Bonus affitto 2020, rischio esclusione per le nuove partite IVA

Anna Maria D’Andrea

01/06/2020

Il bonus affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 spetta anche a chi ha aperto la partita IVA nel 2019? Il decreto Rilancio subordina il riconoscimento del credito d’imposta del 60% alla verifica del calo di fatturato o corrispettivi, con il rischio di esclusione per le nuove attività.

Bonus affitto 2020, rischio esclusione per le nuove partite IVA

Bonus affitto 2020, dubbi per le nuove partite IVA: chi ha avviato l’attività dal 2019 rischia di restare fuori dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta del 60%.

Sono diversi gli aspetti critici legati al bonus affitto previsto dal decreto Rilancio, e mentre si attendono dall’Agenzia delle Entrate le disposizioni attuative per dare il via al riconoscimento del credito d’imposta, è bene analizzare cosa prevede la norma istitutiva.

È l’articolo 28 del decreto Rilancio ad istituire il nuovo bonus affitto del 60%, riconosciuto ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro nel 2019.

L’importo del credito d’imposta è calcolato sul canone di locazione pagato a marzo, aprile e maggio, ma a patto di aver subito una riduzione di fatturato o corrispettivi nel mese di riferimento pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Bonus affitto 2020, rischio esclusione per le nuove partite IVA

L’impossibilità di verificare la riduzione del fatturato tra il 2019 ed il 2020 è la criticità maggiore evidenziata dalle nuove partite IVA e, ad oggi, non sono arrivati chiarimenti sulla possibilità o meno di accedere al bonus affitti 2020.

Va evidenziato che, ad esempio, per il contributo a fondo perduto il decreto Rilancio prevede espressamente che chi ha aperto l’attività nel 2019 può presentare domanda senza dover effettuare alcuna verifica sul fatturato registrato.

Così non è per il nuovo credito d’imposta sugli affitti introdotto con il decreto Rilancio e riconosciuto in base all’ammontare del canone pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale).

Il confronto di fatturato o corrispettivi è possibile per chi ha avviato l’attività da marzo, aprile o maggio 2019, ma risulta evidente che dalla verifica emergerebbe in ogni caso l’impossibilità di accedere al bonus affitto, non potendo contare sulla riduzione pari almeno al 50% richiesta dal decreto Rilancio.

Bonus affitto, nuove partite IVA penalizzate? Dall’Agenzia delle Entrate si attendono chiarimenti

Il rischio è quindi di penalizzare le nuove partite IVA che, non potendo verificare la perdita subita nel periodo di sospensione dell’attività, rimarrebbero escluse dalla possibilità di accedere al bonus affitto del 60%.

Da risolvere anche il caso delle attività con fatturato o corrispettivi pari a 0 nei mesi del 2019 e nei rispettivi mesi del 2020. A livello letterale, questi sarebbero esclusi dalla possibilità di accedere al credito d’imposta.

Insomma, i nodi da sciogliere sono tanti. Per evitare di penalizzare le giovani partite IVA, baserebbe inserire all’articolo 28 del decreto Rilancio l’“esonero” dalla verifica della perdita registrata per le attività avviate dal 2019, come previsto per i contributi a fondo perduto. Una modifica che potrebbe essere inserita in sede di conversione in legge del dl n. 34, ovvero entro la metà del mese di luglio.

C’è attesa però anche sulla pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbero correggere il tiro su quella che sembrerebbe una svista da parte del legislatore.

Da definire inoltre le regole per la cessione del credito d’imposta, attualmente tutt’altro che lineari soprattutto in merito all’individuazione della platea dei soggetti cessionari.

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