Attestazione delle spese effettuate per il bonus pubblicità: ecco le istruzioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nelle Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
Bonus pubblicità e attestazione delle spese effettuate: il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha aggiornato le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.
L’ultimo aggiornamento delle Faq riguarda i chiarimenti, in seguito alle richieste delle imprese sul bonus pubblicità, in tema di attestazione sull’effettuazione delle spese.
Nello specifico le precisazioni del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria riguardano i soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto dell’attestazione.
Il Dipartimento spiega che l’attestazione sull’effettuazione delle spese per poter beneficiare del bonus pubblicità può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa, se questo è un revisore legale.
Inoltre viene chiarito che l’attestazione non deve essere trasmessa, ma va conservata dal beneficiario richiedente ed esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità e attestazione delle spese effettuate: i soggetti legittimati al rilascio
Il bonus pubblicità stabilisce che l’attestazione delle spese effettuate per gli acquisti di spazi pubblicitari deve essere rilasciata da soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti di cui all’art. 4, comma 2, Dpcm n. 90/2018.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria spiega che l’attestazione sull’effettuazione delle spese per beneficiare del bonus pubblicità può essere rilasciata anche dal commercialista dell’impresa richiedente l’agevolazione nel caso in cui egli sia iscritto nel registro dei revisori legali.
Tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sulle spese rientrano inoltre i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità.
A tal proposito si ricorda che per poter apporre il visto di conformità, i soggetti legittimati devono presentare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione secondo quanto previsto dal Dm 164/1999.
Attestazione delle spese effettuate per il bonus pubblicità: cosa contiene e modalità di rilascio
Riguardo le modalità di rilascio dell’attestazione delle spese effettuate per poter beneficiare del bonus pubblicità essa non va trasmessa, ma deve essere conservata dal richiedente per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Lo ha chiarito il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nelle Faq relative al bonus pubblicità per l’acquisto di spazi pubblicitari.
Si precisa inoltre che la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati resa dal beneficiario tramite comunicazione telematica e finalizzata a dichiarare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina, non sostituisce l’attestazione sulle spese effettuate.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha chiarito le modalità di rilascio e il contenuto dell’attestazione sulle spese effettuate per poter ricevere il bonus pubblicità.
Il Dipartimento spiega che l’attestazione:
- riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e non la circostanza che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili, quest’ultima infatti deve essere attestata tramite la dichiarazione sostitutiva presente nella “comunicazione telematica” accessibile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della procedura di compilazione online.
- costituisce un documento necessario per poter beneficiare del bonus pubblicità, pertanto non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta”, che equivale a una prenotazione delle risorse, ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.
- non deve essere trasmessa ma conservata dal beneficiario richiedente per i controlli successivi ed esibita in caso di richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infine che non esiste alcun modello specifico per il rilascio dell’attestazione.
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