Ecco cosa succede se un debito ha più di 5 anni in Italia, quando si è prescritto, cosa cambia in giudizio e le differenze in caso di adempimento avvenuto.
Il trascorrere del tempo può essere molto dannoso per i debitori, perché accresce gli interessi, raccorcia le scadenze e pregiudica la possibilità di adempiere al proprio dovere. Il passare del tempo, però, può anche essere di aiuto a chi ha debiti da pagare oramai datati oppure obbligazioni a cui ha adempiuto con ritardo che pregiudicano la credibilità finanziaria. Tra i vari termini da tenere in considerazione c’è quello dei 5 anni, che in alcuni casi può cambiare la sorte del debitore e in parallelo anche quella del creditore. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe essere altrettanto attento al passare dei giorni per non perdere la possibilità di esercitare il proprio diritto. Ecco cosa succede a un debito che ha più di 5 anni.
Cosa succede a un debito che ha 5 anni: il debito si è prescritto
A seconda della tipologia di debito, a distanza di 5 anni potrebbe essersi verificata la prescrizione. Questo significa che il creditore non potrà più avanzare alcuna richiesta di pagamento, perché il debito è considerato estinto a tutti gli effetti. Il debitore può adempiere in maniera volontaria, senza alcun diritto di restituzione, ma non può essere obbligato.
A tal fine, è necessario che nei 5 anni dall’insorgenza del debito non ci siano stati atti interruttivi della prescrizione, ovvero richieste formali di pagamento da parte del creditore, atti giudiziari o riconoscimenti del debito da parte del debitore stesso. Non è tutto, quanto detto si applica esclusivamente ad alcuni crediti individuati dal Codice civile come passibili della prescrizione breve, che appunto dura 5 anni, esattamente la metà di quella ordinaria.
In particolare, si prescrivono in 5 anni:
- i pagamenti periodici, che devono essere svolti con cadenza annuale oppure più breve, in cui rientrano ad esempio gli abbonamenti, gli interessi di un prestito (e non il prestito stesso) e gli utili dei soci di azienda. Non rientrano in questa categoria tutte le bollette, nonostante si tratti di pagamenti periodici, perché ci sono delle eccezioni applicate da alcune leggi di bilancio, ma soltanto quelle del telefono;
- le spese condominiali, che non comprendono le somme dovute a titolo di locazione e non riguardano la quota dovuta dall’inquilino insieme al canone a titolo di partecipazione alla spese condominiali;
- i canoni di locazione;
- gli abbonamenti;
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, quindi anche i debiti con le assicurazioni, a prescindere dai termini di riscossione delle rate;
- i titoli di Stato emessi al portatore;
- alcuni crediti di lavoro. Nel dettaglio, stipendi, differenze di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutiva del preavviso, premi di produzione e Tfr si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto lavorativo;
- gli alimenti e l’assegno di mantenimento, facendo riferimento alle singole mensilità (o altre rate di cui era atteso il pagamento) e non al diritto in sé, che invece non è soggetto a prescrizione;
- le tasse e le imposte dovute agli enti locali, tra cui l’Imu, la Tari e la tassa di soggiorno, ma non le imposte dovute direttamente allo Stato (a cui si applica il termine ordinario di prescrizione);
- i contributi Inps e Inail;
- le cartelle esattoriali relative ai tributi con prescrizione quinquennale;
- gli interessi sulle imposte, a prescindere dal termine di prescrizione delle stesse;
- le sanzioni penali, amministrative e tributarie. Per esempio, le multe stradali.
Un debito che ha più di 5 anni potrebbe essere soggetto anche alla prescrizione presuntiva, che esonera il debitore dall’onere probatorio relativo al pagamento in caso di citazione in giudizio.
La cancellazione dal Crif
Se sono passati 5 anni dall’estinzione del debito e dalla relativa richiesta di cancellazione dal Crif la pratica è ormai arrivata a compimento, spazzando via lo status di cattivo pagatore. Questo perché la cancellazione può durare fino a 5 anni per le segnalazioni di protesti e pignoramenti e fino a 3 anni per le altre segnalazioni.
A tal proposito è però necessario che 5 o 3 anni prima sia stata presentata la richiesta di cancellazione, conseguente all’estinzione del debito per pagamento o prescrizione.
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