Contratto di vendita: quali garanzie per il consumatore?

Marco Montanari

13 Gennaio 2022 - 10:48

Il contratto di vendita di beni di consumo comporta determinate garanzie per il consumatore: ecco tutto quello che c’è da sapere anche alla luce del nuovo D.lgs. n. 170/2021.

Contratto di vendita: quali garanzie per il consumatore?

Nel momento in cui si approccia all’acquisto di un bene di consumo, il consumatore è coperto dalle specifiche garanzie approntante dalla legge allo scopo di tutelare la parte contraente più debole.

Accade non di rado di acquistare un prodotto in veste di consumatori e di accorgersi, dopo i primi utilizzi, dell’esistenza di difetti o di malfunzionamenti oppure, più semplicemente, dell’assenza delle caratteristiche espressamente dichiarate dal venditore al momento della vendita.

Il Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) disciplina, per l’appunto, il contratto di vendita stipulato tra il consumatore e il venditore-professionista, indicando specifici doveri, soprattutto, in capo a quest’ultima figura.

Al riguardo, è importante segnalare le recenti modifiche introdotte con Decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, il quale, dando attuazione alla Direttiva UE 2019/771, ha in parte modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le regole già previste in materia dal Codice del consumo: la nuova disciplina sarà applicabile ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Fatta questa premessa, tra i doveri posti dal Codice a carico del venditore, spicca l’obbligo di fornire prodotti conformi al contratto di vendita.

Esaminiamo, nel dettaglio, questo dovere e quali garanzie - e relativi rimedi - sono riconosciute in capo al consumatore anche alla luce delle recenti modifiche legislative.

Venditore e consumatore: definizioni

È bene innanzitutto sapere che la disciplina del Codice del consumo prevista per la vendita dei beni di consumo si applica unicamente ai contratti stipulati tra soggetti che possono essere definiti, rispettivamente, venditore e consumatore.

Esistono, quindi, specifiche definizioni di queste figure, così come esiste una precisa definizione di contratto di vendita.

Al riguardo, si intende per:

  • contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
  • venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza contratti di vendita, incluso il fornitore di contenuti o servizi digitali;
  • consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per fare un esempio, dunque, l’acquisto di un elettrodomestico (ad es., una lavastoviglie) presso un venditore specializzato, a scopo di utilizzo privato, rientra senz’altro nella casistica cui è applicabile la normativa sulla vendita dei beni di consumo; diversamente, non opera la stessa normativa se l’elettrodomestico viene acquistato da un imprenditore o da un professionista per destinarlo alla propria attività (ad es., se la lavastoviglie viene acquistata da un imprenditore per poi essere utilizzata all’interno del bar di cui è titolare).

Ciò premesso, vediamo nello specifico cosa comporta l’applicazione della disciplina sulla vendita dei beni di consumo.

La garanzia di conformità

Tra gli obblighi esistenti in capo al venditore-professionista, primo fra tutti, rientra il dovere di fornire beni conformi al contratto di vendita.

In altre parole, il venditore deve assicurare al consumatore, che paga il prezzo, la fornitura di un prodotto conforme alla descrizione fatta nel contratto e idoneo all’uso per il quale viene acquistato.

Quindi, quando si acquista, per esempio, un PC o un altro dispositivo elettronico, questo deve essere funzionante e possedere esattamente le caratteristiche riportate nella descrizione fattane dal venditore.

Si parla, al riguardo, di garanzia di conformità del bene al contratto, la quale può essere di due tipi:

  1. garanzia legale;
  2. garanzia convenzionale.

Esaminiamole entrambe.

1) La garanzia legale

È la garanzia che opera automaticamente per legge quando viene concluso un contratto di vendita tra venditore e consumatore.

Essa è prevista dall’art. 129, comma 2, Cod. cons. (come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 170/2021), in base al quale il venditore fornisce al consumatore beni conformi al contratto di vendita, che soddisfino, cioè, determinati requisiti.

In particolare, i beni forniti devono:

  • corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità (ovvero “la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo”) e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
  • essere idonei a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore, al più tardi, al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  • essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  • essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita (requisiti soggettivi).

Gli stessi beni devono, inoltre:

  • essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo;
  • possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha eventualmente messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  • essere consegnati assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
  • essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, normalmente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore o dal produttore, in particolare, nella pubblicità o nell’etichetta (requisiti oggettivi).

In caso di non conformità del bene al contratto secondo i requisiti appena elencati, il venditore è considerato responsabile.

In particolare, secondo il nuovo art. 133, comma 1, Cod. cons.:

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene […] e che si manifesta entro due anni da tale momento.”

