Cos’è il copyright e le regole da seguire

Giorgia Dumitrascu

22 Ottobre 2024 - 15:41

Una guida per conoscere le norme, esempi pratici e a chi rivolgersi in caso di violazione. Ecco come tutelare le tue creazioni alla luce del diritto d’autore.

Cos’è il copyright e le regole da seguire

Ogni giorno nascono nuove creazioni artistiche, testi, musica, e opere visive, pronte a circolare liberamente specialmente sul web. Dietro l’apparente accessibilità si nasconde un tema complesso: quello della protezione delle opere creative e del diritto d’autore.

Che tu sia un artista, un imprenditore o semplicemente un utente della rete, comprendere le regole del copyright serve ad evitare errori costosi e valorizzare il lavoro di chi crea. In questo articolo, vedremo le norme di riferimento nella tutela del diritto d’autore e come comportarsi di fronte a una violazione.

Il termine copyright si riferisce all’insieme dei diritti che la legge riconosce agli autori di opere originali, al fine di proteggerne la creazione e di regolare l’uso che terzi possono fare di tali opere. La protezione del copyright comprende una serie di diritti che tutelano l’autore, permettendogli di mantenere un legame personale con la propria opera.

Il copyright può essere definito come il diritto esclusivo riconosciuto all’autore, di autorizzare o proibire la riproduzione e la distribuzione dell’opera. L’art. 1 della l. n. 633 del 1941 stabilisce che:

"sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."

La funzione del copyright è quella di incentivare la creatività e la diffusione culturale, offrendo agli autori un periodo di protezione durante il quale possono beneficiare dei proventi derivanti dall’utilizzo della propria opera. Nell’ambito economico, la tutela del copyright equilibra gli interessi tra gli autori, che desiderano proteggere il proprio lavoro, e il pubblico, che beneficia della possibilità di accedere a nuove opere.

La normativa di riferimento

L’art. 2 della l. n. 633 del 1941 elenca le categorie di opere che possono beneficiare della tutela del diritto d’autore. Tuttavia, la protezione non è limitata solo a queste categorie esplicitamente indicate, in quanto la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo anche opere che, pur non rientrando nelle definizioni tradizionali, presentano un carattere di originalità e creatività.

Le direttive europee

In Europa, la disciplina del diritto d’autore ha subito un’evoluzione a partire dagli anni ’90, con una serie di direttive comunitarie che hanno cercato di armonizzare le normative nazionali. La direttiva 2001/29/CE stabilisce le norme minime per la protezione delle opere e altri materiali protetti, adattando la tutela ai mezzi di comunicazione elettronica e ponendo particolare attenzione ai diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

Invece, la direttiva 2019/790 (DSM Directive) introduce novità come l’obbligo per le piattaforme di sharing (ad es., YouTube) di ottenere le autorizzazioni per l’uso dei contenuti protetti e stabilisce nuove forme di tutela per gli autori, come il diritto di ottenere una remunerazione equa.

Le convenzioni internazionali

A livello internazionale vi sono una serie di trattati:

  • convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886): stabilisce il principio della protezione automatica delle opere dal momento della loro creazione, senza la necessità di registrazioni formali. La Convenzione di Berna impone agli Stati aderenti di garantire agli autori stranieri gli stessi diritti riconosciuti ai propri cittadini, favorendo una protezione uniforme delle opere su scala mondiale;
  • accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) del 1995: obbliga i membri a rispettare standard minimi di protezione del copyright, armonizzando le norme sulla proprietà intellettuale con le regole del commercio internazionale;
  • WIPO Copyright Treaty (WCT) e WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT): firmati nel 1996, dettano una tutela specifica alle opere distribuite online e ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori.

Normativa italiana

Il recepimento delle direttive europee nell’ordinamento italiano ha portato a numerosi aggiornamenti della l. n. 633 del 1941, tra i provvedimenti più recenti e rilevanti, si annoverano:

  • D.Lgs. n. 68/2003: ha recepito la Direttiva 2001/29/CE, introducendo importanti modifiche alla legge italiana sul diritto d’autore, come il riconoscimento del diritto di comunicazione al pubblico e le norme sulla tutela delle misure tecnologiche di protezione delle opere;
  • D.Lgs. n. 177/2021: ha recepito la Direttiva 2019/790 (DSM) e ha introdotto nuove norme sulla remunerazione degli autori e degli artisti interpreti per l’uso delle loro opere sulle piattaforme digitali.

La proprietà intellettuale include diverse forme di tutela giuridica. Sebbene abbiano in comune l’obiettivo di proteggere le opere e le invenzioni, ciascuno di questi strumenti si rivolge a specifiche tipologie di beni immateriali e prevede regole e ambiti di applicazione distinti. Ad esempio i termini “copyright” e “diritto d’autore” sono spesso utilizzati come sinonimi ma presentano differenze concettuali rilevanti.

Diritto d’autore

Nella concezione civilistica italiana ed europea, il diritto d’autore, include due principali categorie di diritti: i diritti patrimoniali e i diritti morali.

  • I diritti patrimoniali consentono all’autore di sfruttare economicamente la propria opera (ad esempio, attraverso la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico). I diritti patrimoniali su un’opera durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Questo periodo di tutela consente agli eredi dell’autore di continuare a sfruttare economicamente l’opera dopo la sua scomparsa. Una volta decorso questo termine, l’opera entra nel pubblico dominio, e può essere utilizzata liberamente da chiunque, a condizione che venga rispettata la paternità dell’autore.
  • I diritti morali, invece, garantiscono all’autore la paternità dell’opera e il diritto di opporsi a modifiche che possano danneggiare la propria reputazione o integrità artistica. A differenza dei diritti patrimoniali, i diritti morali sono inalienabili e restano in capo all’autore anche dopo la cessione dei diritti economici.

Il copyright, concepito nei paesi di tradizione anglosassone, si concentra sui diritti economici, ponendo meno enfasi sui diritti morali rispetto al diritto d’autore. Il copyright protegge l’autore per un periodo di tempo prestabilito, variabile a seconda della legislazione nazionale. Ad esempio, negli USA, la durata del copyright è di 70 anni dopo la morte dell’autore, similmente alla legge italiana.

Marchio

Il marchio è uno strumento di tutela diverso, poiché non riguarda le opere creative ma i segni distintivi che identificano i prodotti o i servizi di un’azienda. Il marchio può essere una parola, un simbolo, un disegno o persino un suono che consente di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli dei concorrenti.

La funzione del marchio è di consentire al consumatore di identificare l’origine dei prodotti o dei servizi, garantendo così la qualità e la reputazione del produttore. La registrazione di un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi l’uso di segni simili o identici. Il marchio può essere rinnovato indefinitamente ogni 10 anni, a condizione che venga utilizzato e che il rinnovo venga richiesto presso gli uffici competenti.

Brevetto

Il brevetto protegge idee tecniche nuove e invenzioni, come macchinari, procedimenti industriali, prodotti chimici e la loro concreta applicabilità industriale. Garantisce al suo titolare un diritto esclusivo per un periodo di tempo limitato, in genere di 20 anni dalla data di deposito della domanda, impedendo ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza autorizzazione.

Per ottenere un brevetto, è necessario presentare una domanda presso l’UIBM, l’European Patent Office (EPO) o l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). La procedura di concessione richiede una valutazione approfondita, volta a verificare la novità e l’originalità dell’invenzione rispetto allo stato dell’arte.

La tutela del copyright si applica a tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, cioè quelle creazioni che presentano un certo livello di originalità e che possono essere percepite come espressioni uniche della personalità dell’autore. La legge prevede che per ottenere la tutela del copyright, un’opera debba possedere il requisito dell’originalità, cioè deve essere frutto del lavoro personale dell’autore e riflettere la sua individualità creativa.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’originalità di un’opera si misura sulla sua capacità di esprimere una visione personale dell’autore (Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14011). Questo requisito permette di distinguere le opere tutelabili dalle idee semplici o dai concetti generici, che rimangono di libero dominio.

La 633/1941 fornisce un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, delle opere che possono essere protette dal diritto d’autore. Tra queste, rientrano: le opere letterarie e musicali; le opere cinematografiche e audiovisive; le opere di fotografia e arti figurative; software e banche dati; opere architettoniche e design e le opere coreografiche.

Una delle modalità per rispettare i diritti d’autore è ottenere una licenza dal titolare del copyright prima di utilizzare un’opera protetta.

Licenze commerciali

Consentono, in cambio di un corrispettivo economico, di utilizzare l’opera secondo termini specifici ad esempio, per una riproduzione o un adattamento. La licenza può essere esclusiva se concessa a un solo soggetto, oppure, non esclusiva se concessa a più soggetti.

Licenze Creative Commons

È una soluzione flessibile per gli autori che desiderano consentire un uso più ampio delle proprie opere. Queste licenze permettono di specificare quali diritti si riservano e quali si concedono liberamente, come il diritto di riproduzione o di distribuzione. Ad esempio, una licenza Creative Commons Attribution (CC BY) permette l’uso dell’opera a condizione che venga attribuito il merito all’autore.

Richiesta di permesso

Se l’autore non ha rilasciato una licenza specifica, è possibile richiedere direttamente all’autore o al titolare dei diritti il permesso di utilizzare l’opera. Tale richiesta può essere necessaria, ad esempio, per proiettare un film in pubblico, utilizzare un brano musicale in un video o riprodurre un’opera d’arte su un sito web.

Diritto di citazione

consente di riprodurre brevi estratti di opere altrui a fini di studio, critica, discussione o insegnamento. La citazione deve essere accompagnata dalla menzione del nome dell’autore e della fonte. La giurisprudenza italiana ha chiarito che la citazione non deve costituire una parte predominante rispetto all’opera che la incorpora (sent. n. 8761 del 2019).

Streaming e download: regole per l’uso dei contenuti digitali

Con la diffusione delle piattaforme di streaming e delle possibilità di download, è fondamentale rispettare le regole previste per l’uso dei contenuti digitali:

  • streaming: guardare un film o ascoltare una canzone su una piattaforma che ha acquisito i diritti per trasmettere quei contenuti (come Netflix, Spotify, ecc.) è lecito. Scaricare il contenuto per uso personale o condividerlo con altri senza permesso costituisce una violazione del copyright;
  • download: la legge è molto rigida per quanto riguarda la diffusione di materiale protetto online senza autorizzazione, può comportare sanzioni amministrative e penali. Tentare di aggirare misure tecnologiche di protezione (DRM) che limitano la possibilità di copiare, scaricare o condividere i contenuti è considerato una violazione del copyright e può comportare conseguenze legali;
  • immagini con licenza: molte piattaforme, come Flickr o Unsplash, offrono immagini sotto licenze Creative Commons che permettono l’utilizzo a determinate condizioni, come l’obbligo di attribuzione;
  • diritti di immagine: oltre ai diritti d’autore sull’immagine, è importante considerare anche il diritto di immagine delle persone ritratte, che richiede il consenso della persona per la diffusione di fotografie che la ritraggono, salvo eccezioni specifiche previste dalla legge (ad esempio, foto scattate in eventi pubblici).

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è l’ente che gestisce i diritti per conto di autori, editori e altri titolari di copyright, garantendo che questi ricevano le giuste royalties per l’utilizzo delle loro opere. Nel caso di violazioni del copyright, la SIAE può intervenire su richiesta dell’autore per monitorare l’uso illecito delle opere e per avviare azioni volte alla cessazione della condotta illecita.

Ad esempio, la SIAE può inviare diffide a soggetti che usano opere protette senza autorizzazione e, in casi gravi, può proporre ricorso presso le autorità competenti. Gli autori affiliati alla SIAE beneficiano quindi di un’assistenza legale e amministrativo che consente di affrontare e prevenire le violazioni.

Invece, per le violazioni del diritto d’autore che avvengono nel digitale, un altro punto di riferimento è l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). L’AGCOM, attraverso il Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (delibera n. 680/13/CONS), ha la facoltà di ordinare la rimozione di contenuti illeciti dai siti web in caso di segnalazioni da parte degli autori. Gli autori o i titolari dei diritti possono presentare una segnalazione tramite una procedura online. Esaminata la richiesta, se l’AGCOM rileva una violazione, può ordinare ai gestori di siti web di rimuovere i contenuti non autorizzati o addirittura bloccare l’accesso ai siti che si rendono responsabili di gravi e reiterate violazioni.

Ricorso al Tribunale

Quando la violazione del diritto d’autore è particolarmente grave o non viene risolta attraverso i canali amministrativi, l’autore può rivolgersi al Tribunale per tutelare i propri diritti. Anzitutto esiste la possibilità di agire in sede civile per risarcimento danni.

Questa azione consente di richiedere al giudice sia il risarcimento economico per i danni subiti, sia l’inibitoria della condotta illecita, cioè un ordine che impone al responsabile della violazione di cessare l’uso non autorizzato dell’opera. In altri casi, la violazione del diritto d’autore può configurare anche un reato. In particolare, quando si tratta di riproduzione, distribuzione, diffusione o vendita non autorizzata di opere (ad es. la pirateria digitale).

