Deduzione e detrazioni per erogazioni liberali: cosa cambia con il DL Cura Italia

Andrea Felli

26/03/2020

Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali: analisi delle novità introdotte dal Decreto Cura Italia. Vediamo cosa cambia con il DL n. 18 del 17 marzo 2020 per chi effettua donazioni ad enti impegnati nell’emergenza coronavirus.

Deduzione e detrazioni per erogazioni liberali: cosa cambia con il DL Cura Italia

Tra le disposizioni contenute nel Decreto Legge Cura Italia, troviamo anche una disciplina relativa alle deduzioni e detrazioni delle erogazioni liberali fatte a sostegno dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Nello specifico la normativa è riferita a tutte le erogazioni liberali elargite in favore di enti non commerciali, Stato, regioni, enti locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

L’obbiettivo del legislatore è stato quello di ampliare la deducibilità e detraibilità di tali erogazioni liberali, con l’intento di premiare e incentivare anche tutte quelle elargizioni economiche e naturali rivolte al sostentamento del Servizio Sanitario Nazionale, dei medici e degli infermieri.

Nell’analisi seguente, verranno evidenziati i cambiamenti introdotti sulle erogazioni liberali dal D.L. Cura Italia a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Definizione e differenze tra detrazioni e deduzioni

Prima di approfondire le novità introdotte dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 in merito alle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, andiamo a ripassare la differenza tra deduzione e detrazione:

  • gli oneri detraibili vanno direttamente ad incidere sull’imposta da versare, diminuendola in base alla percentuale di detrazione spettante dal contribuente;
  • gli oneri deducibili vanno a ridurre la base imponibile sulla quale viene poi calcolata l’imposta.

Normativa sulle erogazioni liberali precedente al D.L. Cura Italia

La normativa sulla detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali era stata non poco tempo fa oggetto di modifica, avvenuta con il D.Lgs n.117/2017, che con l’articolo 83 disciplinava le erogazione effettuate da persone fisiche, soggette quindi all’Irpef.

Per questi ultimi, la detrazione era pari al 30% delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nei confronti del terzo settore, per un importo massimo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

L’importo della detrazione è elevato al 35% per le erogazioni liberali nei confronti di organizzazioni di volontariato.

In alternativa, le erogazioni liberali a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale, sono deducibili dal reddito netto erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dalle persone fisiche.

Naturalmente, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità con la detraibilità delle stesse, ma l’una è alternava all’altra.

Mentre, in merito alle erogazione liberali effettuate dalle persone giuridiche (società di capitali e società di persone), erano deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Deduzione e detrazioni per erogazioni liberali: cosa cambia con il DL Cura Italia

Con il nuovo D.L. 18/2020 vi è stato un ampliamento solo in parte di dette soglie di deducibilità e detraibilità delle donazioni, infatti:

  • per le persone fisiche vi è una conferma delle soglie di detraibilità descritte sopra (detrazione pari al 30% delle erogazioni in denaro o in natura effettuate nei confronti del terzo settore per un importo massimo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro);
  • per le persone giuridiche, invece, vi è un ampliamento della soglia di deducibilità, considerandola per intero e non più solo per il 10% .

Quindi, per concludere, possiamo affermare che per le persone giuridiche, le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa per intero e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano come ricavi dell’impresa stessa.

Per la valorizzazioni delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019.

Infine ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il relativo versamento.

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