Cassa integrazione, novità: vediamo come ottenere la proroga e nuove scadenze per CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga secondo l’annuncio di INPS cui seguiranno circolari dettagliate.
Cassa integrazione, novità: INPS comunica come ottenere la proroga delle ulteriori settimane previste dal decreto Rilancio e nuove scadenze per la stessa e lo fa con un recente messaggio cui seguiranno circolari più dettagliate.
La novità per la cassa integrazione è introdotta già dal decreto n.34 del 19 maggio 2020 altrimenti detto Rilancio che proroga di ulteriori nove settimane la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, CIG straordinaria e in deroga.
Nove settimane di proroga che però possono essere fruite solo se si è conclusa la prima tranche. Si tratta di un totale, tra Cura Italia e decreto Rilancio, di diciotto settimane, quattordici da utilizzare tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e le ulteriori eventuali quattro tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020, laddove la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già annunciato una possibile ulteriore proroga fino a dicembre.
La principale novità per la cassa integrazione comunicata da INPS riguarda dunque la proroga dell’ordinaria e dell’assegno ordinario che si potrà ottenere con un procedimento più snello e con una autocertificazione da parte del datore di lavoro.
INPS comunica anche che il termine dell’8 giugno entro cui i datori di lavoro erano tenuti a trasmettere i dati per il pagamento diretto all’Istituto con il modello SR41 è ordinatorio e non perentorio, quindi non si decade dal diritto di ottenere l’ammortizzatore sociale qualora non si sia provveduto entro quella data. Spostato anche il termine del 31 maggio per ottenere la proroga da chi ha già richiesto la di cassa integrazione per il periodo di sospensione o riduzione dell’attività dal 23 febbraio al 30 aprile. Nuova scadenza anche per la cassa integrazione in deroga.
Vediamo nel dettaglio cosa ha specificato l’Istituto in attesa delle circolari in merito anticipando tutte le novità sulla cassa integrazione che verrà.
Cassa integrazione, novità: proroga con l’autocertificazione
La novità principale per la cassa integrazione comunicata da INPS è la proroga con l’autocertificazione, un procedimento più snello che permetterà ai datori di lavoro di risparmiare tempo.
La proroga di cui parla INPS è quella per la cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario ed è attuabile solo a completamento delle prime nove settimane previste dal decreto Cura Italia (vale lo stesso in ogni caso per le altre tipologie di CIG). La seconda tranche di cinque settimane entro il 31 agosto potrà essere richiesta solo successivamente.
Il datore di lavoro può richiedere le quattordici settimane entro il 31 agosto 2020, in modo residuale o complessivamente, anche con l’invio di una domanda unica.
INPS sta stilando le linee guida per inviare i dati relativi al periodo fruito di cassa integrazione le quali, annuncia l’Istituto, permetteranno alle aziende di allegare dei files con valenza autocertificativa, sia nel caso di pagamento diretto sia nel caso di anticipo da parte del datore di lavoro che poi recupera da INPS con il conguaglio contributivo.
Cassa integrazione: novità sul termine di invio delle domande
Altra novità sulla cassa integrazione annunciata dall’Istituto riguarda il termine per l’invio delle domande di proroga per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa tra il 23 febbraio e il 30 aprile, fissato dal neonato decreto Rilancio al 31 maggio e che viene spostato di un mese al 30 giugno 2020.
INPS dà un’anticipazione sulle successive circolari, informando che al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita rispetto a quanto previsto dal Dl n.34/2020 per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che devono trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle nove settimane o per richiedere ulteriori settimane.
Per le domande della cassa integrazione oltre il termine previsto dal decreto Rilancio non opera la penalizzazione, che però diventa concreta se non si rispetta il nuovo termine del 30 giugno 2020. La penalizzazione dovrebbe essere quella stabilita dal comma 2 bis all’articolo 68 del decreto Rilancio:
“Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.”
Per l’ulteriore proroga delle quattro settimane di cassa integrazione tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020 INPS comunica che questa è subordinata all’attuazione di successivi decreti interministeriali.
ANF ai lavoratori con assegno ordinario
Novità già prevista dal decreto Rilancio è il riconoscimento dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) ai lavoratori in cassa integrazione, nello specifico a coloro che prendono l’assegno ordinario fino a oggi esclusi.
L’ANF viene riconosciuto a questi limitatamente alla causale per l’emergenza COVID-19 in rapporto al periodo di paga adottato e alle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale. Come comunica INPS:
“Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.”
Vediamo le ultime novità sulla cassa integrazione, anche in deroga, annunciate da INPS cui seguiranno, lo ricordiamo, circolari più dettagliate.
Cassa integrazione, novità sui termini per il pagamento diretto INPS
Per il pagamento diretto della cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e in deroga da parte di INPS la novità riguarda il termine entro cui i datori di lavoro devono comunicare all’Istituto le informazioni per procedere alla liquidazione.
INPS fa riferimento alle domande di cassa integrazione per il periodo di sospensione dell’attività tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, già autorizzate, per le quali i datori di lavoro devono comunicare i dati necessari con il modello SR41.
Il termine è stato fissato all’8 giugno, ormai scaduto, che però ha comunicato INPS non è perentorio, ma ordinatorio.
Pertanto il datore di lavoro e il lavoratore, se non hanno rispettato il suddetto termine, non decadono dal diritto a ottenere il beneficio. Questo specifico termine riguarda i pagamenti di cassa integrazione di marzo e aprile, mentre per il pagamento di maggio le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.
Novità cassa integrazione in deroga: domande a INPS dal 18 giugno
Ultimissima novità che anticipa INPS riguarda la proroga delle ulteriori nove settimane (cinque più quattro) di cassa integrazione in deroga, la tipologia di CIG che ha creato più scompiglio e fatto registrare più ritardo vista anche l’intermediazione delle Regioni.
Le richieste di proroga della cassa integrazione in deroga vengono autorizzate direttamente da INPS ed è allo stesso Istituto che andrà presentata la domanda. Le prime nove settimane di cassa integrazione in deroga vanno richieste alle Regioni, mentre dal 18 giugno si può richiedere la proroga a INPS.
Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA