Bonus pubblicità 2018: nuovi chiarimenti sugli investimenti effettuati su testate online sono stati pubblicati nelle FAQ del Dipartimento Informazione ed Editoria. Ecco novità e requisiti previsti.
Le regole per richieder il bonus pubblicità si fanno via via più chiare grazie alla pubblicazione delle istruzioni contenute nelle FAQ del Dipartimento Informazione ed Editoria.
L’ultima importante novità riguarda le testate online, ovvero gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali digitali.
La richiesta di chiarimenti arriva dall’Unione Stampa Periodica Italiana e riguarda la corretta interpretazione di quanto previsto dal decreto attuativo del bonus pubblicità in merito ai requisiti per beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti effettuati su testate online.
Per le pubblicità effettuate su testate digitali il decreto attuativo richiama ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2017 all’articolo 7, commi 1 e 4, che riguarda la tecnologia dell’edizione digitale, la sua fruibilità e multimedialità e la circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a pagamento.
Requisiti che tuttavia non dovranno essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del bonus pubblicità. Ecco le novità contenute nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento Informazione ed Editoria.
Bonus pubblicità 2018: chiarimenti sulle testate online
L’USPI, nel quesito posto al Dipartimento, sottolinea come il richiamo a caratteristiche tecniche e commerciali per le testate online rischia di introdurre requisiti eccessivamente stringenti ai fini della fruizione del bonus pubblicità.
Con la FAQ pubblicata online viene tuttavia sottolineato che sebbene il decreto attuativo richiami ai requisiti indicati all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, tale condizione non comporta particolari limiti alla fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Il Dipartimento Informazione ed Editoria chiarisce che:
“I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.
Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo - ai fini della concessione del contributo diretto -all’innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea - anzi, opposta - alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.”
La presenza sulla testata online di contenuti fruibili a pagamento e di determinate caratteristiche tecnologiche è quindi un requisito fondamentale per usufruire del contributo pubblico editoriale.
Tali requisiti tuttavia non hanno alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.
Bonus pubblicità anche su testate online senza contenuti a pagamento
A sostegno dell’assenza di vincoli relativi ai servizi offerti dalla testata online sulla quale si intendono effettuare investimenti pubblicitari, il Dipartimento richiama alla norma istitutiva del bonus, ovvero l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, all’interno del quale non è rinvenibile alcun elemento:
“che possa dare fondamento all’introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.”
Pertanto, il Dipartimento conclude chiarendo che il richiamo ai requisiti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, devono essere intesi in senso più generale come richiamo alla nozione di editoria online, ma non a requisiti e condizioni per accedere al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.
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