Come funziona la cessione del credito? Le ultime novità ufficiali sono state introdotte dal decreto Aiuti quater: vediamo le nuove regole.
Cambiano di nuovo le regole per la cessione del credito in riferimento ai bonus edilizi (e quindi anche al superbonus). L’ultimo provvedimento che ha apportato delle novità è il decreto Aiuti quater, approvato in via definitiva dalla Camera il 12 gennaio (che conferma le modifiche introdotte dal Senato).
Le detrazioni fiscali legate ai lavori in casa si possono monetizzare grazie allo strumento della cessione del credito, la cui normativa continua a essere aggiornata per evitare frodi e illeciti.
Oltre alla cessione del credito, si può usufruire dei bonus edilizi in altri due modi:
- come sconto in fattura, se l’impresa che ha effettuato i lavori è d’accordo;
- tramite detrazione in dichiarazione dei redditi.
Vediamo cos’è e come funziona la cessione del credito, quali sono gli step da seguire e le nuove regole introdotte dagli ultimi decreti.
Cos’è la cessione del credito
La formulazione della normativa del decreto Rilancio rispetto alle regole da seguire per il superbonus 110% rende particolarmente allettante per i cittadini che vogliono eseguire lavori di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico. Persino troppo allettante, visto il giro di frodi di oltre 4 miliardi di euro scoperto e denunciato dall’Agenzia delle entrate.
Come funziona la cessione del credito? In pratica, invece di usufruire della detrazione, il contribuente può cedere il beneficio fiscale maturato a un terzo soggetto. Con il superbonus 110%, quindi, lo Stato paga il totale delle spese sostenute, più un ulteriore 10%.
Il contribuente che sceglie la detrazione paga le spese, e poi viene rimborsato in dichiarazione dei redditi nei cinque anni successivi, pagando meno tasse. Con lo sconto in fattura, invece, i fornitori fanno uno sconto sul corrispettivo da pagare, e recuperano la cifra in un secondo momento.
Con la cessione del credito, invece, si può trasferire la detrazione fiscale a un altro soggetto. Quindi, in cambio del credito ceduto, chi deve fare i lavori riceve subito i soldi che per servono per aprire i cantieri, o per accedere a un mutuo. Come mai è così conveniente? Perché chi compra un credito d’imposta sa di fare un investimento sicuro, perché può cederlo, a sua a volta, a un altro soggetto, per esempio a una banca.
Questo meccanismo poteva essere portato avanti all’infinito, perché il decreto Rilancio prevedeva la possibilità di cedere il credito un numero illimitato di volte. Queste cessioni a catena, però, non sono più consentite, perché il decreto Sostegni ter ha vietato le cessioni multiple.
Come funziona la cessione del credito nel 2023 con le nuove regole
Il decreto Aiuti si è posto l’obiettivo di mediare tra la stretta antifrode a opera del decreto Sostegni ter, che ha vietato la cessione dei crediti a catena, e il blocco dei cantieri. Una via di mezzo, insomma, tra quanto previsto dal decreto Rilancio (che consentiva la cessione dei crediti senza limiti) e le restrizioni del decreto Sostegni (che ha vietato le cessioni dopo la prima volta).
Il provvedimento, quindi, concede la possibilità di cedere il credito più volte, ma aggiunge dei requisiti e dei meccanismi per determinarne la tracciabilità. Il meccanismo della cessione dei crediti è quello che ha reso particolarmente conveniente il superbonus 110%, ma anche gli altri bonus edilizi (il bonus ristrutturazione, l’ecobonus, l’agevolazione sulle facciate degli edifici esistenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche).
In questo modo si trova un compromesso tra la cessione multipla (e potenzialmente all’infinito) e quella unica stabilita dal Sostegni ter. Ora, il decreto Aiuti quater è intervenuto di nuovo. Secondo le nuove regole, le cessioni possibili passano diventano cinque:
- la prima cessione può avvenire verso privati, familiari, soggetti estranei ai lavori;
- tre cessioni ammesse solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (i cosiddetti soggetti qualificati);
- un’ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che però abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.
Le banche appena vengono in possesso del credito possono cederlo ai propri correntisti (sia imprese che professionisti). Tra i soggetti qualificati ora sarà possibile la 2°, la 3 e la 4° cessione, e la banca potrà sempre cedere i crediti ai propri correntisti.
Inoltre, ai crediti fiscali viene associato un codice identificativo dall’Agenzia delle entrate alla prima emissione. Il credito, quindi, rimane tracciabile di cessione in cessione, in modo da poter risalire alla sua origine e verificare che quel credito corrisponda a un intervento edilizio realmente effettuato.
La principale semplificazione introdotta dai decreti Aiuti e Semplificazioni prevede che le banche possano cedere a tutte le partite Iva tutti i crediti, senza dover verificare che la comunicazione della prima cessione o dello sconto in fattura sia avvenuta dopo il 1° maggio 2022. Quindi, le banche che hanno ricevuto una terza cessione del credito potranno cedere a loro volta ai loro correntisti non consumatori.
L’operazione, però, è permessa solo alle banche ed esclusivamente quando non è possibile la cessione ad altro soggetto vigilato.
Il decreto Aiuti quater prevede anche una deroga all’articolo 121 comma 3 del decreto Rilancio, consentendo la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
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Cessione del credito con garanzia Sace
Allo stesso tempo è previsto che la Sace possa concedere garanzie in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Questi soggetti concederanno alle imprese edilizie dei finanziamenti «strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità» a causa della mancata monetizzazione dei crediti fiscali.
Queste imprese devono rientrare nella categoria del codice Ateco 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati) che realizzano interventi superbonus.
La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dalle stesse imprese alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito e della disposizione delle relative condizioni contrattuali.
In pratica, il governo garantirà i prestiti che le banche concederanno per trasformare in liquidità i crediti fiscali acquistati, che altrimenti rimangono bloccati. Quindi, un’impresa che ha fatto i lavori con lo sconto in fattura oppure una società che ha acquisito un credito fiscale potranno chiedere alle banche un prestito che sarà garantito dallo Stato.
Si allarga la platea dei cessionari: le novità dal Mef
Le novità sulla cessione del credito non sono finite qui. Nell’interrogazione in Commissione finanze della Camera del 20 aprile, il sottosegretario al ministero dell’Economia ha confermato che c’è un’estensione della platea dei soggetti qualificati a entrare nel mercato della compravendita dei crediti fiscali legati all’edilizia.
Oltre alle banche, anche i servizi di investimento fanno parte della platea dei cessionari: Sgm (Società di gestione multipla), Sim (Società di intermediazione Mobiliare), Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile), e Sicaf (Società di investimento a Capitale Fisso).
Quali sono i bonus che si possono cedere?
I bonus edilizi per cui si può optare per la cessione del credito sono:
- trainanti e trainati che beneficiano del superbonus, inclusi, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus come gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
- gli interventi del bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.
Comunicazione cessione del credito all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto in fattura.
La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:
“La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
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