Ddl collegato Lavoro, tutte le novità per imprese e lavoratori

Simone Micocci

7 Ottobre 2024 - 12:22

Ddl collegato Lavoro, si va verso l’approvazione alla Camera dei Deputati. Ecco le novità più importanti del testo.

Ddl collegato Lavoro, tutte le novità per imprese e lavoratori

Verrà approvato in queste ore alla Camera dei Deputati - per poi passare al Senato - il disegno di legge collegato Lavoro, con il quale vengono introdotte diverse modifiche all’ordinamento attuale al fine di tutelare, a seconda dei casi, tanto i lavoratori quanto le imprese.

Sono mesi che la maggioranza sta lavorando al testo del ddl collegato Lavoro, contenente una trentina di articoli che intervengono per facilitare il ricorso ai contratti di somministrazione, come pure per quelli da lavoro stagionale. Così come per mettere fine al fenomeno dei “furbetti della Naspi”, ossia quei lavoratori che smettono di presentarsi al lavoro al fine di forzare l’azienda a licenziarli mantenendo così il diritto all’indennità di disoccupazione.

Novità rilevanti che intervengono su uno degli aspetti più importanti della vita del cittadino, il lavoro appunto. A tal proposito, ecco un riepilogo su cosa cambia con l’approvazione del ddl collegato Lavoro.

Dimissioni in bianco

Una delle novità più importanti è quella che introduce una sorta di dimissioni in bianco. Nel dettaglio, nel caso in cui un dipendente non si presenti al lavoro per più di 15 giorni senza darne alcuna giustificazione verrebbe automaticamente riconosciuta la sua volontà di dimettersi. Fino a oggi invece il rapporto di lavoro si interrompe solo laddove il lavoratore procede con il licenziamento, con tutte le conseguenze del caso (in termini di costi ad esempio, oltre al rischio che il dipendente possa procedere impugnando questa decisione).

Novità per la cassa integrazione

Oggi la norma stabilisce che in caso di svolgimento di un’attività lavorativa presso un altro datore di lavoro la cassa integrazione si sospende per i primi 6 mesi salvo poi esserci la perdita del diritto. Con il collegato Lavoro viene prevista per tutti i casi la perdita del trattamento per le giornate lavorate, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

Periodo di prova

Novità ci sono anche per il periodo di prova che nei contratti a termine avrà una durata pari a 1 giorno per ogni 15 di calendario. La durata non può comunque essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni nel caso di rapporti di durata superiore a 6 mesi, oppure 30 giorni per quelli che hanno una durata compresa tra 6 mesi e 1 anno.

Contratti di somministrazione

Oggi per assumere un lavoratore con contratto a tempo determinato di somministrazione c’è un limite da non superare: la generalità dei lavoratori assunti con questa forma contrattuale non può superare il 30% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Con il ddl in oggetto viene invece stabilito che sono esclusi da questo vincolo le assunzioni con contratto a tempo determinato di somministrazione di quei lavoratori:

  • assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
  • assunti per determinate esigenze, come ad esempio per lo svolgimento di attività stagionali;
  • con determinate caratteristiche, ad esempio con più di 50 anni.

Allo stesso tempo viene meno il vincolo per cui quando il contratto tra agenzia e lavoratore è a tempo indeterminato non valgono i limiti di assunzione per contratto a tempo determinato, che ricordiamo prevedono una durata massima pari a 12 mesi prorogabili per altri 12. Anche per questi, quindi, servirà rispettare il suddetto limite.

Lavoro stagionale

Il ddl collegato lavoro interviene anche in materia di lavoro stagionale, ampliando le categorie che ne fanno parte. All’elenco già definito ai sensi del Dpr del 1963, infatti, si aggiungono le attività organizzate allo scopo di fronteggiare degli incrementi di attività in determinati periodi dell’anno. Come pure per esigenze collegate ai cicli stagionali di determinati settori produttivi.

Smart working

Per quanto riguarda lo smart working viene invece confermato il termine entro cui il datore di lavoro deve darne comunicazione telematica al ministero del Lavoro, pari a 5 giorni.

Contratto ibrido a causa mista

Un’altra novità rilevante è quella per cui viene data alle aziende la possibilità di assumere un dipendente con contratto ibrido: una parte come dipendente e un’altra come lavoratore autonomo a Partita Iva, con il vantaggio anche per il lavoratore di beneficiare dei vantaggi previsti dal regime forfettario.

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