Il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare è tutelato dalla legge: ecco cosa rischia il venditore o l’acquirente che non paga quanto dovuto.
Cosa rischio se non pago la provvigione all’agenzia immobiliare?
Quando si deve vendere o acquistare una casa e si ha bisogno del supporto di un professionista del settore ci si può rivolgere ad un mediatore impiegato in un’agenzia immobiliare.
È l’articolo 1759 del Codice Civile a disciplinare la figura del mediatore, definendone le responsabilità. Qui si legge che il mediatore ha il dovere di comunicare ad entrambe le parti - venditore e acquirente - tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione e per la sicurezza dall’affare.
Chi vuole vendere casa assistito da un mediatore può firmare con questo un contratto che tecnicamente si definisce “incarico di mediazione per la vendita” .
Firmando questo contratto l’agenzia immobiliare si impegna a procurare un acquirente per l’immobile, mentre il venditore a sua volta è vincolato al pagamento di una provvigione in caso di riuscita della vendita. L’importo è pari ad una percentuale sul valore della vendita, che varia a seconda dell’agenzia immobiliare alla quale ci si è rivolti.
Per saperne di più potete leggere il nostro articolo di approfondimento dove trovate delle importanti indicazioni con le quali capire se la percentuale proposta dall’agenzia immobiliare alla quale vi siete rivolti è in linea con il mercato attuale oppure no.
Qui invece analizzeremo le conseguenze per chi non rispetta gli adempimenti previsti dal contratto di conferimento dell’incarico non pagando all’agenzia immobiliare quanto di diritto gli spetta per l’avvenuta vendita.
Prima di vedere quali sono le conseguenze, però, facciamo chiarezza su quando si è obbligati a pagare l’agenzia immobiliare.
Agenzia immobiliare: quando va pagata
L’agenzia immobiliare stringe l’accordo di conferimento con l’incarico con il venditore, ma a sua volta anche l’acquirente è obbligato a pagare la provvigione al mediatore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24.950 del 2016, l’agenzia immobiliare si pone come mediatore tra le parti e di conseguenza sia l’acquirente che il venditore devono pagare nel rispetto degli accordi presi al momento del conferimento dell’incarico di mediazione.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1.755 del Codice Civile, la provvigione va pagata non appena l’affare si è concluso grazie all’intermediazione dell’agenzia immobiliare.
La maggior parte della giurisprudenza ritiene che per la conclusione dell’affare non serve che la vendita venga conclusa definitivamente, ma è sufficiente che entrambe le parti abbiano firmato il contratto preliminare di vendita dell’immobile poiché questo, come ricordato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9676/2007, crea a tutti gli effetti un vincolo giuridico.
Quando non pagare l’agenzia immobiliare
Ci sono dei casi però in cui acquirente e venditore sono legittimati a non pagare la provvigione.
Nel dettaglio, non c’è l’obbligo di pagamento della provvigione quando:
- ad occuparsi dell’affare non è un mediatore professionista in possesso del patentino (potete controllare facendo una ricerca presso la Camera di Commercio territoriale di competenza);
- l’agenzia immobiliare non adempie ai doveri contrattuali, ossia quando non svolge alcune attività di mediazione tra le parti;
- l’intermediario non si rivela super partes, favorendo una o l’altra parte durante le trattative. Ad esempio, la provvigione non è dovuta quando il mediatore omette per favorire il venditore, alcune informazioni relative all’immobile che avrebbero compromesso la conclusione dell’affare.
Se invece l’agenzia immobiliare ha condotto l’attività di intermediazione nella maniera corretta e l’affare può dirsi concluso grazie al lavoro svolto dal mediatore professionista, allora venditore e acquirente non possono sottrarsi dal pagamento della relativa percentuale.
Cosa succede se non pago l’agenzia immobiliare?
Come anticipato, il diritto alla provvigione dell’agente immobiliare è tutelato dal Codice Civile, nell’articolo 1755. Se l’acquirente non paga, quindi, il mediatore ha il diritto di pretendere quanto gli spetta.
Solitamente il primo passo per recuperare il proprio credito è quello di inviare una raccomandata di sollecito con ricevuta di ritorno al debitore, con la quale - come stabilito dall’articolo 1219 del Codice Civile - l’acquirente o il venditore che non hanno pagato la provvigione vengono messi automaticamente in mora.
Nella raccomandata di sollecito bisogna indicare un termine entro il quale saldare il compenso dovuto.
Solitamente il termine è di circa 20 giorni, scaduto il quale l’agenzia immobiliare può mandare una seconda raccomandata di sollecito oppure rivolgersi direttamente ad un avvocato per chiedere il recupero forzoso della provvigione ricorrendo al decreto ingiuntivo.
Con il decreto ingiuntivo spetta al giudice competente valutare se il credito è certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta; se così fosse allora il giudice obbliga il debitore ad adempiere all’obbligazione, pagando la provvigione all’agenzia immobiliare entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
Se anche in questo caso non si paga quanto dovuto, allora il tribunale darà avvio all’esecuzione forzata del debito con il pignoramento.
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