Quali avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata della tregua fiscale? E come fare il calcolo di quanto dovuto in dichiarazione dei redditi? Le istruzioni delle Entrate.
Tregua fiscale, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti sugli avvisi bonari che rientrano nella definizione agevolata. Gli avvisi bonari sono comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia segnala al contribuente errori o anomalie nella dichiarazione dei redditi, che comportano solitamente un’imposta da pagare.
Le Entrate, con la circolare n. 1 del 13 gennaio, fanno il punto sulle novità della legge di Bilancio 2023, illustrando il perimetro di applicazione della misura e facendo esempi concreti di calcolo visto lo sconto sulle sanzioni previsto dalla manovra e la possibilità di pagare a rate. Scendiamo nel dettaglio.
Quali avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata: le istruzioni delle Entrate
La circolare n.1/2023 dell’Agenzia delle Entrate spiega che per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio rientrano nella definizione agevolata le comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021:
- già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (che diventano 90 in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);
- recapitate dopo il 1° gennaio 2023;
- riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale senza che si sia verificata alcuna causa di decadenza.
La definizione agevolata prevede che su imposte e contributi previdenziali sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (invece del consueto 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo.
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Il documento di prassi precisa che la definizione agevolata si applica anche nei casi di lieve inadempimento, come:
- ritardo non superiore a 7 giorni per il versamento delle somme dovute o per la prima rata;
- carenza non superiore al 3% nel versamento delle somme dovute o di una rata, in ogni caso non superiore a 10mila euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
In caso di omesso o tardivo pagamento oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Avvisi bonari e sconto sulle sanzioni: le istruzioni per il calcolo di quanto pagare
La definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
In particolare, la circolare chiarisce che per il calcolo dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate. Il versamento di queste somme dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.
Il pagamento rateale delle somme dovute, una volta rideterminati gli importi, segue le scadenze previste dal piano di dilazione originario.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze previste, tale da determinare la decadenza della rateazione, si perdono i benefici della definizione agevolata e dunque si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Novità sul pagamento a rate e sui controlli
Il comma 159 della legge di Bilancio modifica la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Secondo le nuove regole, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Il documento di prassi chiarisce che la disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Infine, il comma 158 della legge di Bilancio dispone la proroga di un anno dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Lasciamo in allegato la circolare n. 1 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
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