Il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato anche per le spese relative a software o computer necessari per lo smart working: la novità è contenuta nella circolare n. 20/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020.
Bonus adeguamento anche per gli investimenti collegati allo smart working.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, fornisce importanti chiarimenti sulle spese ammissibili al credito d’imposta del 60%, riconosciuto entro il limite di 80.000 euro.
Sono di due categorie le spese ammissibili: quelle relative agli interventi effettuati per rispettare le misure necessarie per contenere i contagi da coronavirus e quelle relative agli investimenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.
È in quest’ultimo ambito che rientrano software, sistemi di connessione ed altri strumenti necessari per svolgere l’attività in smart working, tra cui per l’appunto i computer per i dipendenti.
Bonus adeguamento anche per computer e software necessari per lo smart working
Nell’elenco delle spese rientranti nel bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro vi rientrano anche gli investimenti innovativi.
A fare chiarezza è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 10 luglio 2020, pubblicata in concomitanza con il provvedimento con le regole per la comunicazione delle spese ammissibili e la cessione del credito d’imposta
Come chiarito nella circolare in oggetto, tra le spese ammissibili al credito d’imposta del 60%, spettante fino a 80.000 euro, vi sono gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti o tecnologie necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate è relativo ai termoscanner, ma non si tratta di certo dell’unica tipologia di investimento utile per consentire l’adeguamento dell’attività lavorativa al periodo di emergenza.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 20/E, per individuare le spese ammissibili al bonus sanificazione bisogna partire dai concetti di “innovazione” o “sviluppo”. Si tratta delle attività e degli strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa, da chiunque prestata.
Rientrano nell’agevolazione:
- programmi software,
- sistemi di videoconferenza,
- sistemi per la sicurezza della connessione,
- investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Nell’ultima voce vi rientrano sicuramente i computer, così come l’insieme di altri strumenti utili per consentire l’attività lavorativa a distanza.
Un punto importante evidenziato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la data di sostenimento della spesa: il decreto Rilancio, che ha introdotto il bonus adeguamento del 60%, con limite di 80.000 euro di credito d’imposta a richiedente, potrà esser richiesto per tutti i costi sostenuti nel 2020, anche prima dell’entrata in vigore del decreto n. 34 del 19 maggio 2020.
Bonus adeguamento, dall’Agenzia delle Entrate i codici Ateco delle partite IVA ammesse
La circolare dell’Agenzia delle Entrate aiuta a fare chiarezza anche sulle tipologie di attività per le quali si potrà fruire del credito d’imposta del 60% per gli interventi di adeguamento e per gli investimenti innovativi.
Potranno accedervi gli operatori esercenti attività aperte al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore.
Non è prevista nessuna distinzione sul regime fiscale adottato, e quindi rientrano tra i beneficiari del bonus adeguamento anche i forfettari, i contribuenti in regime dei minimi così come imprenditori ed imprese agricole, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito.
In ogni caso, è necessario che l’attività esercitata sia tra quelle riportate nella tabella allegata di seguito:
codice ATECO 2007 | Denominazione |
---|---|
551000 | Alberghi |
552010 | villaggi turistici |
552020 | ostelli della gioventù |
552030 | rifugi di montagna |
552040 | colonie marine e montane |
552051 | affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | gestione di vagoni letto |
559020 | alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | ristorazione con somministrazione |
561012 | attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | gelaterie e pasticcerie |
561041 | gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | ristorazione ambulante |
561050 | ristorazione su treni e navi |
562100 | catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | catering continuativo su base contrattuale |
563000 | bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | attività di proiezione cinematografica |
791100 | attività delle agenzie di viaggio |
791200 | attività dei tour operator |
799011 | servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
799019 | altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
799020 | attività di guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | organizzazione di convegni e fiere |
900101 | attività nel campo della recitazione |
900109 | altre rappresentazioni artistiche |
900201 | noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | attività nel campo della regia |
900209 | altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 | attività di biblioteche ed archivi |
910200 | attività di musei |
910300 | gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 | attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 | parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 | gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 | stabilimenti termali |
Associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore potranno accedere al bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro anche se esercenti attività diverse da quelle indicate nella tabella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA