Come costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento danni

Isabella Policarpio

12 Giugno 2019 - 15:18

Che vuol dire costituirsi parte civile nel processo penale? Ecco come funziona la richiesta di risarcimento danni nel processo penale.

Come costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento danni

Costituirsi parte civile è il modo in cui la vittima di un reato può chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale.

Quindi, chi ha subito una lesione dal reato non è parte integrante del processo penale (che si svolge tra lo Stato e l’imputato) per questo deve proporre un’azione autonoma di tipo civile per ottenere il risarcimento danni. La parte offesa deve depositare la richiesta in forma scritta presso il giudice che ha in carico la causa, rispettando degli adempimenti tassativamente previsti dalla legge.

Mediante la costituzione di parte civile, il danneggiato può chiedere:

  • il risarcimento dei danni;
  • il rimborso delle spese di giudizio;
  • la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato.

Vediamo più da vicino chi ed in che modo può costituirsi parte civile nel processo penale.

Chi può costituirsi parte civile?

È legittimato a costituirsi parte civile qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché gli enti senza personalità giuridica, che hanno subito un danno a causa del reato. Per quanto riguarda le persone fisiche, può costituirsi parte civile non solo in danneggiato ma anche i suoi eredi universali, a patto che abbiano il libero esercizio dei diritti e siano assistiti da un legale.

Può accadere che il danneggiato non sia nella possibilità di costituirsi, per esempio perché minore o perché affetto da infermità mentale: in tal caso il Pubblico Ministero può costituirsi parte civile per tutelare gli interessi del soggetto danneggiato.

Modalità e termini

Il soggetto che intende costituirsi parte civile deve predisporre la dichiarazione con la quale intende esercitare l’azione civile nel processo penale e depositarla presso la cancelleria del giudice. Essa deve avere forma scritta e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi (previsti dall’articolo 78 del Codice di procedura penale):

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
  • le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
  • il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
  • l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
  • la sottoscrizione del difensore.

Per costituirsi parte civile è indispensabile nominare un difensore, munito di apposito mandato, per curare tutti gli aspetti formali dell’atto.

Vi sono dei precisi termini da rispettare: è possibile costituirsi parte civile non oltre il dibattimento, momento del processo penale in cui il giudice verifica la costituzione delle parti. Se la costituzione avviene oltre il termine di 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento, alla parte civile non è concesso presentare le liste dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici dei quali avvalersi per provare il danno subito.

Revoca ed esclusione della parte civile

La richiesta di costituzione di parte civile è rimessa al vaglio di ammissibilità del giudice. In particolare la costituzione di parte civile può essere esclusa quando mancano i requisiti previsti dalla legge, quando non rispetta i termini stabiliti e nel caso in cui manca la capacità processuale del soggetto.

Anche le altre parti del processo - il Pubblico Ministero e l’imputato- possono chiedere l’esclusione della parte civile, ma sempre prima della fase dibattimentale. Sarà il giudice a decidere se concedere l’esclusione o meno. Tuttavia l’esclusione è un atto meramente processuale e si riferisce solo al processo penale, quindi il danneggiato può sempre far valere il suo diritto in sede civile anche dopo l’esclusione in sede penale.

Inoltre chi si è costituito parte civile può anche scegliere di tirarsi indietro attraverso l’istituto della revoca.

Essa può intervenire in ogni stato e grado del procedimento. Si considera revoca espressa quando viene in essere con la dichiarazione personale o del procuratore in udienza o con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e poi notificato alle altre parti; si considera revoca tacita quando si desume dal comportamento della parte: se per esempio non presenta le conclusioni o se promuove la richiesta di risarcimento in sede civile.

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