L’avvocato non può mai offendere: la provocazione non è una giustificazione

Simone Micocci

10 Luglio 2017 - 09:10

Punito con una sanzione disciplinare l’avvocato che offende un’altra persona: per il nuovo Codice Deontologico non esistono giustificazioni.

L’avvocato non può mai offendere: la provocazione non è una giustificazione

L’avvocato non può offendere: lo stabilisce in maniera chiara il nuovo Codice Deontologico - in vigore dal 16 dicembre del 2014 - nell’articolo 52 (“divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti”).

Un divieto piuttosto restrittivo per gli avvocati, poiché nel suddetto articolo viene stabilito che l’offesa non è mai concessa; ad esempio non si può attaccare un collega tenendo un linguaggio poco consono al proprio ruolo neppure se provocati.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione, ma anche il Consiglio Nazionale Forense, sono intervenuti in più di un’occasione per fare chiarezza su questo articolo tanto discusso del Codice Deontologico, confermando però che il divieto per un avvocato di pronunciare espressioni sconvenienti ed offensive vale per ogni situazione.

Infatti, se il comma I dell’articolo 52 recita che “l’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi”, il II comma aggiunge che “la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta”.

Non esistono giustificazioni quindi per il comportamento dell’avvocato colpevole per aver pronunciato un’offesa nei confronti di un’altra persona, questo sarà sempre sanzionato, come stabilito dal comma III dell’articolo 52.

Come vi abbiamo anticipato, negli ultimi anni la giurisprudenza si è espressa diverse volte sul divieto per gli avvocati di offendere i colleghi e assistiti, facendo chiarezza sulle diverse fattispecie. Approfondiamo uno degli articoli più discussi del Codice Deontologico.

Divieto di offendere per gli avvocati anche se si è stati provocati

Quando un avvocato è punito per aver pronunciato frasi sconvenienti ed offensive? Sempre, o almeno questo è quanto previsto dall’articolo 52 del Codice Deontologico.

Come abbiamo visto in precedenza analizzando il II comma dell’articolo, infatti, l’offesa non è giustificata neppure se provocato dal comportamento della controparte.

Di questo aspetto ne ha parlato il Consiglio Nazionale Forense con la pronuncia n°408 del 2016, con la quale si è espresso sulla vicenda di un avvocato sanzionato per aver offeso i colleghi, il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Tivoli e quello del Tar del Lazio.

Una vera e propria mancanza di rispetto che per il CNF va sempre sanzionata poiché la rilevanza deontologica non viene annullata né da una provocazione né tantomeno dallo stato di agitazione che ne consegue.

Nello svolgimento della propria professione il legale deve avere un comportamento sempre esemplare nei confronti dei terzi e dal momento che le offese non fanno parte della dialettica processuale, né possono essere viste come un libero confronto di idee, deve evitare di pronunciarle.

Altrimenti la sanzione è sempre prevista, anche se l’offesa è stata sollecitata dall’atteggiamento dell’altro.

Avvocato: se l’offesa è provocata la sanzione è minore

Come si stabilisce qual è la sanzione da commisurare all’avvocato che viola le norme stabilite dall’articolo 52? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con la sentenza n°11370 del 2016 - hanno precisato che nonostante la sanzione per l’avvocato colpevole per aver tenuto un linguaggio poco consono al suo ruolo sia sempre prevista, questa va commisurata alla situazione.

Ad esempio, se è stato il comportamento altrui a scatenare la reazione, comunque illecita, dell’avvocato, la sanzione sarà minore. La violazione deontologica resta, ma va punita meno severamente.

La provocazione quindi è riconosciuta solamente come attenuante e non come giustificazione al comportamento dell’avvocato il quale se non mantiene un comportamento esemplare sarà punito.

E ricordiamo che le sanzioni possono essere molto severe: ad esempio, per l’avvocato che non opera seguendo il principio della moralità, è prevista persino la cancellazione dall’albo dei professionisti (clicca qui per saperne di più).

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