Lo sciopero trova fondamento in Costituzione, e il lavoratore può dunque avvalersene per spingere il datore a determinate decisioni. Ma farne uno comporta di dover rinunciare alla retribuzione?
Come è noto ai lavoratori subordinati spetta un’ampia varietà di diritti, sanciti dalla Costituzione, dalle leggi e dai contratti collettivi. Tra questi vi è il diritto allo sciopero, ovvero uno strumento con cui i lavoratori chiedono il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di retribuzione. Ebbene, in questi casi che effetti ci sono in busta paga? Si perde il diritto alla retribuzione per le ore non lavorate?
Prima di considerare da vicino la questione della eventuale perdita della retribuzione in caso di sciopero, coglieremo l’occasione per chiarire alcuni aspetti dello sciopero che, lo ribadiamo, deve considerarsi uno dei diritti del lavoratore, al pari di quello alle ferie o al riposo settimanale. Ecco I dettagli.
Busta paga: il lavoratore che sciopera perde il diritto alla retribuzione?
Il diritto di sciopero e il fondamento nella Costituzione
Di sciopero molto spesso si parla nelle notizie di tg e quotidiani, ma che cos’è esattamente? Ebbene, esso altro non è che:
- l’astensione volontaria, collettiva ed organizzata dal lavoro da parte dei lavoratori dipendenti - sia dell’ambito privato che di quello pubblico,
- mirata al raggiungimento di specifiche finalità economiche, politiche o sindacali.
Non solo è un diritto, ma è una forma di autotutela che trova fondamento nella Costituzione, la quale all’art. 40 sancisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Vero è però che la legge lo ha disciplinato finora solo in modo parziale, ad es. nell’ambito dei servizi essenziali e del trasporto aereo.
La citata autotutela opera a favore degli interessi dei lavoratori, e può dunque legittimamente manifestarsi nelle ore che, altrimenti, sarebbero dedicate allo svolgimento delle mansioni lavorative di cui al contratto individuale di lavoro.
Abbiamo detto che lo sciopero opera a favore degli interessi collettivi dei lavoratori dipendenti e questo perché, di fatto, si manifesta nel rifiuto da parte di questi ultimi di adempiere l’obbligazione lavorativa, allo scopo di spingere la controparte a concedere migliori condizioni economiche o normative di lavoro.
Sciopero e inadempimento contrattuale
Interessante notare quanto segue: secondo il diritto comune dei contratti, lo sciopero di per sé costituirebbe inadempimento contrattuale, tanto da portare alla stop del contratto di lavoro e addirittura all’obbligo di risarcire i danni. Ciò infatti sarebbe riconducibile all’art. 1453 del Codice Civile sull’inadempimento del contratto, ma attenzione perché nel diritto del lavoro lo sciopero è da considerarsi invece come ’diritto’, cambiando completamente la prospettiva.
Nell’ordinamento odierno lo sciopero non è inadempimento del contratto, né tanto meno un illecito penale. Anzi è pienamente tutelato nella Costituzione. Questo vuol dire che i lavoratori dipendenti hanno il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa quando lo considerino opportuno per proteggere interessi collettivi e professionali comuni, senza poter subire le conseguenze tipiche dell’inadempimento contrattuale. Questo vale salvo quanto diremo più avanti circa il rapporto tra retribuzione e diritto allo sciopero.
Chi organizza lo sciopero?
La scelta di fare uno sciopero non deve per forza scaturire dai sindacati, siccome l’esercizio del relativo diritto è previsto direttamente da parte dei lavoratori, che non hanno necessariamente bisogno di ’intermediari’ per organizzarne uno. In particolare, i dipendenti, anche se non sono costituiti in un gruppo sindacale, possono dare luogo ad uno sciopero non recandosi al lavoro in modo collettivo. Ecco perché è giusto dire che la deliberazione dello sciopero può essere anche frutto di quanto emerso nella riunione di un comitato di lavoratori o nell’ambito di un’assemblea spontanea.
E questo vuol dire anche che, se il diritto di sciopero vale per ogni lavoratore subordinato, questo deve comunque - per sua natura - essere esercitato in modo collettivo. Lo sciopero infatti nasce come strumento di lotta per la difesa di interessi comuni e da ciò consegue, dunque, che l’astensione dal lavoro di un solo lavoratore non può ritenersi esercizio del diritto di sciopero.
