Bonus assunzioni turismo e stabilimenti termali: come funziona, requisiti e domanda

Antonella Ciaccia

17/06/2022

Al via le istruzione per il bonus assunzioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Previsto lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che hanno assunto da gennaio a marzo 2022.

Bonus assunzioni turismo e stabilimenti termali: come funziona, requisiti e domanda

Arriva lo sgravio Covid-19 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dall’1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi.

Qualora i suddetti contratti fossero convertiti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione ed entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base annua come disposto dall’art. 7 decreto legislativo n. 104/2020.

Le istruzioni per la fruizione di questo «bonus» sono state dettate con la circolare Inps n. 67 del 10 giugno 2022, in seguito all’avvenuta approvazione della misura, lo scorso 7 giugno 2022, da parte della Commissione europea che ha dato il via libera allo sgravio per le assunzioni effettuate nel primo trimestre di quest’anno da datori di lavoro appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali.

Ecco come funziona, come accedere al bonus assunzioni turismo e quali requisiti devono essere rispettati.

Bonus assunzioni turismo e stabilimenti termali: cos’è

Il bonus si concretizza con uno sgravio che agisce in forza di una diminuzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto comunque di una soglia massima.

L’accesso alla misura è subordinato ad un’apposita istanza da inviare all’Inps, con le modalità descritte dallo stesso Istituto nella predetta Circolare del 10 giugno 2022 numero 67.

Circolare numero 67
del 10 giugno 2022

L’ente fornisce con questo documento cospicui chiarimenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti di spettanza, la compatibilità con altri incentivi e i rapporti di lavoro incentivabili.

Requisiti per accedere al bonus

Hanno diritto ad accedere allo sgravio i datori di lavoro privati operanti nei settori turismo e stabilimenti termali. Essi devono possedere i codici Ateco indicati nell’allegato 1 alla circolare.

Allegato 1
circolare numero 67

Sempre nel documento l’Inps determina che l’esonero è riconosciuto “ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno "la natura di imprenditori”.

Si escludono invece dalla platea dei beneficiari le realtà della Pubblica Amministrazione, individuate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001.

Quindi i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla loro natura di imprenditori, per accedere all’esonero contributivo devono:

  • effettuare assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
  • convertire i contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l’1 gennaio e il 31 marzo 2022.

L’accesso allo sgravio è altresì garantito a fronte di:

  • assunzione con contratto di lavoro part-time (in tal caso la soglia massima di incentivo è ridotta in base alla quantità di ore contrattualmente previste);
  • rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della legge numero 142/2001);
  • assunzione a scopo di somministrazione, a patto però che l’utilizzatore che si avvale della prestazione appartenga al settore turismo o stabilimenti termali.

Nella circolare si precisa che sono esclusi i contratti di lavoro intermittente, Questo perché l’obiettivo cardine dell’esonero ai contributi è quello di “incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili”

Le risorse stanziate e la misura dell’esonero contributivo

L’esonero opera attraverso un abbattimento dell’intera quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di tre mensilità (sei in caso di trasformazione del rapporto); con esclusione di premi ed altre somme dovuti all’Inail.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12).

Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nei confronti dei rapporti di lavoro part-time, il tetto appena citato è proporzionalmente ridotto. Ad esempio, se la percentuale di part-time è il 40% la soglia mensile sarà pari a 671,66 * 40% = 268,66 euro.

Compatibilità con altri incentivi

Lo sgravio contributivo “è cumulabile"con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Si definisce però che, una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non sarà possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

Le condizioni per accedere allo sgravio contributivo

Al punto 5 della circolare oggetto di discussione si determinano le condizioni per l’esonero contributivo con l’obiettivo di costituire un incentivo all’assunzione.

Questo può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni, rispettando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In aggiunta, è richiesta l’osservanza dei principi generali in materia di occupazione, stabiliti dall’articolo 31 del Decreto legislativo n.150/2015, nello specifico:

  • che l’assunzione non violi il diritto di precedenza (previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva) alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • che l’assunzione non interessi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con colui che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero dell’esistenza di rapporti di collegamento o controllo;
  • che presso il datore di lavoro o l’utilizzatore (nei casi di contratto di somministrazione) non siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione interessano lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto da chi è sospeso o qualora i neo – assunti siano da impiegare in differenti unità produttive.

Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020[3], e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Come accedere al bonus contributivo per il turismo: domanda

Per essere autorizzato all’applicazione dello sgravio il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto una domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet dell’Inps, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Egli dovrà fornire le seguenti informazioni:

  • i dati del lavoratore assunto o trasformato;
  • il codice della comunicazione obbligatoria riguardante il rapporto attivato;
  • l’ammontare della retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

La trasmissione delle domande sarà consentita entro e non oltre il termine del 30 giugno 2022 (la data non è casuale in quanto coincide con il termine finale di operatività del Temporary Framework o “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”).

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, procede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto di lavoro, consultando la banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante, in base all’aliquota di contribuzione Inps a carico del datore di lavoro;
  • verificare la copertura finanziaria.

In caso di capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, l’Istituto informerà il datore di lavoro che lo sgravio è stato autorizzato, comunicandogli l’importo massimo spettante.

A questo punto, all’azienda non resta che fruire dello sgravio assegnato, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione a termine. Nell’ambito della stagionalità, per massimo tre mensilità, elevate a sei in caso di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato.

L’agevolazione opererà attraverso una riduzione dei contributi a carico azienda, da versare all’Iinps con modello F24 e denunciare all’Istituto nel modello Uniemens.

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