Tre temi chiave riguardano la figura del rider o ciclofattorino, ovvero sicurezza sul lavoro, diritto ai contributi e regole in tema di copertura assicurativa Inail. Ecco cosa ricordare in proposito.
Quanto successo negli ultimi anni, e ci riferiamo alla pandemia e alle misure restrittive che ne sono conseguite, ha limitato fortemente le attività di bar e ristoranti e ne ha diminuito gli incassi. Ecco allora che una nuova professione come quella di rider ha potuto emergere in modo nitido: oggi tutti noi vediamo giornalmente ciclofattorini percorrere le vie dei grandi e dei piccoli centri, per effettuare consegne a domicilio di cibo e non solo.
Proprio così, negli ultimi tre anni il mondo del lavoro è radicalmente cambiato sotto vari aspetti - pensiamo anche ad es. alla progressiva diffusione dello smart working - tanto che nel 2020 si è giunti (finalmente) alla redazione di un primo contratto collettivo anche per la categoria dei riders. Tieni conto che il funzionamento del servizio dei ciclofattorini è molto semplice e si basa sull’utilizzo di piattaforme e applicativi web di consegna da parte dei privati, che compiono gli ordini di ciò che desiderano. Giungere però ad un testo condiviso non è stata operazione affatto agevole.
Per non poche persone, e non soltanto per i giovani che cercano una fonte di reddito mensile, il lavoro del rider è diventato un’opportunità come tutte le altre. A patto di aver un buon senso dell’orientamento, saper rispettare con puntualità il calendario delle consegne e aver buone gambe se il mezzo utilizzato non è motore ma è una comune bicicletta, l’attività di ciclofattorino permette sicuramente di portare a casa qualche soldo.
Ma i punti che vogliamo vedere da vicino nel corso di questo articolo sono i seguenti: come funziona la copertura assicurativa Inail per i rider? Ai ciclofattorini spettano i contributi? E sul piano della sicurezza del lavoro quali sono le tutele? Scopriamolo assieme nel corso di questo articolo.
Ccnl dei rider: sicurezza sul lavoro, copertura assicurativa Inail e contributi
- Lavorare come rider: il contesto di riferimento
- Lavorare come rider: regole in tema di contributi
- L’assicurazione Inail per i ciclofattorini: come funziona in breve
- La sicurezza sul lavoro dei rider: gli obblighi che gravano sul committente
- Obbligo di fornitura di Dpi quali indumenti ad alta visibilità e casco
Lavorare come rider: il contesto di riferimento
In realtà la ’disputa’ che vi è stata negli ultimi anni non ha aiutato a fare totale chiarezza sul fenomeno della diffusione dei rider e sul relativo inquadramento. Ribadiamo però che nel settembre 2020 Assodelivery, l’associazione che rappresenta le piattaforme digitali di consegna di cibo e altri beni a domicilio e che racchiude anche nomi noti come Glovo, ha sottoscritto con il sindacato UGL il primo contratto collettivo di lavoro per i ciclofattorini. Il testo dispone per questa categoria di lavoratori un compenso minimo orario ed una serie di altre garanzie - pur però inquadrando i rider come lavoratori autonomi.
Tuttavia la Corte di Cassazione nel gennaio del 2020 si espresse in modo del tutto differente, qualificando i ciclofattorini come collaboratori “etero-organizzati", e sottolineando che, in questo caso, la disciplina del lavoro subordinato dovesse essere applicata in modo integrale. Sulla stessa linea anche le istituzioni UE, orientate a riconoscere per lo più carattere subordinato a questa attività di lavoro.
In una situazione ancora non completamente definita, non dobbiamo sorprenderci se le soluzioni adottate a livello contrattuale sono state diverse: vi sono rider che sono stati assunti con il Ccnl della logistica presso Just Eat (ovvero lavoratori subordinati), e ve ne sono altri che sono stati invece inquadrati come autonomi in base al Ccnl rider sottoscritto da Assodelivery e UGL (ma non dalle altre sigle sindacali), proprio come avvenuto con Deliveroo.
Ma vero è che lo scenario normativo non appare ancora compiutamente definito, e non solo per quanto riguarda i rider. Dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi occasionali o con partita Iva. Questo è l’ampio ventaglio dei contratti nella galassia dei cosiddetti gig workers, vale a dire i lavoratori che operano tramite piattaforme digitali. Ecco perché possiamo ritenere che nuovi interventi normativi, per quanto riguarda la regolamentazione dei rider, siano certamente all’orizzonte o comunque siano quanto meno auspicabili.
