Scade il 31 gennaio la comunicazione che le aziende devono inviare ai sindacati sui contratti di somministrazione conclusi nel 2022. Ecco una guida completa con contenuti e modalità di invio.
Entro il 31 gennaio le aziende che hanno concluso nel 2022 contratti di somministrazione di lavoro sono chiamate a trasmettere un’apposita informativa alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione ha lo scopo di garantire ai sindacati il monitoraggio del ricorso alla somministrazione, nell’ottica di una tutela dei diritti dei lavoratori.
Data l’importanza della segnalazione, l’omesso invio entro la data di scadenza comporta per l’azienda una sanzione amministrativa.
L’adempimento in questione si accompagna peraltro a tutta una serie di obblighi che l’utilizzatore ha nell’ambito di un contratto di somministrazione, nonostante il datore di lavoro resti l’agenzia interinale.
Analizziamo in dettaglio, come e a chi dev’essere inviata la comunicazione annuale per i lavoratori somministrati.
Chi è obbligato a inviare la comunicazione annuale?
L’obbligo di invio della comunicazione annuale sui lavoratori somministrati è in capo all’azienda utilizzatrice (ai sensi dell’articolo 36, comma 3, Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81) che ha concluso contratti di somministrazione di lavoro nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.
La stessa azienda può occuparsi direttamente della trasmissione o delegare l’associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.
Chi sono i destinatari della comunicazione?
Destinatarie della comunicazione annuale in parola sono le Rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) o le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). In mancanza di queste ultime, la missiva dev’essere inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Qual è il contenuto della comunicazione?
Nella comunicazione ai sindacati è necessario indicare:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Da notare che la comunicazione non dovrà riportare il nome dei lavoratori somministrati, ma unicamente il dato numerico.
Come trasmettere la comunicazione?
La comunicazione alle organizzazioni sindacali può avvenire a mezzo:
- raccomandata a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Posta elettronica certificata (Pec).
A prescindere dal canale utilizzato, l’azienda dovrà utilizzare un foglio di carta intestata, firmato dal legale rappresentante, contenente:
- oggetto «Comunicazione dei contratti di somministrazione di lavoro sottoscritti»;
- Il sottoscritto___________ nato a ___________ il ___________ residente in ___________ (___) in via ___________ n. ___________, in qualità di titolare / legale rappresentante di ___________ con sede legale in ___________ (___) in via ___________ n. ___________, codice fiscale/partita Iva ___________, comunica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 3, decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che nell’anno 2022 ha fatto ricorso ai contratti di somministrazione di seguito descritti;
- una tabella con numero di contratti conclusi, durata (in mesi e giorni), numero di lavoratori coinvolti e qualifica degli stessi;
- data e luogo;
- firma del titolare/legale rappresentante.
Da notare che, di norma, le singole agenzie di somministrazione trasmettono già in vista dell’adempimento del 31 gennaio, un fac-simile di comunicazione con tutti i dati riguardanti i contratti conclusi con le stesse. In questi casi l’azienda non deve far altro che raggruppare in un’unica missiva le informazioni provenienti dalle diverse agenzie.
Ci sono sanzioni in caso di omesso invio?
Qualora l’azienda utilizzatrice non provveda all’invio della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 250 a 1.250,00 euro.
La stessa sanzione si applica nelle ipotesi di comunicazione non corretta o non conforme al vero.
Esistono altri obblighi per l’azienda utilizzatrice?
Oltre al citato obbligo di comunicazione annuale, la presenza di lavoratori somministrati in azienda obbliga la stessa a:
- annotare sul Libro Unico del Lavoro (Lul) i dati identificativi del somministrato, come nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento, agenzia di somministrazione;
- informare i somministrati dell’esistenza di posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti dell’utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Quest’ultima informazione può essere fornita a mezzo di un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
In ogni caso, al termine della missione, l’azienda può decidere di assumere il lavoratore interinale a tempo indeterminato. In caso contrario o di rifiuto dell’interessato, quest’ultimo torna a disposizione dell’agenzia.
Lo stesso lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione, se la medesima avviene:
- senza il rispetto dei limiti numerici;
- in una delle ipotesi espressamente vietate dalla legge;
- in violazione della disposizione che prevede la necessità che il contratto di somministrazione indichi gli estremi dell’autorizzazione dell’agenzia, il numero dei lavoratori da somministrare, i rischi e le misure di prevenzione, la data di inizio e la durata della somministrazione.
Quali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro?
In materia di sicurezza sul lavoro, gli obblighi vengono ripartiti tra agenzia e utilizzatore. In particolare, se non diversamente disposto dal contratto di somministrazione, l’agenzia:
- informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive;
- forma e addestra i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Al contrario, l’utilizzatore osserva nei confronti dei somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Quali diritti hanno i lavoratori somministrati?
Nel periodo di missione in azienda, i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore, addetti alla medesima unità produttiva.
Fanno eccezione i servizi condizionati all’iscrizione ad associazioni o società cooperative, ovvero al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il somministrato è inoltre legittimato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente.
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