Gli autovelox non potranno più essere utilizzati sui tratti di strada che non soddisfano le caratteristiche richieste.
Autovelox, cambia tutto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28-05-2024 il decreto del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dell’11 aprile 2024 recante le modalità di collocazione dei dispositivi, o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento come disciplinate dall’articolo 142 del decreto legge n. 285 del 1992.
Un provvedimento che non va confuso con la riforma del Codice della Strada, ancora in esame in Parlamento per la conversione in legge, per quanto anche quest’ultima introduca nuove norme in materia di utilizzo degli autovelox in Italia.
Il tutto con lo scopo di limitare le situazioni in cui vengono utilizzati mezzi tecnici di controllo per il rilevamento dei limiti di velocità, fissando delle regole a tutela dei cittadini. Novità che diversamente non sono state ben accolte dai Comuni, molti dei quali sono in rivolta contro le nuove regole di utilizzo degli autovelox promosse dal ministro Salvini.
Vediamo quindi nel dettaglio come cambiano le norme sull’utilizzo di autovelox in Italia, quali sono i tratti di strada in cui diventerà impossibile incontrare un dispositivo di controllo elettronico della velocità e tutte le altre novità che avranno un impatto sulla circolazione per le strade italiane.
Regole che è importante sottolineare si applicano tanto ai dispositivi di nuova installazione che nei confronti di quelli già esistenti alla data dell’entrata in vigore del provvedimento. Non valgono, invece, per quelle postazioni fisse, o mobili o a bordo di veicoli in movimento nei confronti delle quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni.
Su quali tratti di strada possono essere utilizzati gli autovelox
Il suddetto provvedimento parte dallo stabilire delle condizioni per la collocazione degli autovelox. Nel dettaglio, i Comuni possono utilizzare tali sistemi per il controllo della velocità esclusivamente previa valutazione dell’ente proprietario della strada e dando priorità alle postazioni fisse (quelle mobili possono essere utilizzate esclusivamente nei casi in cui per ragioni obiettive l’installazione di un autovelox permanente non sia possibile).
Inoltre, l’utilizzo su strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani è consentito solo in presenza delle seguenti caratteristiche:
- elevato livello di incidentalità, adeguatamente documentato;
- impossibilità di procedere con la contestazione immediata, ad esempio per:
- presenza di più corsie per senso di marcia;
- strade con andamento plano altimetrico che limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e far sostare i veicoli;
- condizioni particolari di scarsa visibilità;
- impossibilità di procedere al fermo dei veicoli a causa della composizione e del volume del traffico;
- velocità dei veicoli che in condizioni di normale deflusso sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti
Queste sono le caratteristiche generali, poi ce ne sono altre specifiche per il tratto di strada.
Strade extraurbane
Il posizionamento di autovelox su strade extraurbane è possibile esclusivamente sui tratti di strada con limite di velocità non inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello solitamente previsto, 110 km/h per quelle principali e 90 km/h per quelle secondarie.
Quindi, quando ad esempio il limite di velocità è inferiore 90 km/h nel primo caso e a 70 km/h nel secondo, l’utilizzo non è consentito, eccetto il caso in cui sussistano “criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale” che ne giustificano l’imposizione, a condizione che i limiti di velocita’ siano segnalati con i rispettivi segnali di “inizio limite di velocità” e “fine limitazione di velocità”.
In ogni caso deve intercorrere almeno una distanza di 1 km tra il segnale che avverte della presenza del rilevatore e il dispositivo stesso. Tra due diversi dispositivi, invece, la distanza minima va da 1 a 4 km a seconda della tipologia del tratto stradale.
Strade urbane di scorrimento
Nelle strade urbane gli autovelox sono consentiti nei soli tratti con limite di velocità non inferiore a 50 km/h, salvo eccezioni e nel caso in cui la riduzione sia estesa a un tratto di almeno 400 metri. Nelle strade urbane di quartiere e urbane
è invece possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h.
L’eccezione è rappresentata dalle strade urbane ciclabili, dove l’autovelox è consentito anche con un limite di velocità di 30 km/h, come pure sugli itinerari ciclopedonali.
In ogni caso, la distanza tra due diversi dispositivi va dai 500 ai 1.000 metri a seconda del tratto stradale.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche che un tratto di strada deve avere per poter disporre di un autovelox, vi rimandiamo all’allegato A del decreto che potete scaricare di seguito.
Multe più facili da contestare
Vista l’introduzione di nuovi limiti, ai quali i Comuni hanno l’obbligo di adeguarsi, contestare una sanzione per eccesso di velocità il cui accertamento è avvenuto per mezzo di autovelox potrebbe essere più semplice.
Tuttavia, è importante sottolineare che i dispositivi già installati hanno tempo 12 mesi per essere posizionati secondo le modalità indicate all’allegato A del provvedimento. Solo decorso tale termine verranno disinstallati se non conformi alle suddette disposizioni.
Va detto poi che il decreto non risolve il problema che si è venuto a creare dopo la sentenza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, con la quale sono stati dichiarati nulli quegli accertamenti, e di conseguenza anche le sanzioni, effettuati da autovelox autorizzati ma non omologati.
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