Contratto della cessione del credito fiscale, con le regole anti-frode del decreto Sostegni ter diventa nullo se si superano i limiti previsti. Professionisti e imprese chiedono un intervento.
Cessione del credito, con le nuove regole anti-frode aumentano i casi in cui il contratto diventa nullo. A cambiare tutto è il decreto Sostegni ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio. La normativa sulla cessione del credito cambierà dal 7 febbraio, e nonostante le pressioni degli operatori coinvolti (dalle imprese ai professionisti che devono asseverare le spese e apporre il visto di conformità) per ora non ci sono segnali di dietrofront.
In ottica anti-frode era intervenuto a fine 2021 il DL 157, poi abrogato e “assorbito” dalla legge di Bilancio. Il provvedimento prevede l’apposizione del visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi in caso di cessione del credito non solo per il 110%, ma anche per i bonus edilizi “minori”.
Già con queste regole il mercato dei bonus edilizi ha subito una prima battuta d’arresto, ma il colpo di grazia è arrivato con il decreto Sostegni ter, che ha introdotto il divieto di cessione multipla dei crediti fiscali (tutti, non solo quelli legati all’edilizia).
Contratto cessione del credito: quando diventa nullo con le regole anti-frode?
Il decreto Sostegni ter (DL 4/2022), in vigore dal 27 gennaio, ha modificato l’articolo 121 del decreto Rilancio, con l’introduzione di un divieto di cessione multipla dei crediti fiscali.
O meglio, il credito d’imposta maturato dalle aziende che hanno effettuato i lavori, anche con l’opzione dello sconto in fattura, può essere ceduto ad altri soggetti, banche e intermediari compresi, senza facoltà di successiva cessione. Stessa situazione per il credito maturato dai soggetti che sostengono le spese: il bonus può essere ceduto solo un’altra volta, senza facoltà di ulteriore cessione.
Il cessionario, che sia una banca, un altro soggetto o un intermediario finanziario, non potrà rivendere a sua volta il credito a terzi. Se si superano questi limiti, quindi se si provvede a cessioni successive alla prima, viene prevista la nullità dei contratti.
Inoltre, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti previsti per avere diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e della sanzione per omesso o tardivo versamento.
Cessione del credito e norme anti-frode: serviranno altri interventi del Governo
I dubbi sollevati sia dai professionisti che dalle imprese riguardano diversi elementi, primo fra tutti il poco preavviso: il regime transitorio della norma è di soli 11 giorni. E in questi 11 giorni si potrebbe procedere con una cessione del proprio credito, così da usare l’unica rimasta dopo il 7 febbraio, quando entrano in vigore le nuove regole.
Tuttavia, a rallentare il processo di cessione del credito non è stato solo il DL 157/2021, ma anche la piattaforma per la comunicazione delle opzioni dell’Agenzia delle Entrate. La piattaforma verrà aggiornata nel pomeriggio del 4 febbraio, così da implementarla con le novità introdotte dalla manovra 2022.
Difficoltà normative e burocratiche, che rendono il meccanismo della cessione un percorso a ostacoli: come faranno le migliaia di interventi programmati da mesi a rientrare in tempi così stretti? Si metterà in atto un effetto domino: le banche, visto che non potranno più cedere a loro volta il credito, hanno dei platfond ridotti, acquisteranno solo determinati crediti e con prezzi in crescente aumento. Il risultato, quindi, sarà un mercato contratto e una crisi di liquidità.
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