Bonus pubblicità anche per le spese tramite concessionarie

Martina Cancellieri

11 Ottobre 2018 - 16:00

Bonus pubblicità: ammesse le spese fatturate da società concessionarie per l’acquisto degli spazi pubblicitari. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha modificato la risposta alle Faq inserendo ulteriori precisazioni per poter beneficiare dell’agevolazione.

Bonus pubblicità anche per le spese tramite concessionarie

Il bonus pubblicità è applicabile anche alle spese sostenute dal committente presso le concessionarie per l’acquisto degli spazi pubblicitari.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha modificato una delle risposte alle Faq affermando ora che al bonus pubblicità rientrano per intero anche le somme fatturate da società concessionarie per l’acquisto di spazi pubblicitari.

Il Dipartimento ha spiegato che per il medium committente, ai fini del bonus pubblicità, le fatture versate alla concessionaria rientrano nelle spese sostenute per l’acquisto degli spazi pubblicitari, pertanto possono beneficiare dell’apposita agevolazione.

Bonus pubblicità e concessionarie: modificata la risposta del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria

Si può beneficiare del bonus pubblicità anche per le fatture emesse da società concessionarie per l’acquisto degli spazi pubblicitari.

Lo ha affermato il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che ha modificato la risposta alle Faq in merito alle spese sostenute per l’acquisto di pubblicità.

Il dipartimento chiarisce che per il medium committente non è rilevante, ai fini del bonus pubblicità, l’eventuale differenza fra il costo netto degli spazi pubblicitari e quello del servizio svolto dalla società concessionaria. Pertanto, con la modifica apportata sono stati forniti ulteriori chiarimenti in riferimento ai “costi pubblicitari rilevanti”.

Le nuove precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso concessionarie sono state fornite in riposta alle testate giornalistiche e alle emittenti radiofoniche e televisive che non gestiscono in modo autonomo l’acquisto della pubblicità.

Si tratta di un aspetto importante dato che la ricerca e l’acquisizione della pubblicità spesso non viene gestita dai media stessi ma dalle società specializzate di cui essi si avvalgono.

Bonus pubblicità e concessionarie: ammesse tutte le spese d’acquisto

Il committente che intende acquistare spazi pubblicitari su una testata giornalistica o su un’emittente radiofonica o televisiva, che hanno incaricato una concessionaria della gestione della pubblicità, deve far riferimento a tale società specializzata.

A questo proposito il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria spiega che:

“È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali.”

Considerato che l’operatore economico non può trattare direttamente con l’editore nel caso in cui non sia questo ma una concessionaria ad occuparsi della gestione degli spazi pubblicitari, tenendo inoltre conto che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo per diverse ragioni, il dipartimento ritiene che:

“le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento.”

Viene spiegato inoltre che il committente è completamente estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria, il quale tra l’altro risulta strutturato in modo complesso sotto gli aspetti dei costi e della ripartizione degli utili.

Al contrario devono ritenersi escluse dal bonus pubblicità i costi sostenuti dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o comunque di servizi di altro genere per l’acquisto di spazi pubblicitari.

In tal caso infatti si tratterebbe di servizi accessori, le cui spese non possono concorrere al calcolo dell’agevolazione prevista dal bonus pubblicità.

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