DL Sostegni: il Ministro per il Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato un bonus per i lavoratori atipici. Ecco quanto spetta (e a chi).
Il Decreto Sostegni riconosce un’indennità forfettaria per i cosiddetti lavoratori aticipi. È questo il termine utilizzato dal Ministro Orlando per indicare la categoria di lavoratori ai quali verrà pagata presto un’indennità una tantum di importo variabile, che per la maggior parte delle categorie ha un importo pari a 2.400,00€.
All’annuncio di Orlando ovviamente sono seguite molte domande, la più frequente è quella riguardante il significato del termine “lavoratori atipici”.
C’è curiosità, infatti, di capire a chi spetterà questo bonus, nonché su quali sono i requisiti per essere considerati lavoratori atipici. Tutto è scritto nero su bianco nel Decreto Sostegni: ecco le indicazioni a riguardo.
Lavoratori atipici: chi sono?
Con il termine lavoro atipico si considerano tutti quei contratti di lavoro che presentano caratteristiche differenti rispetto a quelli tradizionali. Il lavoro atipico è caratterizzato da una maggiore flessibilità al lavoro; esempi di tipologie contrattuali atipiche e flessibili sono il lavoro di somministrazione, il rapporto di collaborazione, l’associazione di partecipazione, il lavoro a chiamata e i buoni lavoro.
Lavoratori atipici, Decreto Sostegni: a chi spetta il bonus?
Nel Decreto Sostegni, però, si fa riferimento a delle categorie precise di lavoratori atipici. In particolare, il provvedimento riconosce aiuti ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, come pure ai lavoratori dello spettacolo.
Un’indennità spetta anche ai lavoratori per lo sport.
Nel dettaglio, spetta un bonus una tantum da 2.400,00€ alle seguenti categorie:
- soggetti che hanno beneficiato del bonus 1.000€ riconosciuto con il Decreto Ristori;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;
- alle stesse condizioni del punto precedente, spetta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo;
- lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Spetta poi un bonus - ne limite massimo di 350 milioni di euro per il 2021 - ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società̀ e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività̀.
L’importo è variabile, in quanto è così determinato:
- redditi percepiti nel 2019 superiori a 10.000,00€ annui: bonus da 3.600,00€;
- redditi percepiti nel 2019 compresi tra 4.000,00€ e 10.000,00€: bonus da 2.400,00€;
- redditi percepiti nel 2019 inferiori a 4.000,00€: bonus da 1.200,00€.
© RIPRODUZIONE RISERVATA