Bancomat obbligatorio, credito d’imposta del 30% sulle commissioni dal 1° luglio 2020

Rosaria Imparato

28 Ottobre 2019 - 14:20

Il Decreto Fiscale 2020 introduce un credito d’imposta pari al 30% dei costi delle commissioni sostenute per i pagamenti effettuati con bancomat o carte. La novità entrerà in vigore dal 1° luglio 2020.

Bancomat obbligatorio, credito d’imposta del 30% sulle commissioni dal 1° luglio 2020

In arrivo un bonus “commissioni” del 30% sotto forma di credito d’imposta per gli esercenti che accetteranno carte e bancomat per i pagamenti.

La novità è contenuta nell’articolo 22 del Decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.

L’incentivo è rivolto a commercianti, artigiani e professionisti con un volume d’affari inferiore a 400.000 euro e verrà applicato a partire dal 1° luglio 2020.

L’agevolazione del 30% cerca di limitare gli effetti dell’introduzione del POS obbligatorio e delle sanzioni che ne conseguono per gli esercenti che rifiuteranno pagamenti tracciabili di qualsiasi importo.

Entrambe le novità, cioè l’introduzione delle multe per chi non accetta pagamenti con moneta elettronica e il credito d’imposta del 30% sulle commissioni, entreranno in vigore dal 1° luglio 2020.

In un primo momento si parlava della creazione di un protocollo tra ABI e Governo, col fine di ridurre le commissioni sui pagamenti tra i 5 e i 25 euro.

Il DL 124/2019 ha invece scelto di estendere il modello attualmente applicato ai distributori di benzina (il cui credito d’imposta è del 50%).

Per avere tutti i dettagli su come funzionerà il credito d’imposta del 30% bisognerà attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 27 dicembre 2019.

Credito d’imposta POS obbligatorio, la novità del Decreto Fiscale 2020

Il Decreto Fiscale 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019 e sono molte le novità in esso contenute.

In particolare, l’articolo 22 del decreto legge 124/2019 introduce un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate dalle banche per i pagamenti effettuati tramite moneta elettronica dal 1° luglio 2020:

“Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”

L’incentivo è stato introdotto per limitare gli effetti delle sanzioni agli esercenti che, sempre dal 1° luglio 2020, non si adegueranno all’obbligo del POS.

L’agevolazione è destinata solo alle piccole Partite IVA, quelle cioè che durante l’anno d’imposta 2019 non hanno superato un volume d’affari di 400.000 euro.

Si tratta degli stessi soggetti interessati dall’obbligo di scontrino elettronico a partire dal 1° gennaio 2020.

In una prima fase di studio si pensava alla creazione di un protocollo tra ABI e Governo, col fine di ridurre (o magari azzerare) le commissioni legate all’uso del POS.

Alla fine la versione ufficiale del DL 124/2019 rende nota una decisione diversa, ovvero la scelta di applicare lo stesso modello in vigore per i distributori di benzina, il cui credito d’imposta è del 50%.

Secondo i calcoli della Ragioneria di Stato, è previsto un introito nelle casse erariali di circa 3 miliardi di euro, sia grazie all’emersione del sommerso, che agli incentivi ai pagamenti traccabili, segno distintivo del Governo Conte.

Credito d’imposta POS obbligatorio, come funziona

L’articolo 22 “Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici” del DL 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020 descrive le linee guida generali sul funzionamento del bonus commissioni.

In particolare viene sancito che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e:

“a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.”

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Fiscale, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento in cui definire le modalità, i termini e il contenuto delle comunicazioni.

Per avere maggiori informazioni su come funzionerà il credito d’imposta del 30% bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che sarà emanato entro il 27 dicembre 2019.

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