Cedolare secca locazioni brevi: codice tributo F24 versamento tassa Airbnb

Francesco Oliva

06/07/2017

Cedolare secca locazioni brevi: con la risoluzione 88/E del 5 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo modello F24 per il versamento della meglio nota tassa Airbnb.

Cedolare secca locazioni brevi: codice tributo F24 versamento tassa Airbnb

Cedolare secca locazioni brevi: per il versamento della tassa Airbnb, la ritenuta del 21% a titolo d’acconto o d’imposta, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo che i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare dovranno inserire nel modello F24.

La ritenuta d’imposta del 21% dovrà essere applicata per tutti i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017: a introdurre la cedolare secca per le locazioni brevi è stato l’art. 4 del DL 50/2017, per contrastare l’evasione fiscale su affitti di breve durata o sublocazioni anche se stipulati tramite intermediari immobiliari o piattaforme web, come appunto Airbnb.

Di seguito il codice tributo da inserire nel modello F24 istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017 per gli intermediari immobiliari tenuti ad applicare la ritenuta d’acconto del 21% ai canoni di locazione breve.

Cedolare secca locazioni brevi: codice tributo F24 versamento tassa Airbnb

Per il versamento della ritenuta d’acconto sui canoni di locazione breve bisognerà utilizzare il modello F24 e il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate:

  • “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Il codice tributo dovrà essere inserito nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.“ e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

La ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve per eventuali eccedenze potrà essere recuperata in compensazione con i versamenti dello stesso anno utilizzando il codice tributo 1628, denominato «Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014», istituito con risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, seguendo le indicazioni ivi specificate.

Per le compensazioni dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le eccedenze dei versamenti dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782”, denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770
semplificato”.

Si riporta di seguito la risoluzione Agenzia delle Entrare n. 88/E del 5 luglio 2017.

Cedolare secca locazioni brevi: codice tributo F24. Risoluzione n. 88/E AdE

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017
Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88/E per il versamento della ritenuta del 21% sui canoni di locazione di breve durata (DL 50/2017)

Cedolare secca locazioni brevi: chi paga la tassa Airbnb?

In tema di tassa Airbnb è bene di fare alcuni chiarimenti: chi paga la cedolare secca sulle locazioni brevi e quali sono i soggetti tenuti ad applicare e versare la ritenuta a titolo d’acconto o imposta sul corrispettivo?

La cedolare secca sulle locazioni brevi è trattenuta al soggetto che concede in locazione la propria abitazione ma i relativi adempimenti sono a carico dall’intermediario al quale si affida la locazione dell’immobile. Quindi dall’affitto pagato al locatore la piattaforma online o agenzia immobiliare trattengono quanto dovuto a titolo di ritenuta. Il relativo importo sarà scomputato in sede di dichiarazione dei redditi.

L’articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 50/2017 stabilisce che i soggetti
residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici finalizzati alla locazione tra privati applichino ai canoni o corrispettivi una ritenuta del 21% a titolo di acconto d’imposta o di cedolare secca.

Formalmente dunque il proprietario dell’immobile paga soltanto in sede di versamento delle imposte sui redditi, qualora non optasse per il regime della cedolare secca sulla locazione breve ma scegliesse l’ordinaria tassazione Irpef per aliquote e scaglioni. Dal canone di locazione pattuito gli viene operativamente detratto a priori il 21% del compenso.

Il versamento con modello F24 e con il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E è infatti effettuato dall’intermediario che opera come sostituto d’imposta.

I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono ai suddetti obblighi tramite la stabile organizzazione e nominando un rappresentante fiscale.

Per approfondire i lettori possono consultare la guida su chi paga la tassa Airbnb e quali sono obblighi e adempimenti degli intermediari immobiliari.

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