Nuove regole per correggere gli errori nella comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate: le istruzioni si trovano nella circolare n. 33 del 6 ottobre 2022.
Come si correggono gli errori nella comunicazione della cessione del credito? Le nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate si trovano nella circolare n.33, pubblicata il 6 ottobre 2022. Il documento di prassi contiene una serie di chiarimenti, necessari viste le numerose novità introdotte sulla cessione del credito e lo sconto in fattura introdotte col primo e secondo decreto Aiuti, riguardanti la responsabilità solidale del fornitore.
Per quanto riguarda la comunicazione delle opzioni alternative alla detrazione, l’Agenzia fornisce le istruzioni per rimediare agli errori formali commessi dai contribuenti: la cessione del credito e lo sconto in fattura sono comunque considerate valide ai fini fiscali, e il credito può essere ceduto di nuovo o usato in compensazione.
Come correggere gli errori nella comunicazione della cessione del credito
Quando il contribuente si accorge di aver commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva comunicazione, che sostituisce interamente la precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Inviata la comunicazione sostitutiva, nella piattaforma sono visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima comunicazione inviata. Attenzione: se è trascorso questo termine non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata. Come procedere? In questo caso il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore tramite l’apposita funzionalità della piattaforma.
Il rifiuto del credito rimuove gli effetti della comunicazione errata: il cedente, beneficiario della detrazione, non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito tramite la piattaforma ma, se il relativo termine non è scaduto, potrà
trasmettere una nuova comunicazione corretta, a favore dello stesso o di altro cessionario.
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Errori formali nella comunicazione della cessione del credito: come correggerli
Nella circolare n. 33 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sugli errori formali (o le omissioni) relativi ai dati della comunicazione.
Nel documento viene specificato che vengono considerati errori formali quelli relativi alle informazioni che seguono:
- nel frontespizio:
- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
- codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- nel quadro A:
- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- nel quadro B, i dati catastali;
- nel quadro D:
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del cessionario.
Se nella comunicazione è stato commesso uno di questi errori formali l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore (il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario) è tenuto a segnalarlo all’Agenzia con nota sottoscritta in via digitale da inviare alla Pec di prossima attivazione, indicando non solo l’errore commesso ma anche i dati corretti.
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