Congedo per invalidità: requisiti, durata e retribuzione

Teresa Maddonni

19/03/2021

Il congedo per invalidità civile è riconosciuto ai lavoratori dipendenti per le cure connesse al proprio stato invalidante ed è cumulabile con l’indennità di malattia. Vediamo quali sono i requisiti, durata, retribuzione e come farne richiesta.

Congedo per invalidità: requisiti, durata e retribuzione

Il congedo per invalidità viene concesso ai lavoratori per un numero massimo di 30 giorni l’anno.

Il congedo straordinario in caso di invalidità civile viene riconosciuto ai lavoratori che abbiano determinati requisiti e che possono pertanto assentarsi dal lavoro per curarsi.

Il congedo di invalidità, anche detto congedo per cure infatti, è stato introdotto dal decreto n.119/2011 che lo ha previsto per i lavoratori dipendenti.

Il congedo per invalidità civile non va confuso con l’indennità per malattia: il primo può essere richiesto solo entro un certo limite di giorni annuali, come abbiamo chiaramente indicato, e deve essere connesso alle cure strettamente legate allo stato di invalidità del lavoratore.

Una differenza tra le due prestazioni riguarda anche l’indennità: mentre la malattia, nella generalità dei casi, è a carico del datore di lavoro nei primi tre giorni di assenza e poi viene pagata da INPS, il congedo di invalidità per cure è totalmente a carico dell’azienda. L’importo della retribuzione viene tuttavia calcolato con le stesse regole. Occorre sempre in ogni caso far riferimento al proprio CCNL.

Di seguito vediamo nel dettaglio requisiti, durata e come fare domanda per il congedo di invalidità e la retribuzione spettante.

Congedo per invalidità: requisiti

Il congedo per invalidità è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Ma quali sono i requisiti?

Prima di tutto per ottenere il congedo per cure occorre essere avere un’invalidità riconosciuta superiore al 50%.

Per ottenere il congedo per invalidità il lavoratore deve far sì che i requisiti siano certificati da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, come può essere anche il medico di famiglia.

Il certificato è fondamentale per poter fare domanda per il congedo di invalidità e lo stesso, come abbiamo anticipato, deve servire per le cure strettamente legate all’invalidità suddetta.

Durata

I requisiti sono quelli che abbiamo sopra indicato per il congedo di invalidità tuttavia c’è un aspetto che riguarda la durata dello stesso che va considerato. Il congedo per invalidità infatti non può superare i 30 giorni l’anno, come abbiamo anticipato.

Il congedo pertanto è cumulabile con l’indennità di malattia e i 30 giorni da fruire nell’anno non rientrano nel calcolo per il periodo di comporto, ovvero quel periodo oltre il quale l’azienda può licenziare un dipendente assente per malattia.

Le 30 giornate per il congedo di invalidità possono essere richieste in maniera continuativa o frazionata, l’importante è che siano giustificate dalle cure e trattamenti sanitari legati al proprio stato e che non si superi il limite previsto.

Per quanto riguarda la durata è bene sottolineare che i 30 giorni si considerano calcolati nell’anno solare, precisazione dovuta per i dipendenti del comparto scuola dove solitamente si ragiona per anno scolastico.

Domanda congedo invalidità: come fare

Vediamo ora come fare domanda per il congedo di invalidità. La richiesta per ottenere il congedo per cure di 30 giorni deve essere presentata direttamente al datore di lavoro e necessita dei seguenti documenti di accompagnamento:

  • il verbale della commissione sanitaria degli invalidi civili sul quale è indicato sia il riconoscimento dell’invalidità che la relativa percentuale;
  • il certificato del medico che attesti la necessità delle cure per il congedo;
  • dopo la cura è altresì necessario presentare la certificazione rilasciata dalla struttura dove si sono effettuate le cure come può essere un ospedale. È necessario indicare il periodo.

Qualora il congedo venga fruito in maniera frazionata ma fa riferimento a un’unica terapia si può utilizzare un’unica attestazione cumulativa.

Retribuzione congedo per invalidità

Per capire qual è la retribuzione del congedo di invalidità occorre fare riferimento al decreto n.119/2011 articolo 7 che stabilisce al comma 3 che “durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.”

Il calcolo dell’indennità sostitutiva per il congedo di invalidità è lo stesso di quello previsto per le assenze per malattia.

Nel dettaglio i 30 giorni di congedo sono retribuiti secondo il seguente schema:

  • durante i primi 3 giorni di assenza lo stipendio sarà garantito al 100%;
  • dal 4° al 20° giorno scenderà a quota 50%;
  • dal 21° giorno al 30° giorno si sale al 66,67% (ovvero due terzi).

A queste specifiche vanno comunque aggiunte eventuali integrazioni previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Il congedo di invalidità, lo ricordiamo, è totalmente a carico del datore di lavoro.

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