La richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali interrompe i termini di prescrizione anche se vi è un vizio di notifica della cartella esattoriale. Ecco cosa dice la Corte di Cassazione
Cosa succede se il contribuente avanza una richiesta di rateizzazione della cartella esattoriale? Quali sono le conseguenze? A chiarirlo nuovamente è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 27504, del 23 ottobre 2024.
L’articolo 19 del Dpr 602 del 1973 (dopo le modifiche del decreto legislativo 110 del 2024) stabilisce che il contribuente che versi in uno stato di difficoltà economica può richiedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per le cartelle esattoriali notificate prima dell’introduzione di tali novità, era prevista una dilazione massima di 72 rate.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione il contribuente impugna distinti avvisi di intimazione emessi e notificati dall’agente della riscossione lamentando la mancata notificazione delle cartelle esattoriali sottese. In realtà il contribuente aveva presentato richiesta di rateizzazione degli importi ed era decaduto per il mancato pagamento delle rate.
Ecco come la richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali incide sulla prescrizione.
Istanza di rateizzazione implica la conoscenza degli atti anche in caso di vizi di notifica
Da questa vicenda la Corte di Cassazione enuclea diversi principi. In primo luogo il fatto stesso di aver richiesto la rateizzazione (dal quale è poi decaduto) implica che il contribuente era a conoscenza delle cartelle esattoriali e quindi l’eventuale vizio di notifica non rileva perché c’è stato comunque un comportamento concludente.
In secondo luogo la Corte di Cassazione, non solo sottolinea l’efficacia sanante di eventuali vizi di notificazione dell’istanza di rateizzazione, ma ricorda che la stessa istanza interrompe i termini di prescrizione.
La Corte di Cassazione richiama ulteriori sentenze e precisa che sebbene l’istanza di rateizzazione non precluda la possibilità di impugnare la cartella esattoriale, la stessa deve comunque essere considerata come una sorta di riconoscimento del debito e di conseguenza trova applicazione l’articolo 2944 del codice civile il quale prevede: “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.”
Interruzione dei termini di prescrizione con richiesta di rateizzazione
Si ricorda che vi sono differenze tra gli effetti dell’interruzione e della sospensione dei termini di prescrizione. L’interruzione si verifica quando il soggetto interessato compie un’azione che dimostra la volontà di voler esercitare un determinato diritto. In questo caso i termini iniziano a decorrere nuovamente da zero dal momento in cui viene esercitato tale diritto, in questo caso l’istanza di rateizzazione. Nel caso della sospensione, invece, i termini ricominciano a decorrere senza cancellare il lasso di tempo già passato.
Nell’ordinanza 27504 del 23 ottobre 2024 la Corte di Cassazione riprende, infine, diverse sentenze già pronunciate a sostegno di tale tesi e in particolare n. 11338 del 2023 in cui si sottolinea che con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario hanno sostenuto che “pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an (SE) della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex articolo. 2944 codice civile, e b) è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Questo implica che l’Agenzia delle Entrate può ancora vantare pretese in quanto pur essendo, in teoria, trascorso il tempo di prescrizione previsto, la stessa era stata interrotta a causa proprio della richiesta di pagamento a rate.
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