Comunicazione cessione del credito, quali errori possono ancora essere corretti?

Nadia Pascale

8 Aprile 2024 - 09:30

Cambiano ancora le regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura per superbonus e altri bonus edilizi. Dal 5 aprile è possibile correggere solo gli errori formali. Ecco le istruzioni.

Comunicazione cessione del credito, quali errori possono ancora essere corretti?

Si possono correggere gli errori nella comunicazione della cessione del credito? Ė scaduto il 4 aprile 2024 il termine per la comunicazione della cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi e per il superbonus. Con l’entrata in vigore del decreto 39 del 29 marzo viene meno anche la possibilità di remissione in bonis per chi commette errori sostanziali nella comunicazione. Restano sanabili gli errori formali. Tutte le novità per la cessione del credito e l’indicazione degli errori sanabili.

Comunicazione cessione del credito, errori sanabili

Novità per la cessione del credito e lo sconto in fattura: a partire dal 5 aprile 2024 sarà possibile correggere esclusivamente gli errori formali e non più gli errori sostanziali nella comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. La novità è prevista nel decreto «salva conti» del 29 marzo 2024.

Gli errori formali che possono essere corretti sono indicati nella circolare 33 del 6 ottobre 2022. Si tratta di semplici errori formali. Ad esempio nel frontespizio è possibile procedere alla correzione del codice fiscale del beneficiario, può essere indicata la presenza di un amministratore di condominio oppure può essere corretto un errore nell’indicazione dell’indirizzo email o recapito telefonico.

Sempre nel frontespizio vi può essere la correzione del codice di asseverazione per la comunicazione all’Enea (in caso di bonus edilizi per ecobonus esuperbonus e, in genere, quando è condizione essenziale per ottenere il beneficio fiscale legato all’efficientamento energetico). Infine, errori nell’indicazione del codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista.

Gli errori che possono essere corretti nel quadro A riguardano l’indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020 e lo stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione.
Nel quadro B della comunicazione possono essere corretti errori inerenti i dati catastali che identificano l’immobile.
Nel quadro D possono essere corretti in dati inerenti la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.

Come correggere gli errori formali nella comunicazione della cessione del credito

Per correggere gli errori occorre inviare una email con posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate. L’indirizzo a cui comunicare le correzioni relative a errori formali nelle comunicazioni, è annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Occorre allegare una nota in cui devono essere indicati gli errori formali da correggere, inoltre deve essere correttamente indicata la pratica per la quale si chiede la correzione. L’email deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario, amministratore di condominio o intermediario che ha effettuato la comunicazione. L’email può essere sottoscritta con firma autografa, ma in questo caso occorre allegare una copia del documento di riconoscimento.

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