I voucher sono davvero tornati? Attenzione a non confondere i buoni lavoro con Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale, recentemente modificati dalla legge di Bilancio 2023.
I voucher, ossia i buoni lavoro dal valore di 10 euro utilizzati per pagare i lavori accessori e occasionali non esistono più da qualche anno, quando il decreto legge n. 25 del 2017 li abrogò in favore di altri due strumenti: il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale (PrestO).
A tal proposito, in queste ultime settimane si è parlato molto di un eventuale ritorno dei voucher viste le novità contenute nella manovra 2023, tuttavia è bene sottolineare che non è così in quanto i buoni lavoro come intesi fino al 2017 non possono essere di nuovo acquistati né tantomeno utilizzati.
Nessun ritorno per i voucher, bensì un ridisegno dell’utilizzo degli strumenti con cui pagare regolarmente le prestazioni occasionali che ha portato a una revisione delle modalità di utilizzo, così come pure dei limiti reddituali fino allo scorso anno in vigore.
Tuttavia, anche se si tratta di due strumenti differenti c’è ancora chi semplificando parla di Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale come fossero dei voucher. In ogni caso i vantaggi sono gli stessi: grazie a questi, infatti, tanto il datore di lavoro - in qualità di committente - quanto il lavoratore sono in regola senza dover stipulare un contratto di lavoro subordinato, in quanto sul compenso erogato vi è sia la copertura assicurativa Inail che la copertura previdenziale.
Alla luce delle ultime novità in materia di voucher e prestazioni occasionali, ecco una guida aggiornata dove faremo luce su quali sono gli utilizzatori (datori di lavoro) e i prestatori (lavoratori) autorizzati a ricorrere alle suddette forme di pagamento.
Cosa sono i voucher o buoni lavoro
I voucher sono lo strumento che fino al 2017 ha consentito ad alcuni datori di lavoro di pagare quelle prestazioni lavorative che avendo carattere discontinuo e saltuario non possono essere ricondotte a un vero e proprio contratto di lavoro.
Poi furono eliminati ma questo non significa che anche la prestazione occasionale è stata cancellata. Da allora, infatti, il posto dei buoni lavoro è stato preso da:
- Libretto famiglia, rivolto alle persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, e da utilizzare nei confronti dei seguenti prestatori: piccoli lavori domestici (inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione), incaricati ad assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, e per chi si occupa dell’insegnamento privato supplementare (per le ripetizioni quindi).
- Contratto di prestazione occasionale, rivolto invece ai seguenti utilizzatori: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Novità assoluta per il 2023 è che le aziende alberghiere, così come le strutture ricettive del settore turismo, possono stipulare contratti di prestazioni occasionali con tutti i lavoratori, anche quelli non appartenenti alle categorie indicate al comma 8 dell’articolo 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 (titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a corsi di studi, disoccupati, percettori di sostegni al reddito).
Quali aziende possono utilizzare i buoni lavoro
Fino allo scorso anno il Contratto di prestazione occasionale poteva essere utilizzato dai soli datori di lavoro che alle proprie dipendenze non avevano più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. D’ora in avanti, grazie alla modifica apportata dalla legge di Bilancio 2023, potranno farne ricorso anche le aziende che hanno fino a 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Continuano a non poter ricorrere a tale strumento, invece, le imprese operanti nel settore agricoltura, per le quali si applica una differente normativa.
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Perché convengono?
L’utilizzo dei suddetti strumenti è conveniente tanto per il committente quanto per il lavoratore (o meglio detto “prestatore”). Per quest’ultimo, infatti, i compensi sono completamente esenti da imposizione fiscale e come tali non incidono neppure su un eventuale stato di disoccupazione. Ciò significa che:
- non fanno reddito e non sono considerati ai fini Isee;
- non comportano la perdita dello status di disoccupato;
- non comportano la perdita dello status di familiare a carico.
Per il datore di lavoro, o committente, invece, il vantaggio è di regolarizzare una prestazione lavorativa senza farsi carico di un contratto di lavoro subordinato.
Quanto valgono?
Il valore dei “voucher” dipende da quale strumento viene utilizzato per retribuire la prestazione occasionale.
Ad esempio, nel caso del voucher previsto nel Contratto di prestazione occasionale il compenso giornaliero viene definito da un accordo tra prestatore e utilizzatore e non può essere mai inferiore a 36 euro, ossia il corrispettivo per 4 ore di lavoro. Anche il compenso orario può essere fissato liberamente dalle parti, ma con l’obbligo di non scendere sotto i 9 euro l’ora. Questa è la cifra che entra nelle tasche del lavoratore, a cui si aggiungono degli oneri a carico dell’utilizzatore quali:
- 33% a titolo di contribuzione alla Gestione separata;
- 3,5% di assicurazione Inail.
Inoltre, sul versamento complessivo viene trattenuto dall’Inps un ulteriore onere di gestione, pari all’1%.
Nel Libretto famiglia, invece, il valore dei buoni lavoro acquistabili direttamente dalla piattaforma autorizzata è di 10 euro, di cui:
- 8 euro costituiscono il compenso orario del prestatore;
- 1,65 euro vengono accantonati come contribuzione Ivs alla Gestione separata;
- 0,25 euro sono per la copertura assicurativa Inail;
- 0,10 euro servono a finanziare gli oneri gestionali.
Quali sono i limiti
Tuttavia, esistono dei limiti entro cui datori di lavoro e lavoratori possono ricorrere alla prestazione occasionale. Nel dettaglio, secondo la normativa vigente, recentemente modificata dalla legge di Bilancio 2023 per quanto riguarda gli utilizzatori, è possibile svolgere prestazioni di lavoro occasionale entro i seguenti limiti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, entro il limite di 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, entro il limite di 10.000 euro (prima era di 5.000 euro).
Inoltre, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, la soglia da non superare ammonta a 2.500 euro.
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