Bonus affitto anche alle nuove attività: le novità nel decreto Rilancio

Anna Maria D’Andrea

09/07/2020

Bonus affitto anche alle nuove attività: per le partite IVA aperte dal 2019 il decreto Rilancio elimina il requisito della riduzione di fatturato o corrispettivi. Le novità nella legge di conversione approvata alla Camera.

Bonus affitto anche alle nuove attività: le novità nel decreto Rilancio

Bonus affitto anche per le nuove attività, per le quali non è richiesto il requisito della riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50%.

Il credito d’imposta del 60% spetta anche alle partite IVA aperte nel 2019: è questa una delle novità contenute nel testo della legge di conversione al decreto Rilancio approvato alla Camera. Si attende ora solo il passaggio in Senato per l’ufficialità.

Per le partite IVA aperte nel 2019, per le quali manca il parametro per determinare il calo di fatturato, il riconoscimento del bonus sugli affitti sarà automatico, senza quindi paletti sui requisiti d’accesso.

Una novità che si affianca all’estensione anche alle attività commerciali con fatturati superiori a 5 milioni di euro nel 2019: il bonus sugli affitti sarà in tal caso pari al 20% e 10% in caso di affitto d’azienda.

Bonus affitto 2020, le novità approvate alla Camera: estesa la platea dei beneficiari

Sono due gli emendamenti relativi al bonus affitti contenuti nella legge di conversione al decreto Rilancio approvata dalla Camera. Le novità diventeranno ufficiali con la conversione definitiva, attesa entro il 18 luglio, ma intanto è bene vedere cosa cambia.

Innanzitutto, le modifiche estendono la platea dei beneficiari del credito d’imposta sugli affitti del 60%: potranno accedervi, senza preventiva verifica sul calo di fatturato, le partite IVA aperte nel 2019.

Le nuove attività erano state le grandi escluse dal credito d’imposta sulle locazioni, riconosciuto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Questo perché tra i requisiti per potervi accedere è prevista la necessità di aver subito un calo pari almeno al 50% di fatturato o corrispettivi nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Parametro che, per ovvie ragioni, risultava impossibile da rispettare per le attività avviate a partire dal 2019.

I correttivi al decreto Rilancio aggiustano il tiro e, nel dettaglio, la legge di conversione dispone che:

“Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.”

Oltre alle attività avviate dal 2019, l’emendamento rende più facile l’accesso al bonus affitti alle imprese situate in uno dei Comuni in stato di emergenza per eventi diversi dal Covid-19.

Bonus affitto anche alle imprese sopra i 5 milioni, ma con credito d’imposta al 20 o 10 per cento

Una novità è in arrivo anche per le imprese di grandi dimensioni.

Per le imprese di commercio al dettaglio, anche se con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, l’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera dispone l’introduzione di un bonus pari al 20%, che scende al 10% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Inoltre si prevede che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Resta da attendere però il passaggio in Senato che, visti i tempi stretti, potrebbe limitarsi a confermare le modifiche previste dalla Camera. Il termine per la conversione in legge del decreto n. 34/2020 è fissato al 18 luglio.

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