Sanzioni previste

La violazione del diritto d’autore è in primo luogo un illecito civile le cui sanzioni civili si traducono nel risarcimento dei danni patrimoniali subiti. In questo caso, si quantifica il risarcimento considerando i proventi che l’autore avrebbe potuto ottenere se l’uso dell’opera fosse stato lecito, oppure può essere calcolato sulla base di una royalty ragionevole, ovvero l’importo che il violatore avrebbe dovuto pagare per ottenere una licenza.

Inoltre, è prevista l’inibitoria, un provvedimento che ordina al responsabile della violazione di cessare immediatamente l’uso illecito dell’opera. In alcuni casi, il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali, a spese del responsabile della violazione, come forma di risarcimento del danno morale e per ripristinare la reputazione dell’autore.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali sono previste per le condotte più gravi, come la riproduzione abusiva di opere, la loro distribuzione a scopo di lucro e la gestione di piattaforme di pirateria digitale. Tra gli articoli di riferimento vi sono:

  • riproduzione non autorizzata: di opere letterarie, musicali, cinematografiche o software prevede sanzioni che possono arrivare alla reclusione fino a tre anni e a una multa fino a 15.000 euro;
  • vendita di opere contraffatte: chi vende o distribuisce opere protette senza autorizzazione rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e multe fino a 25.000 euro, specialmente se l’attività viene svolta a scopo di lucro;
  • reati di pirateria informatica: con l’aumento della distribuzione online di opere protette, sono aumentati i casi di pirateria digitale. Chi gestisce siti di file-sharing illegale o piattaforme che permettono di scaricare opere senza il consenso dei titolari rischia sanzioni severe, compresa la confisca del materiale informatico e delle apparecchiature utilizzate per la violazione. In questi casi, le autorità possono intervenire oscurando i siti web coinvolti.

Sanzioni amministrative

L’AGCOM oltre alla rimozione dei contenuti illeciti entro 10 giorni dalla segnalazione, può imporre sanzioni fino a 500.000 euro per le violazioni gravi e reiterate del diritto d’autore, nei confronti di piattaforme che ospitano e distribuiscono contenuti protetti senza licenza.

Esempi concreti

La legge stabilisce che la riproduzione di brani musicali in concerti, serate musicali, locali notturni o ristoranti, richiede il pagamento dei diritti SIAE per la licenza. Il Tribunale di Milano nel 2018 condannava un locale notturno a pagare una multa per aver diffuso brani musicali protetti senza autorizzazione, nonostante i titolari sostenessero che si trattava di musica «di sottofondo». Il giudice ha stabilito che l’uso pubblico della musica, anche in forma di sottofondo, richiede comunque una licenza SIAE.

Il caso della pirateria cinematografica online

La pirateria digitale è un fenomeno diffuso che ha visto numerosi interventi delle autorità italiane e internazionali. Una delle forme più comuni è la distribuzione non autorizzata di film e serie TV su piattaforme di streaming illegali, che consente agli utenti di accedere gratuitamente a contenuti protetti, causando ingenti danni economici all’industria cinematografica.

Nel 2020, l’AGCOM ha ordinato la chiusura di oltre 150 siti web che permettevano lo streaming di contenuti protetti da copyright senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

La copia non autorizzata di opere d’arte

Le immagini di dipinti, sculture o fotografie sono spesso utilizzate senza il permesso dell’autore, soprattutto su internet e sui social media. Un fotografo ha citato in giudizio un noto giornale online per aver usato senza autorizzazione una sua fotografia in un articolo.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto del fotografo a un risarcimento economico, sottolineando che la pubblicazione di un’immagine protetta senza il consenso del titolare dei diritti, anche quando avviene su un sito web a fini informativi, rappresenta una violazione del copyright.

La tutela del diritto d’autore per le opere digitali

Una casa editrice italiana ha intrapreso un’azione legale contro un portale che distribuiva gratuitamente e-book protetti da copyright senza il consenso degli autori. Il Tribunale di Napoli, ha provveduto ad ordinare il blocco del sito e il risarcimento dei danni alla casa editrice.

Il diritto di citazione e i suoi limiti

Un altro esempio interessante è quello di un blogger che nel 2017, è stato condannato al risarcimento danni, per aver riprodotto interi articoli di un giornalista sul proprio sito, sostenendo di aver esercitato il diritto di citazione. Il Tribunale di Bologna ha stabilito che la citazione deve essere parziale e funzionale a un commento o a una critica, non potendo sostituire l’opera originale.

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