Le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate chiarificano in quali casi è possibile ottenere un rimborso per le spese legate a test e medicinali anti-Covid.
L’Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2022 ha emesso una circolare che mira a chiarificare alcuni passaggi del manuale annuale su deduzioni e detrazioni. Le novità più sensibili riguardano i pagamenti effettuati in contanti con delle norme ad hoc introdotte per regolamentare il caso dei tamponi antigenici e dei test rapidi Covid-19.
Secondo le normative aggiornate infatti queste ultime spese mediche sarebbero detraibili se eseguite presso una farmacia. Nella notifica si dettagliano inoltre le relative diciture che devono essere trascritte negli scontrini rilasciati dagli esercenti al momento del pagamento.
Non viene tralasciato neppure il caso degli acquisti online con riferimento a consigli e indicazioni utili al consumatore per ottenere effettivamente il rimborso dovuto.
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Spese Covid detraibili: come funziona
Il dubbio sulla detraibilità delle spese legate ai tamponi e ai kit di autodiagnosi Covid è stato fugato. Come illustrato anche dalle analisi del Sole24Ore, nonostante le farmacie non operino in regime di “accreditamento” ma di “convenzione” con il Ssn (Servizio sanitario nazionale), l’Agenzia delle Entrate con la nuova circolare del 7 luglio 2022 ha deciso di assimilare i due sistemi.
Il regime di convenzione è quindi comparabile a quello accreditamento e questa novità viene introdotta in virtù di una precisa considerazione dei tecnici sulle disposizioni legislative in materia; l’Agenzia ritiene infatti che si applichi l’articolo 1, comma 680, della legge di Bilancio 2020 che di fatto esclude dall’obbligo di tracciamento le spese sostenute presso «strutture sanitarie private accreditate al Ssn».
I kit di autodiagnosi Covid-19 quindi sono ora classificati a tutti gli effetti come dispositivo medico e come tale sono detraibili. Nel caso dei test eseguiti dal farmacista direttamente in farmacia si parla invece di una prestazione di servizio, pagabile quindi in contati, e oggi assimilata alla casistica di rimborso del tampone casalingo.
Questa decisione e interpretazione ha visto inoltre rientrare nel bacino dei prodotti soggetti a detrazioni tutti quelli che comportano spese legate alla cosiddetta «farmacia dei servizi».
Parliamo quindi di rimborsi per:
- misurazione della pressione;
- screening;
- vaccinazioni;
- telemedicina.
Nella circolare si specifica in sintesi che questi e ogni altro servizio sanitario sono esenti da tracciamento e pagabili anche cash.
Scontrini e acquisti online: a cosa stare attenti
La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre come lo scontrino per il servizio di esecuzione del tampone debba indicare la formula «esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19». Questa dicitura può anche essere abbreviata o trascritta con sigle, l’importante è che risulti intelligibile.
L’alternativa, come accade per il codice Aic dei medicinali, è quella di ricorrere a dei codici univoci che sono lo 983172483 nel caso di esecuzione tampone rapido 18+ e lo 983172420 per l’esecuzione tampone rapido 1218. Entrambi i codici sono approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).
Nel caso di vendita di kit rapidi di autodiagnosi invece, visto si tratta di dispositivo medico non di uso comune, qualora lo scontrino non riportasse il codice “AD” o la normativa Ue di riferimento è doveroso conservare la prova (scheda tecnica o confezione) della marcatura Ce e della conformità alla normativa europea.
Per quanto riguarda gli acquisti online infine il documento di spesa può risultare parziale a fronte di queste indicazione poiché la confezione potrebbe non riportarle analiticamente. La buona pratica da adottare in questi casi è quindi quella di conservare sempre la scheda tecnica.
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