Lavorare come rider: regole in tema di contributi
Considerando l’articolata situazione attuale, sul piano previdenziale i contributi per i rider seguono fondamentalmente queste due regole:
- in ipotesi di collaborazione autonoma, il contratto rider impone che i contributi previdenziali siano pagati alla Gestione separata Inps;
- in ipotesi di lavoro subordinato, invece, detti contributi andranno versati alla Gestione per i lavoratori dipendenti.
In quest’ultimo caso, contratto di riferimento è il menzionato Ccnl logistica, firmato da Cgil, Cisl e Uil, che inserisce i rider appunto nell’appena menzionato settore, con i turni pianificati ogni settimana dall’azienda di food delivery. Ha scelto questa soluzione Just Eat, anche per le polemiche scaturite dopo l’entrata in vigore del Ccnl rider autonomi: infatti questo testo inquadrandoli non come dipendenti, non garantirebbe i ciclofattorini sotto vari aspetti, come ad es. il trattamento per le malattie, le ferie, la tredicesima e quattordicesima.
L’assicurazione Inail per i ciclofattorini: come funziona in breve
Considerato il lavoro che fanno giornalmente, ovvero percorrere vie cittadine anche molto trafficate, è chiaro che anche i rider autonomi sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni sul lavoro (infortunio in itinere incluso) e le malattie professionali. Senza alcun dubbio anche questo è un loro diritto ed infatti, come indicato all’art. 16 Ccnl rider, il ciclofattorino ha diritto alla copertura come previsto dall’art. 47-septies del d. lgs. n 81 del 2015.
Utile notare che il premio deve essere versato totalmente dal committente e l’ammontare è fissato sulla scorta del tasso di rischio collegato all’attività di lavoro. La retribuzione imponibile per la quantificazione del premio assicurativo è quella convenzionale giornaliera, uguale al limite minimo di retribuzione giornaliera valevole per tutte le contribuzioni, rapportata ai giorni di attività di lavoro. Per quanto riguarda la parte (minore) di lavoratori che applica il Ccnl logistica, varranno le regole di assicurazione Inail previste dal relativo testo.
Mentre permangono invece a carico del rider gli obblighi assicurativi previsti dalla legge per il mezzo (ciclo o motociclo) utilizzato.
La sicurezza sul lavoro dei rider: gli obblighi che gravano sul committente
In linea generale, sul piano della regole di sicurezza sul lavoro il quadro è piuttosto chiaro - e non potrebbe essere altrimenti visto il rischio insito in questa particolare tipologia di attività. Nel testo del Ccnl rider autonomi vi è infatti il richiamo al rispetto degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, fissati dal d. lgs. 81 del 2008, così come applicabili ai lavoratori autonomi.
Ebbene, in ragione di questo, le aziende di food delivery prevedono l’obbligo di visita medica per i rider, ma ovviamente anche la consegna dei dispositivi di protezione individuale.
Non solo: nell’ambito dell’esercizio dell’attività di consegna di cibo ed altri beni a domicilio, deve essere garantita adeguata e periodica formazione ai lavoratori, sui rischi legati alle attività svolte. Ovviamente sul committente ricade anche l’impegno a verificare nel corso del tempo l’adeguatezza delle attrezzature di lavoro usate.
Più nel dettaglio, chi aderisce al Ccnl logistica applicherà integralmente l’ampio ventaglio di regole di tutela della sicurezza sul lavoro previste in quel testo, ma anche nel Ccnl rider sottoscritto da Assodelivery e UGL non poteva mancare una sezione ad hoc. In particolare, in base a quanto fissato dal contratto dei rider, il committente - ovvero il datore di lavoro - che utilizza la piattaforma digitale è obbligato, a propria cura e spese, a osservare il quadro delle regole in materia di sicurezza sul lavoro.
Obbligo di fornitura di Dpi quali indumenti ad alta visibilità e casco
In termini pratici, ribadiamo che sussiste il dovere di fornire i mezzi di protezione individuale, i cosiddetti Dpi. Pertanto ogni rider o ciclofattorino avrà il diritto di ricevere dall’azienda almeno un indumento ad alta visibilità - da sostituirsi per usura dopo un certo tempo - ma anche un casco per spostarsi in sicurezza sul mezzo a due ruote - anch’esso da sostituirsi dopo un determinato lasso di tempo se vi è usura.
Infine attenzione a questa ulteriore regola di sicurezza che invece riguarda il ciclofattorino: la responsabilità di eventuali infortuni legati al mancato uso dei dispositivi forniti resta in capo ai rider, che pertanto saranno sempre tenuti a servirsi dei Dpi - onde evitare conseguenze spiacevoli non soltanto sul piano della propria salute. D’altronde all’art. 15 del Ccnl rider autonomi è chiaramente previsto che il ciclofattorino è tenuto ad agire con lealtà e buona fede e a svolgere la prestazione con diligenza, anche in rapporto alle norme vigenti in materia di sicurezza.
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