Assenze dal lavoro per maternità: che cosa cambia se i figli sono affidati o adottati e quali sono le tutele previste.
La tutela accordata dalla legge alle lavoratrici madri fa parte delle garanzie previste a favore della donna in tema di pari opportunità sul lavoro e di salvaguardia della sua funzione essenziale nella famiglia. La normativa (D.Lgs. 151/2001, Testo unico sulla maternità), in particolare, assicura alla lavoratrice madre, e in alcuni casi al padre lavoratore, il mantenimento del rapporto di lavoro e della retribuzione durante le assenze per maternità.
Questa tutela spetta anche nei casi di adozione e di affidamento del bambino (equiparato dall’art.80 L.184/1983 all’adozione), in quanto i genitori hanno diritto ad una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale.
Il congedo di maternità in caso di adozione o affidamento, pur offrendo, sostanzialmente, gli stessi benefici spettanti in caso di maternità naturale, presenta però alcune particolarità, specie per quanto riguarda i casi di affidamento.
Come funziona il congedo di maternità?
Il congedo obbligatorio per maternità è un periodo di astensione dal lavoro retribuito che, nella generalità dei casi, riguarda i 2 mesi che precedono la data del parto e i 3 mesi successivi.
Nel dettaglio, salvo i casi in cui si richieda la flessibilità o l’astensione anticipata o posticipata, la lavoratrice deve astenersi dal lavoro nel periodo che intercorre tra:
- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
- i 3 mesi successivi al parto.
Nel conteggio del periodo che precede il parto, il datore di lavoro deve calcolare i 2 mesi a ritroso, senza includere nel computo la data presunta di nascita indicata nel certificato di gravidanza.
Il congedo di maternità, in alcune ipotesi, come la morte o la grave malattia della madre, può spettare al lavoratore padre. In caso di ricovero del neonato il congedo può essere sospeso.
Come funziona il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione?
In base a quanto disposto dal Testo unico sulla maternità (artt. 26 e 31 D.Lgs. 151/2001) e chiarito dall’Inps (circolare Inps n. 16/2008) le lavoratrici o, in alternativa, i lavoratori che hanno adottato un minore hanno diritto ad un periodo di congedo per maternità o paternità e alla relativa indennità economica.
Il congedo per adozione ha la durata massima di 5 mesi, anche se durante il congedo il minore raggiunge la maggiore età.
I genitori che hanno preso in affidamento (non preadottivo) un minore hanno invece diritto ad un congedo della durata massima di 3 mesi.
In caso di adozione ed affidamento preadottivo internazionale entrambi i genitori possono usufruire di un ulteriore congedo non retribuito, della durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione o l’affidamento (come chiarito dall’Inps nella circolare n.97/2001).
Da quando decorre il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione?
Il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione decorre:
- dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia, in caso di adozione nazionale;
- in caso di adozione internazionale, il congedo decorre dall’ingresso del minore in Italia ed entro i 5 mesi successivi; può decorrere anche da prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; se la procedura di adozione internazionale è interrotta, a causa dell’esito negativo degli incontri, il periodo trascorso all’estero per gli adempimenti correlati all’adozione è riconosciuto come congedo di maternità, purché certificato;
- in caso di affidamento non preadottivo, i genitori possono utilizzare i 3 mesi di congedo, in modo continuativo o frazionato, entro 5 mesi dall’affidamento.
Si può sospendere il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione?
Se nei 5 mesi dall’ingresso in famiglia il bambino adottato o in affidamento viene ricoverato, il congedo può essere sospeso e la parte residua può essere goduta dalla data di dimissioni del bambino, anche oltre il termine di 5 mesi, proprio come previsto per l’ordinario congedo di maternità.
Com’è retribuito il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione?
L’astensione obbligatoria per maternità, anche in caso di affidamento e adozione, è indennizzata dall’Inps. L’istituto, in particolare, riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (rmg) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione.
I contratti collettivi prevedono, poi, un’integrazione a carico del datore di lavoro, che solitamente consente alla lavoratrice di percepire il 100% della normale retribuzione.
Come si chiede il congedo di maternità e di paternità in caso di affidamento e adozione?
La domanda di congedo di maternità in caso di adozione o affidamento deve essere presentata dal lavoratore interessato all’Inps e al datore di lavoro. L’istanza deve essere accompagnata dalla certificazione dell’ente autorizzato all’adozione, nella quale sia indicata la data di ingresso in famiglia del minore, la durata delle assenze dal lavoro e l’avvio del procedimento presso il Tribunale per la conferma della validità dell’adozione o affidamento.
Come funziona il congedo parentale in caso di affidamento e adozione?
I genitori adottivi o affidatari possono fruire anche del congedo parentale, o maternità facoltativa, con le stesse condizioni e modalità previste per i genitori naturali: il congedo parentale può essere fruito entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Se si adottano due o più minori, anche non fratelli, si applica la disciplina prevista per il parto gemellare o plurigemellare: di conseguenza, il genitore può godere dei mesi di congedo parentale per ciascun bambino, a condizione che l’ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.
In caso di affidamento e adozione si ha diritto ai riposi giornalieri?
La madre ed il padre adottivi o affidatari hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, secondo le modalità valide per i genitori naturali, entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia. Il diritto ai riposi vale anche nei casi di affidamento preadottivo o provvisorio.
In caso di affidamento e adozione si ha diritto ai permessi per malattia del bambino?
I genitori adottivi o affidatari possono assentarsi dal lavoro alternativamente, senza diritto alla retribuzione:
- per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni;
- nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età.
In ogni caso, se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di affidamento e adozione si può essere adibiti al lavoro notturno?
Il datore di lavoro non può obbligare a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore o, in alternativa e alle stesse condizioni, il padre lavoratore con lei convivente, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età del bambino.
Com’è tutelato il posto di lavoro in caso di affidamento e adozione?
In caso di affidamento e adozione valgono, in merito alla tutela del posto di lavoro, le stesse regole che si applicano durante ai genitori naturali.
In particolare si applicano:
- il divieto di licenziamento e di sospensione del genitore che fruisca del congedo di maternità o del congedo di paternità, fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare; in caso di adozione internazionale il divieto si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento;
- la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e dei permessi per malattia del bambino;
- la disciplina delle dimissioni, che prevede la loro convalida in sede protetta;
- il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il congedo di maternità e parentale, il congedo di paternità, i riposi giornalieri ed i permessi per malattia del bambino;
- il diritto di rientro al lavoro al termine del periodo di congedo di maternità o di congedo di paternità e di permanenza fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia;
- il diritto di rientro al lavoro al termine del congedo parentale e dei permessi per malattia del bambino;
- il diritto alla conservazione delle mansioni;
- il diritto a percepire le indennità previste per l’ipotesi del licenziamento, in caso di dimissioni presentate entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
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