Cassa integrazione: modifiche in vista al decreto Agosto? Le proposte

Teresa Maddonni

01/09/2020

Cassa integrazione: modifiche in vista al decreto Agosto o almeno è quello che chiedono i Consulenti del Lavoro con le proposte presentate in occasione dell’audizione presso la V Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato del 31 agosto.

Cassa integrazione: modifiche in vista al decreto Agosto? Le proposte

Cassa integrazione: le proposte di modifica alla misura cardine del decreto Agosto in vigore dal 15 agosto arrivano dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in occasione dell’audizione presso la V Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato.

Non è la prima volta che i Consulenti del Lavoro si esprimono sulla cassa integrazione per l’emergenza COVID-19 e in più di un’occasione hanno messo in evidenza le criticità dell’ammortizzatore sociale, fin dal decreto Cura Italia.

Nella giornata del 31 agosto il Consiglio dell’Ordine ha avanzato alcune indicazioni fondamentali sulla cassa integrazione come è stata concepita nel decreto Agosto e che dovrebbe quindi essere modificata in vista della conversione in legge dello stesso entro il mese di ottobre.

La nuova cassa integrazione del decreto n.104/2020 prevede un proroga di 9 settimane più ulteriori 9 fino al 31 dicembre.

Queste si vanno ad aggiungere alle prime 18 settimane introdotte dal decreto Cura Italia e dal dl Rilancio per l’emergenza. Vediamo nel dettaglio quali sono le proposte di modifica dei Consulenti del Lavoro sulla cassa integrazione del decreto Agosto.

Cassa integrazione: le criticità del decreto Agosto

Per la cassa integrazione è necessario apportare delle modifiche al decreto Agosto che conterrebbe delle criticità secondo i Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine alla Commissione del Senato del 31 agosto si è soffermato in prima battuta sulla proroga della cassa integrazione prevista dal decreto n.104/2020, di Agosto, per ulteriori 18 settimane dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Questa a detta degli esperti “per effetto del meccanismo di computo automatico” escluderebbe le aziende che non hanno richiesto tutte le settimane dell’ammortizzatore sociale previste dalle precedenti disposizioni.

Altro elemento cui si sofferma il CNO è il contributo addizionale previsto per quelle aziende che non possono dimostrare una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e che non abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Il contributo addizionale, del 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato al di sotto del 20% e del 18% per coloro che non hanno avuto riduzione alcuna, viene ritenuto ingente rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria.

Altro punto in merito alla cassa integrazione del decreto Agosto su cui si concentrano i Consulenti del Lavoro è l’esonero contributivo di quattro mesi per quelle aziende che richiedono l’ammortizzatore.

Il decreto all’articolo 3 prevede infatti che possano ottenere l’esonero dei contributi fino al 31 dicembre nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Questo limite viene considerato penalizzante per alcune aziende e pertanto i Consulenti del Lavoro chiedono che vengano presi in considerazione anche i anche i periodi autorizzati antecedentemente all’entrata in vigore del decreto n.104/ 2020 e collocati nei mesi di luglio e agosto.

Cassa integrazione: altre proposte di modifica

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, come si legge nel documento presentato in audizione, propone modifiche anche ad altre misure legate alla cassa integrazione.

Più che modifiche richiede chiarimenti a scanso di equivoci sull’articolo 14 che disciplina il blocco dei licenziamenti per il periodo di fruizione della cassa integrazione che scade il 31 dicembre 2020.

Mentre il limite temporale previsto dal decreto Rilancio era univoco per tutti, il 17 agosto, ora la data sembra essere mobile e richiede uno sforzo di calcolo nella sua applicazione non di poco conto.

Secondo il CNO in fase di conversione del decreto Agosto è necessario fare chiarezza e a scanso di equivoci modificare i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto Agosto. I Consulenti ravvisano una poca chiarezza nella sintassi adottata dal legislatore nel concepire la norma.

In audizione al Senato, gli altri suggerimenti presenti nel documento riguardano:

  • una disciplina transitoria di raccordo in tema di deroghe dei contratti a termine, a seguito dell’introduzione dell’articolo 8 che ha modificato l’articolo 93 del decreto Rilancio;
  • una specifica nella formulazione dell’articolo 22 dedicato al Fondo per la formazione personale delle casalinghe che fra i requisiti per l’accesso richiama l’iscrizione all’assicurazione sociale presso l’INPS (art. 7 della L. n. 493/1999) senza però precisare la data di iscrizione o una anzianità minima pregressa;
  • nuovi chiarimenti sulla platea dei lavoratori fragili tutelati dal decreto Agosto che potranno accedere al rimborso degli oneri di integrazione delle indennità di malattia a carico dello Stato e che non hanno ancora ricevuto istruzioni sulle modalità di recupero da parte dell’INPS.

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