Bonus adeguamento del 60% anche per computer e software necessari per lo smart working

Anna Maria D’Andrea

13/07/2020

Il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato anche per le spese relative a software o computer necessari per lo smart working: la novità è contenuta nella circolare n. 20/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020.

Bonus adeguamento del 60% anche per computer e software necessari per lo smart working

Bonus adeguamento anche per gli investimenti collegati allo smart working.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce importanti chiarimenti sulle spese ammissibili al credito d’imposta del 60%, riconosciuto entro il limite di 80.000 euro.

Sono di due categorie le spese ammissibili: quelle relative agli interventi effettuati per rispettare le misure necessarie per contenere i contagi da coronavirus e quelle relative agli investimenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.

È in quest’ultimo ambito che rientrano software, sistemi di connessione ed altri strumenti necessari per svolgere l’attività in smart working, tra cui per l’appunto i computer per i dipendenti.

Bonus adeguamento anche per computer e software necessari per lo smart working

Nell’elenco delle spese rientranti nel bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro vi rientrano anche gli investimenti innovativi.

A fare chiarezza è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 10 luglio 2020, pubblicata in concomitanza con il provvedimento con le regole per la comunicazione delle spese ammissibili e la cessione del credito d’imposta

Come chiarito nella circolare in oggetto, tra le spese ammissibili al credito d’imposta del 60%, spettante fino a 80.000 euro, vi sono gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti o tecnologie necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate è relativo ai termoscanner, ma non si tratta di certo dell’unica tipologia di investimento utile per consentire l’adeguamento dell’attività lavorativa al periodo di emergenza.

Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 20/E, per individuare le spese ammissibili al bonus sanificazione bisogna partire dai concetti di “innovazione” o “sviluppo”. Si tratta delle attività e degli strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, da chiunque prestata.

Rientrano nell’agevolazione:

  • programmi software,
  • sistemi di videoconferenza,
  • sistemi per la sicurezza della connessione,
  • investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Nell’ultima voce vi rientrano sicuramente i computer, così come l’insieme di altri strumenti utili per consentire l’attività lavorativa a distanza.

Un punto importante evidenziato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la data di sostenimento della spesa: il decreto Rilancio, che ha introdotto il bonus adeguamento del 60%, con limite di 80.000 euro di credito d’imposta a richiedente, potrà esser richiesto per tutti i costi sostenuti nel 2020, anche prima dell’entrata in vigore del decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

Bonus adeguamento, dall’Agenzia delle Entrate i codici Ateco delle partite IVA ammesse

La circolare dell’Agenzia delle Entrate aiuta a fare chiarezza anche sulle tipologie di attività per le quali si potrà fruire del credito d’imposta del 60% per gli interventi di adeguamento e per gli investimenti innovativi.

Potranno accedervi gli operatori esercenti attività aperte al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore.

Non è prevista nessuna distinzione sul regime fiscale adottato, e quindi rientrano tra i beneficiari del bonus adeguamento anche i forfettari, i contribuenti in regime dei minimi così come imprenditori ed imprese agricole, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito.

In ogni caso, è necessario che l’attività esercitata sia tra quelle riportate nella tabella allegata di seguito:

codice ATECO 2007Denominazione
551000 Alberghi
552010 villaggi turistici
552020 ostelli della gioventù
552030 rifugi di montagna
552040 colonie marine e montane
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 gestione di vagoni letto
559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 ristorazione con somministrazione
561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 gelaterie e pasticcerie
561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 ristorazione ambulante
561050 ristorazione su treni e navi
562100 catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 catering continuativo su base contrattuale
563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 attività di proiezione cinematografica
791100 attività delle agenzie di viaggio
791200 attività dei tour operator
799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 organizzazione di convegni e fiere
900101 attività nel campo della recitazione
900109 altre rappresentazioni artistiche
900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 attività nel campo della regia
900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 attività di biblioteche ed archivi
910200 attività di musei
910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali

Associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore potranno accedere al bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro anche se esercenti attività diverse da quelle indicate nella tabella.

Iscriviti a Money.it