può uscire di casa - salvo i casi di necessità - si possa non pagare l’assicurazione dell’auto ormai ferma da giorni.
Ebbene, non sempre l’auto ferma è esonerata dall’essere assicurata. Lo è nel caso in cui questa resti in garage - ma bisogna essere certi che non circoli o che nessuno la possa guidare al posto nostro - mentre va sempre pagata l’assicurazione dell’auto ferma ma parcheggiata su una strada pubblica. Come spiegato dalla Cassazione, infatti, anche fermata o sosta dell’auto comportano “circolazione” poiché, ingombrando la sede stradale, si va ad ostacolare o ad alterare il movimento degli altri mezzi.
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