Con la circolare 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate chiarisce chi rischia di perdere le agevolazioni fiscali dei bonus edilizi in assenza della certificazione Soa.
Cambiano le regole per accedere ai bonus edilizi, dal 1° luglio 2023 sarà necessario affidare i lavori a imprese che abbiano ottenuto la certificazione Soa ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici.
A precisare la disciplina transitoria e le modalità in cui entrerà in vigore tale obbligo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n° 10 del 20 aprile 2023.
Ecco a cosa devono prestare attenzione i proprietari che non vogliono rischiare di perdere le agevolazioni fiscali dei bonus edilizi.
Cos’è la certificazione Soa e quando è obbligatoria
La certificazione Soa è un attestato fino ad ora richiesto esclusivamente alle imprese che partecipano a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. Viene rilasciata da appositi Organismi di attestazione autorizzati dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che devono valutare se l’impresa rispetta i parametri previsti dalla normativa. La certificazione attesta la capacità tecnica ed economica di un’impresa di realizzare lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
Con il decreto Ucraina (articolo 10 del decreto legge 21 del 2022) l’obbligo di attestazione Soa è stato esteso anche alle imprese che operano nel settore privato e in particolare diventa essenziale per ottenere i benefici fiscali previsti negli articoli 119 (incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica) e 121 (opzione per la cessione del credito) del decreto legge 34 del 2021 per lavori di valore superiore a 516.000 euro.
Come precisa la circolare n° 10, l’obiettivo di tale norma è
contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio
Obbligo di certificazione Soa, i termini temporali a cui stare attenti per non perdere i bonus edilizi
La circolare 10 dell’AdE chiarisce i termini temporali di applicazione della norma, in particolare per quanto riguarda i cantieri già aperti.
Dal 1° gennaio 2023 i lavori di valore superiore a 516.000 euro per i quali si vogliono ottenere le agevolazioni fiscali devono essere affidati esclusivamente a:
- imprese che abbiano già la certificazione Soa;
- imprese che abbiano stipulato un contratto con organismi di valutazione autorizzati per ottenere la certificazione Soa che deve comunque essere rilasciata entro il 1° luglio 2023;
Dal 1° luglio 2023 i lavori possono essere affidati esclusivamente a imprese che abbiano ottenuto il rilascio del certificato Soa.
Ma cosa succede per i lavori affidati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023? Qui ci sono le novità più importanti dettate dai chiarimenti dell’Ade.
Sottolinea l’Agenzia che per i lavori in corso alla data del 21 maggio 2022 e contratti di appalto e subappalto stipulati prima di tale data, che corrisponde all’entrata in vigore del decreto Ucraina, è possibile portare avanti i lavori anche successivi al 1° gennaio 2023 a prescindere dal possesso della certificazione Soa.
Per i lavori iniziati e i contratti di appalto e subappalto sottoscritti dopo il 21 maggio 2022 l’impresa può condurre i lavori senza bisogno di certificazione Soa, ma gli incentivi fiscali sono riconosciuti solo per i lavori eseguiti fino al 1° gennaio 2023.
Per i lavori eseguiti successivamente, per ottenere le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi è necessario che al 1° gennaio 2023 risulti stipulato un contratto per il rilascio della certificazione.
Per i lavori eseguiti successivamente al 1° luglio 2023 deve essere stata rilasciata la certificazione Soa. In caso contrario non si potranno ottenere le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Chiarisce l’Agenzia che la certificazione Soa è necessaria sia nel caso in cui si fruisca di sconto in fattura o cessione del credito, sia nel caso in cui il contribuente si avvalga delle detrazioni fiscali.
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