Avvocato d’ufficio: cos’è, chi lo sceglie e chi lo paga

Antonella Ciaccia

11 Luglio 2022 - 14:25

La difesa d’ufficio consente a chiunque di avere un’assistenza legale. Facciamo chiarezza su questa figura: come viene nominata e a chi spetta il compenso.

Avvocato d’ufficio: cos’è, chi lo sceglie e chi lo paga

Uno dei requisiti per la regolarità del processo nel nostro sistema giudiziario è la presenza di una difesa tecnica: nel processo penale l’assistenza di un avvocato è obbligatoria, e ciò allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

In sostanza si tratta di un avvocato che viene nominato automaticamente dallo Stato per difendere l’imputato non ancora provvisto di proprio difensore di fiducia, o che ne sia rimasto privo; il fine della prestazione dell’incaricato è quello di garantire il diritto di difesa tecnica nel processo.

Il difensore d’ufficio non si lega alla persona assistita con un rapporto fiduciario adempie all’obbligo di svolgimento dell’incarico; egli ha pertanto diritto di essere retribuito e a pagare non dovrà essere automaticamente lo Stato come molti erroneamente credono.

Approfondiamo di seguito alcuni punti che riguardano questa figura: chi è l’avvocato d’ufficio, come viene nominato e chi paga per la sua assistenza.

Chi è il difensore d’ufficio?

Nel nostro ordinamento, il riferimento centrale, anche se implicito, dell’istituto della difesa d’ufficio, è dato dall’articolo 24 della Costituzione, quale concreta attuazione del diritto di difesa.

L’istituto della difesa di ufficio è poi espressamente regolata nel codice di procedura penale, che all’articolo 97 stabilisce tra i suoi commi che:

  • l’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio;
  • il difensore d’ufficio nominato è individuato nell’ambito degli iscritti di un elenco nazionale che dovrebbe essere accessibile solo a difensori particolarmente qualificati;
  • il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo;
  • il difensore di ufficio viene nominato dall’autorità di polizia o dall’autorità giudiziaria;
  • il difensore d’ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Per questo ultimo punto specifichiamo che già nel primo atto notificato alla persona sottoposta alle indagini è contenuta, a pena di nullità, oltre alla nomina del difensore d’ufficio, anche la comunicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito dal difensore nominato d’ufficio.

Chi può esercitare la difesa d’ufficio?

Il professionista che vuole esercitare la difesa d’ufficio deve essere iscritto in un apposito elenco preposto presso l’ordine forense di ciascun capoluogo.

L’ufficio in questione, deve garantire che l’indicazione dei nominativi avvenga con un criterio di rotazione automatica tra tutti i legali iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio, questo per garantire l’imparzialità e non permettere favoritismi.

I requisiti richiesti per poter completare l’iscrizione sono i seguenti:

  • corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato dai Consigli dell’ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane e superamento di esame finale;
  • iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati da almeno 5 anni continuativi;
  • conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Dove posso trovare un avvocato d’ufficio?

Secondo la legge, per la difesa d’ufficio è istituito, presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di Corte d’appello, un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

L’ufficio presso l’ordine forense deve garantire:

  • che l’assegnazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio. Difatti non si può fornire sempre lo stesso nominativo, in quanto si tratterebbe di favoritismo, anche alla luce del fatto, come vedremo di qui a breve, che il difensore d’ufficio va pagato;
  • che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, a un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa;
  • l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo, al fine di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che assista quello officiato nello Stato di esecuzione, e assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle esigenze.

Pertanto l’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo direttamente all’ufficio che è presente presso l’ordine forense e che, di fatto, gestisce le designazioni.

Chi paga l’avvocato d’ufficio?

Come abbiamo appena visto, la nomina del difensore di ufficio è automatica, ma è l’indagato o l’imputato a dover pagare il difensore, salvo che ricorrano i requisiti per poter chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Gratuito patrocinio).

Chi può fruire del patrocinio a spese dello Stato può avvantaggiarsene sia per la difesa fiduciaria che per quella di ufficio, sulla base di elementi attenenti al reddito del richiedente e dei suoi conviventi (anche non familiari) risultanti dal certificato di residenza. Approfondiremo di seguito questo istituto.

Ovviamente difensore di ufficio non lavora gratuitamente. Anzi: la legge afferma esplicitamente il diritto alla retribuzione del difensore d’ufficio all’ art. 31 disp. att. c.p.p.:

Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

E allo stesso modo, il difensore di ufficio non è pagato conseguentemente dallo Stato, come molti erroneamente pensano: l’equivoco è rafforzato dal fatto che l’art. 6/3(c) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (Cedu) contiene una sovrapposizione tra difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato (effetto della possibilità, riconosciuta dalle fonti sovranazionali, di una autodifesa dell’accusato).

La difesa d’ufficio dunque non va confusa con il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, che è un beneficio riconoscibile, in presenza di determinati requisiti di legge connessi prevalentemente, ma non esclusivamente, al reddito personale e o familiare, al soggetto in capo al quale ricorrano, indipendentemente dal fatto che sia assistito da un difensore di fiducia o d’ufficio.

Quanto costa un avvocato d’ufficio?

La parcella dell’avvocato d’ufficio può essere concordata tra le parti, come avviene con l’avvocato di fiducia, oppure, in assenza di accordo, si applicano le tariffe legali, i cui parametri sono previsti dal decreto Ministeriale nr. 55/2014 e che ammontano orientativamente a:

  • 2mila euro per il giudizio davanti al giudice di pace;
  • 3mila euro per il giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica;
  • 4mila euro in caso di tribunale in composizione collegiale e in Corte d’Appello;
  • 7mila euro per un giudizio in Corte d’Assise.

Possiamo concludere che il difensore d’ufficio, per la prestazione della propria attività, dovrà essere retribuito dall’assistito secondo quanto qui affermato salvo però che questi sia nelle condizioni di accedere al gratuito patrocinio; in tal caso il compenso del difensore d’ufficio sarà liquidato dall’Autorità giudiziaria posto a carico dello Stato. Vediamo di seguito di cosa di tratta.

L’ammissione al gratuito patrocinio

Se il difensore d’ufficio è pagato dall’imputato e non dallo Stato in maniera automatica è anche vero che, se questi possiede i requisiti per chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio), gli sarà data la possibilità di usufruire di questo istituto.

L’assistito non abbiente, ossia titolare di un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato mediante apposita istanza. In tal caso l’indagato o l’imputato può evitare di pagare il difensore sia d’ufficio sia di fiducia, sempre che il difensore scelto sia iscritto alle liste degli avvocati ammessi a esercitare il gratuito patrocinio.

Ricordiamo però che l’elenco degli avvocati d’ufficio e l’elenco degli avvocati ammessi a esercitare in gratuito patrocinio sono due albi diversi e distinti e non necessariamente uno stesso professionista è iscritto in entrambi.

In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, tutte le spese legali sono a carico dello Stato e nessun compenso potrà essere richiesto dal difensore direttamente al proprio assistito.

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