Bonus Renzi 2020: gli adempimenti del datore di lavoro

Rosaria Imparato

15/12/2020

Bonus Renzi 2020, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E pubblicata il 14 dicembre 2020 fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti del datore di lavoro.

Bonus Renzi 2020: gli adempimenti del datore di lavoro

Bonus Renzi, quali sono gli adempimenti del datore di lavoro? A fornire chiarimenti e istruzioni c’è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E pubblicata il 14 dicembre 2020.

Dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore il taglio sul cuneo fiscale per la riduzione delle tasse sul lavoro. Cos’è cambiato rispetto a prima? In termini pratici i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito fino a 28.000 euro hanno avuto un trattamento integrativo, quindi un aumento in busta paga.

I lavoratori dipendenti e assimilati con reddito fino a 40.000 euro, invece, hanno diritto a un’ulteriore detrazione fiscale che diminuisce all’aumentare del reddito.

Per semplificare la fruizione del nuovo bonus Renzi, il decreto sul taglio del cuneo fiscale prevede che i datori di lavoro riconosca al lavoratore la misura spettante in modo automatico, senza che il dipendente faccia alcuna richiesta. Ma quali sono gli adempimenti del datore di lavoro?

Bonus Renzi 2020: gli adempimenti del datore di lavoro

Maggiori istruzioni sugli adempimenti del datore di lavoro sono contenute nella circolare n. 29/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 dicembre 2020.

Circolare AdE n. 29/E del 14 dicembre 2020
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»

I datori di lavoro riconoscono il trattamento integrativo o la detrazione in presenza dei requisiti previsti dal decreto sul taglio del cuneo fiscale, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a partire dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, verificando in base:

  • al reddito previsionale e alle detrazioni riferite alle somme e valori che saranno corrisposti durante l’anno;
  • ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Inoltre, il datore di lavoro non procede all’erogazione del bonus Renzi sotto forma di trattamento integrativo o detrazione fiscale nel caso in cui il lavoratore lo abbia espressamente richiesto.

Per quanto riguarda la detrazione, quindi per i lavoratori con reddito dai 28.001 ai 40.000 euro, in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell’attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d’imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall’imposta lorda.

Nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del trattamento integrativo, ma il lavoratore avrà diritto al bonus Irpef.

La circolare in commento prende in considerazione anche un’altra ipotesi: se per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non è possibile riconoscere il trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, il datore di lavoro riconoscerà il beneficio fiscale a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di agosto, oppure in sede di conguaglio.

Bonus Renzi e adempimenti del datore di lavoro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Un altro punto su cui si concentra la circolare dell’Agenzia delle Entrate in commento è che il trattamento integrativo spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020, mentre l’ulteriore detrazione fiscale spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ed entrambi i benefici sono rapportati al periodo di lavoro.

Quindi, il trattamento integrativo previsto per il 2020 per un importo pari a 600 euro e l’ulteriore detrazione fiscale prevista per il 2020 (e consolidata in Legge di Bilancio 2021), devono essere rapportati alla durata del rapporto di lavoro, considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto in totale da 184 giorni.

L’importo del bonus quindi si calcola dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.

L’Agenzia delle Entrate pone anche un esempio pratico: nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020, al lavoratore spetterà il trattamento integrativo per un importo pari a 300 euro, essendo 92 i giorni lavorati nel secondo semestre 2020 (600/184*92).

La ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di paga potrà avvenire applicando vari criteri, purché oggettivi e costanti, che consentano di ripartire l’intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni dell’anno di riferimento.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, in cui di conseguenza non è rilevante la considerazione dell’esatto numero dei giorni di ciascun mese, l’importo del trattamento integrativo di 600 euro su base annua potrà essere erogato 100 euro al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020. Se invece per motivi tecnici l’erogazione avvenisse nei cinque mesi da agosto a dicembre 2020, l’importo sarebbe di 120 euro al mese.

Bonus Renzi 2020, gli adempimenti del datore di lavoro: alcuni esempi pratici

Come anticipato, il decreto sul taglio del cuneo fiscale è entrato in vigore il 1° luglio 2020, mentre fino al 30 giugno il lavoratore aveva diritto al bonus Irpef.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al bonus Irpef per le prestazioni rese nel primo semestre 2020, essendo stabilita la misura dell’agevolazione con riferimento all’anno solare, il relativo importo deve essere determinato rapportando i giorni che danno diritto all’agevolazione al numero dei giorni dell’anno solare.

Il datore di lavoro dovrà quindi considerare:

  • il bonus Irpef eventualmente spettante in relazione al primo semestre;
  • il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti per il secondo semestre dell’anno.

Il numero dei giorni di lavoro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, tuttavia non potrà essere superiore a 181, nonostante il 2020 sia un anno bisestile.

L’importo del bonus Irpef, stabilito su base annuale, per il 2020 deve essere determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel primo semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni.

Per l’anno 2021, invece, l’importo del trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento a tutto l’anno.

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