Quindi, secondo la legge, il bene acquistato dal consumatore è coperto dalla garanzia legale di conformità per almeno 2 anni dall’avvenuta consegna, mentre l’azione in giudizio nei confronti del venditore per far valere tale garanzia può essere esercitata entro 26 mesi dalla consegna del bene, a meno che il difetto non sia stato dolosamente occultato (nuovo art. 133, comma 3, Cod. cons.).

Esiste poi un’altra speciale regola a favore del consumatore, quella secondo cui il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna del prodotto si presume già esistente alla data di consegna.

Il che significa che, se il prodotto manifesta un guasto o un altro difetto nell’arco di un anno dalla vendita (o dalla consegna, nel caso della vendita a distanza), si presume che tale difetto fosse già presente al momento dell’acquisto: sarà il venditore, in tal caso, a dover dimostrare il contrario.

Secondo l’attuale art. 135, comma 1, Cod. cons., infatti, Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

2) La garanzia convenzionale

Oltre alla garanzia che opera per legge, è possibile che il venditore offra (gratuitamente o a pagamento) anche una garanzia aggiuntiva, la cosiddetta garanzia convenzionale.

È il caso di alcuni elettrodomestici coperti da garanzia di durata superiore ai 2 anni (ad es., una lavatrice o un frigorifero garantiti per 10 anni); in questo caso, il venditore o il produttore hanno voluto assicurare la copertura del prodotto per difetti di conformità per un periodo maggiore rispetto a quello base previsto dalla legge.

Tale ipotesi è regolata dall’art. 135–quinquies, Cod. cons. (anch’esso nella nuova formulazione), in base al quale “La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Secondo lo stesso articolo, inoltre, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità del prodotto nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo di durata della garanzia, per la riparazione o la sostituzione dei beni.

In altre parole, per tutto il periodo coperto da questa garanzia, per così dire, “aggiuntiva”, il consumatore avrà diritto di rivolgersi direttamente al produttore e richiedere i rimedi della riparazione o della sostituzione del prodotto, già previsti per la garanzia legale in caso di difetti di conformità.

Ma quali sono, nel dettaglio, questi rimedi? Vediamoli di seguito.

I rimedi in caso di difetto di conformità

Abbiamo visto che, nel periodo coperto dalla garanzia (legale o convenzionale), il consumatore ha diritto a determinati rimedi in caso di difetti di conformità.

Essi sono previsti dal nuovo art. 135-bis, Cod. cons. e consistono:

  • nel diritto al ripristino della conformità, senza costi aggiuntivi o inconvenienti e in un tempo ragionevole;
  • nel diritto a ricevere una riduzione del prezzo proporzionale al minor valore del bene ricevuto; in alternativa,
  • nel diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il ripristino della conformità, esso può avvenire in due modi a scelta del consumatore, ovvero:

  • la riparazione del prodotto;
  • la sostituzione dello stesso.

La scelta tra i due rimedi è tendenzialmente libera, purché il rimedio prescelto non sia impossibile oppure non imponga al venditore costi sproporzionati.

Infatti, è previsto che il venditore possa rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che egli dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di alcune circostanze espressamente previste (art. 135-bis, commi 2 e 3, Cod. cons.).

Per quanto riguarda i rimedi della riduzione proporzionale del prezzo e della risoluzione del contratto di vendita, essi sono possibili quando:

  • il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione con le modalità e nei termini previsti dalla legge (art. 135-ter, Cod. cons.) oppure abbia rifiutato il ripristino della conformità per i motivi già visti (impossibilità o costo eccessivo dell’operazione);
  • si manifesta comunque un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
  • il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
  • il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Resta comunque esclusa la possibilità di risolvere il contratto di vendita - ovvero la facoltà di sciogliere il contratto ottenendo la restituzione integrale del prezzo pagato dietro restituzione del bene - quando il difetto di conformità sia soltanto di lieve entità (ad es., un difetto trascurabile): l’onere di dimostrare quest’ultima circostanza è, tuttavia, a carico del venditore.

Infine, la norma prevede che, finché il venditore non si adoperi allo scopo di porre rimedio al difetto di conformità nei modi appena visti, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte del prezzo di vendita (circostanza che si può verificare, ad esempio, nel caso della vendita a rate).

È possibile escludere la garanzia legale?

Da ultimo, è importante sapere che la garanzia legale prevista dal Codice del consumo non può essere in alcun modo esclusa dal venditore del bene.

Secondo la legge, infatti “,…, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.” (nuovo art. 135-sexies, comma 1, Cod. Cons.).

In altre parole, la clausola di esclusione o limitazione della garanzia legale contenuta nel contratto di vendita risulterebbe illegittima e, dunque, nulla, non producendo effetti nei confronti del consumatore.

Non solo: in caso di controversia, il giudice stesso potrà accertare l’esistenza di una clausola di questo tipo e dichiararne la nullità, anche senza espressa richiesta del consumatore.

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