Il congedo per cure è un particolare tipo di permesso retribuito dal datore di lavoro che può essere chiesto per cicli di cure.
Per gli invalidi con percentuale superiore al 50% esiste una particolare agevolazione che permette di richiede un congedo di 30 giorni l’anno per effettuare cicli di terapie o cure legate alla propria patologia invalidante. A retribuirlo, ed è bene chiarirlo, non è l’INPS, ma il proprio datore di lavoro. Ed è proprio a lui che deve essere presentata la relativa domanda per richiederlo.
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
Gentili, usufruisco annualmente di permessi per cure invalidi. Vorrei sapere in quale fascia oraria giornaliera si possono usare tali permessi e se avete un riferimento di legge dove sono specificati gli orari?
Saluti.
Congedo per invalidità: requisiti, durata e retribuzione
Congedo per cure, la normativa di riferimento
La normativa che regola il congedo per cure è il Decreto Legislativo 119 del 2011 all’articolo 7. Il congedo per cure può essere fruito per la sua intera durata di 30 giorni. Ma può anche essere frazionato. Ma la frazionabilità è soltanto in giorni e non in ore. La normativa non specifica in nessun passo, come avviene anche nel caso del congedo straordinario retribuito, tra l’altro, che tale congedo non sia frazionabile ad ore, ma non precisa neanche il contrario. Per prassi, e per analogia con gli eventi di malattia a cui è equiparato, si è sempre ritenuto che non sia frazionabile ad ore.
Quando ha bisogno di effettuare una cura ciclica o una terapia legata alla sua patologia invalidante, purtroppo, non può chiedere al suo datore di lavoro solo un determinato numero di ore ma deve richiedere l’intera giornata. E questo indipendentemente dal tempo che poi, la cura o la terapia le richiedono veramente.
Il permesso riguarda l’intera giornata e non una fascia oraria giornaliera e a prevedere questo è la normativa stessa. Se,lei, ad esempio, deve effettuare una terapia tutti i giorni per un’ora al giorno per 10 giorni, deve richiedere 10 giorni di congedo per cure. In alternativa, se non vuole utilizzare le 10 giornate intere, deve richiedere ore di permesso retribuito dal suo monte ore mensili ma non può frazionare il congedo per cure ad ore.
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