Come annullare una donazione (con e senza notaio)

Ilena D’Errico

11 Ottobre 2024 - 20:00

Come annullare una donazione, quando è possibile e differenze con la revoca secondo la legge.

Come annullare una donazione (con e senza notaio)

Le donazioni vengono spesso definite irrevocabili, ma sono in realtà caratterizzate da una certa misura di incertezza. Oltre alla nullità e all’annullabilità della donazione, al pari di qualsiasi altro contratto, esistono anche delle ipotesi di revoca. In alcuni casi, infatti, il donante o altro soggetto interessato può imporre la restituzione dei beni donati o del corrispettivo del loro valore in denaro. Non è però sufficiente cambiare idea per ottenere la restituzione della donazione, perché ciò è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni stabilite dalla legge.

Revoca e annullamento della donazione

Revoca e annullamento della donazione non sono uguali. La revoca della donazione è una procedura attivabile dal donante stesso (o da alcuni soggetti interessati, come creditori o eredi) in casi del tutto eccezionali e in presenza di determinati requisiti. In questi casi, per usare termini non tecnici, si richiede indietro il regalo donato. Si tratta di donazioni valide sotto tutti i punti di vista, delle quali può essere richiesta - a determinate condizioni - la restituzione.

L’annullamento, invece, riguarda donazioni viziate da errori o illeciti, nelle quali sono compromessi i cosiddetti elementi essenziali della donazione, ovvero tutte le componenti che caratterizzano questo contratto secondo il Codice civile. Si fa riferimento alla forma, al contenuto e alla causa.

Quando puoi annullare una donazione

Per capire le possibilità di annullare una donazione bisogna prima distinguere tra donazioni nulle e annullabili. Le prime sono affette da vizi gravi, non hanno mai prodotto effetti giuridici e chiunque può farne valere la nullità. Le donazioni annullabili, invece, hanno problemi meno gravi, ma i soggetti che ne hanno interesse possono farne valere l’annullabilità, entro un certo periodo di tempo.

Come anticipato, bisogna far riferimento agli elementi essenziali della donazione.

  • Forma: atto pubblico, fatta eccezione per le donazioni di modico valore.
  • Contenuto: disposizione di un bene o di un diritto senza pagamento di un corrispettivo.
  • Causa: il cosiddetto animus donandi, la volontà libera e spontanea di far arricchire il donatario.

Se uno di questi elementi è assente, illecito o impossibile la donazione è nulla, così come nel caso in cui sia contraria a norme di legge (come la donazione dell’incapace nei confronti del proprio tutore). Un esempio di nullità, la donazione di ingente valore senza atto notarile. In queste ipotesi chiunque può far valere la nullità senza limiti di tempo. Altrimenti, quando i vizi sono meno gravi (ma interessano comunque gli elementi essenziali del contratto), gli interessati possono chiedere l’annullamento entro 5 anni. Si può annullare la donazione per:

  • errore di fatto o di diritto che ha viziato la volontà del donante;
  • volontà estorta con dolo (raggiri) o violenza;
  • incapacità di intendere e di volere.

L’annullamento può essere richiesto dal donante stesso o dai suoi eredi.

Quando si può revocare una donazione

La revoca della donazione può essere disposta direttamente dal donante per ingratitudine del beneficiario o sopravvenienza di figli (entro 5 anni). L’ingratitudine si palesa in situazioni davvero molto gravi, come il tentato omicidio, l’ingiuria grave e il mancato pagamento degli alimenti. Sono comunque irrevocabili per questi motivi le donazioni rimuneratorie (fatte per premiare un qualche merito) o finalizzate a un matrimonio.

L’azione di revoca può poi essere proposta dagli eredi per violazione della legittima o dai creditori se effettuata fraudolentemente per non ripagare il debito.

Come annullare una donazione

Per annullare una donazione, sia nelle ipotesi di nullità che annullabilità, è sempre necessario l’intervento del giudice. Bisogna quindi presentare un ricorso a mezzo del proprio avvocato, eventualmente con gratuito patrocinio. Anche per la revoca della donazione bisogna rivolgersi al tribunale, a meno che le parti siano d’accordo sullo scioglimento. In quest’ultimo caso servirà comunque il notaio per modificare l’atto pubblico, a meno che si tratti di donazione di modico valore.

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