Contributi a fondo perduto, istituiti i codici tributo da utilizzare in caso di restituzione a seguito di controlli. Le novità nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 7 luglio 2021.
Contributi a fondo perduto, si usa il modello F24 Elide per la restituzione dell’importo non spettante a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Ad individuare le modalità per il recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti è la risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021, che istituisce i relativi codici tributo.
Per i contribuenti per i quali dovesse emergere la mancanza dei requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto, ovvero il mancato superamento delle verifiche antimafia, è previsto il recupero dell’importo, maggiorato di sanzioni e interessi.
Contributi a fondo perduto, restituzione dopo i controlli delle Entrate: arrivano i codici tributo
Chi percepisce una somma non spettante, in tutto o in parte, ha a disposizione due vie per mettersi in regola.
La prima prevede la possibilità per il contribuente di restituire spontaneamente l’importo, la seconda si avvia invece a seguito dei controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
La risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021 fornisce le istruzioni operative relative alla seconda casistica.
Per il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adozione di atti di recupero di contributi a fondo perduto non spettanti, in tutto o in parte, bisognerà utilizzare il modello F24 Elide (Elementi Identificativi), indicando i seguenti codici tributo:
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
- “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”;
- “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.
Per quanto riguarda le istruzioni di compilazione del modello F24 Elide, per la restituzione della somma a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate bisognerà indicare:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato“AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
Contributi a fondo perduto non spettanti, controlli omnibus dell’Agenzia delle Entrate
La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2021 inserisce uno degli ultimi tasselli mancanti relativi al decreto Rilancio che, al comma 12 dell’articolo 25, ha delineato le regole in caso di recupero dei contributi a fondo perduto.
In caso di controlli da parte delle Entrate, se l’importo erogato risulta in tutto o in parte non spettante, l’importo contestato deve essere restituito applicando le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 471/1997, che vanno dal 100 al 200%, più interessi.
Le regole previste dal decreto Rilancio in merito ai controlli relativi ai contributi a fondo perduto si applicano anche ai successivi interventi previsti, alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica.
Le indicazioni contenute nella risoluzione n. 45/E si applicano quindi a tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti nel 2020 e nel 2021, ad ultimo quelli previsti dal decreto Sostegni bis.
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