Lo ha rimarcato anche la giurisprudenza: lo sciopero è un mezzo di lotta attuato collettivamente, vale a dire un diritto individuale ad esercizio collettivo. Dunque l’astensione totale o parziale dal lavoro deve essere collettivamente concordata, al di là di chi prende l’iniziativa.
4 tipologie diverse di sciopero
Esiste non un solo possibile sciopero, ma 4 diversi tipologie di sciopero. Eccole di seguito:
- lo sciopero politico mira ad influire sulle scelte politiche del Governo, ovvero su temi di carattere generale e di grande rilievo per i lavoratori;
- lo sciopero economico ha la finalità di sollecitare miglioramenti a livello di retribuzione o nuove regole sulle condizioni di lavoro (ad es. sulla sicurezza ed igiene in azienda);
- lo sciopero di protesta, ovvero in opposizione ad un provvedimento preso da uno o più datori di lavoro contro uno o più lavoratori, o per protestare contro alcuni comportamenti vessatori del datore di lavoro;
- lo sciopero di solidarietà, indetto a supportare le rivendicazioni di altri lavoratori che hanno già messo in atto uno sciopero.
Ciascuna di queste tipologie deve ritenersi legittima e, anche sul piano della durata, lo sciopero può caratterizzarsi in più modi. Pensiamo infatti ai casi di sciopero ad oltranza, che continua fino al successo o al fallimento finale delle richieste dei lavoratori, come pure ai casi di sciopero a tempo, messo in pratica per un arco di tempo limitato (giornate, mezze giornate o alcune ore). Lo sciopero dimostrativo, ovvero quello che si svolge per un tempo brevissimo e corrispondente a pochi minuti come segno di protesta o di solidarietà, è un’altra variante sul piano del fattore tempo. Senza dimenticare lo sciopero breve, così chiamato perché concretizzato per un tempo inferiore all’orario di lavoro giornaliero.
Retribuzione anche nelle ore di sciopero: è possibile?
Veniamo a questo punto alla domanda di cui in apertura: il lavoratore ha diritto alla retribuzione in busta paga anche per le ore di sciopero, oppure perde lo stipendio in rapporto alle ore in cui non ha svolto la prestazione lavorativa, per manifestare in piazza con altri lavoratori? Ebbene, come abbiamo detto, dal punto di vista giuridico lo sciopero non comporta, di per sé, un inadempimento contrattuale in nessuna delle espressioni pratiche che abbiamo visto sopra, ma è pur vero che implica però una sospensione momentanea del rapporto di lavoro.
Questo determina per il lavoratore subordinato il venir meno del diritto alla retribuzione in busta paga per la durata della sospensione. In buona sostanza l’azienda o datore di lavoro, in ipotesi di sciopero, può legittimamente compiere una trattenuta sulla retribuzione che altrimenti sarebbe al lavoratore, qualora fosse andato in ufficio regolarmente per lavorare. Chiaro che detta decurtazione dovrà corrispondere al mero tempo non lavorato - ovvero ad esempio, ai giorni o alle ore di sciopero. Altrimenti assumerebbe una connotazione sanzionatoria. D’altronde il mancato pagamento della retribuzione è fondato su ragioni logiche: mancando la prestazione del lavoratore, non potrà che mancare anche la controprestazione del datore.
Altri effetti dello sciopero sulla busta paga hanno a che fare con la tredicesima e altre mensilità aggiuntive: infatti esse sono ridotte in misura proporzionale alle assenze per sciopero. Analogamente ferie e indennità per ferie non godute sono proporzionalmente decurtate in rapporto alle assenze dal lavoro. Ciò per un motivo molto semplice: non siamo innanzi ad un’assenza dal luogo di lavoro per ragioni che non dipendono dalla volontà del lavoratore, ma anzi questi ha liberamente scelto di non recarsi in ufficio o in fabbrica per partecipare allo sciopero.
Sciopero dei lavoratori: si rischia la sanzione disciplinare?
Infine, cogliamo anche l’occasione per chiarire la questione relativa all’ipotesi della sanzione disciplinare nei confronti dei lavoratore o dei lavoratori che scioperano: è davvero possibile? La legge lo consente? Ebbene, fughiamo ogni dubbio anche su questo: abbiamo detto che lo sciopero fa parte dei diritti del lavoratore, conseguentemente il suo esercizio non comporta propriamente un inadempimento degli obblighi di cui al contratto di lavoro. Ecco perché è giusto affermare che il dipendente, in linea generale, non può essere sanzionato per aver scioperato, e quindi neanche licenziato.
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