Detrazioni fiscali dimenticate nel 2023, si possono ancora richiedere?

Patrizia Del Pidio

5 Luglio 2024 - 07:59

Per chi ha effettuato delle spese detraibili nel corso del 2022, ma le ha indicate in dichiarazione il beneficio è perduto o può essere ancora recuperato? I chiarimenti della Cassazione.

Detrazioni fiscali dimenticate nel 2023, si possono ancora richiedere?

Per le detrazioni fiscali dimenticate, c’è possibilità di recupero o vanno perdute? Se un contribuente nel 2022 ha effettuato delle spese detraibili senza inserirle nella dichiarazione dei redditi, ha la possibilità di recuperare il beneficio fiscale oppure, avendo perso il treno della dichiarazione dei redditi 2023, non ha più modo di fruire del beneficio fiscale?

Anche se non tutti lo sano, le detrazioni fiscali possono essere richieste entro 5 anni. Anche se non si richiede un beneficio fiscale con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, può essere richiesto in un secondo tempo presentando la dichiarazione integrativa, e questo anche se presentazione della dichiarazione ordinaria non vi sia menzione del beneficio spettante.

A chiarire questo punto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14889 del 28 maggio 2024. Se si dimentica una detrazione fiscale con la presentazione della dichiarazione annuale, quindi, c’è tempo fino al termine ultimo previsto dalla legge per recuperare l’agevolazione. L’ordinanza della suprema Corte, pur essendo riferita alle detrazioni per bonus edilizi, può essere facilmente traslata su tutte le tipologie di detrazioni.

Qualsiasi errore è recuperabile

La Suprema Corte, nel caso di specie, ricorda che al contribuente è sempre ammesso rimediare ai propri errori proprio con la presentazione della dichiarazione integrativa che può essere presentata entro il termine ultimo previsto dalla legge, senza perdere per questo il diritto all’eventuale rimborso.

Non ci si riferisce, in questo caso, al 730 integrativo che è possibile presentare entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730 ordinario o precompilato, ma ci si riferisce proprio alla possibilità di integrare la dichiarazione presentata entro un lasso temporale abbastanza lungo previsto dalla legge. Questo significa che anche chi ha dimenticato detrazioni nelle dichiarazioni degli anni precedenti, è ancora in tempo per recuperare il beneficio fiscale

La Corte di Cassazione aveva già chiarito nell’ordinanza 373 del 2016 che:

in materia di imposte sui redditi, la facoltà, attribuita al contribuente dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall’art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001, di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso, né sulla facoltà di emendare i propri errori da parte del contribuente, restando correlata al rispetto di tale limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

A prevedere questa possibilità, in ogni caso, non è l’ordinanza in questione, ma la Legge visto che l’integrazione delle dichiarazioni annuali è prevista dall’articolo 2, comma 8 del Dpr 322 del 22 luglio 1998: il contribuente ha facoltà di integrare la dichiarazione presentata per correggere omissioni ed errori con una dichiarazione integrativa da presentare entro i termini previsti dalla legge, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con quale modello si rimedia?

Il modello da utilizzare per la dichiarazione integrativa è il modello Redditi barrando la voce “dichiarazione integrativa” che può essere inviata anche una volta scaduti i termini per l’invio della dichiarazione a patto che sia stata presentata nei termini la dichiarazione originaria.

Per correggere errori e omissioni va, come detto, barrata nel frontespizio del modello Redditi la casella “dichiarazione integrativa”; nella casella va indicato il codice 1 per correggere la dichiarazione che ha determinato un maggiore o minore:

  • reddito;
  • debito di imposta;
  • credito.

Si indica, invece, il codice 2 quando si corregge la dichiarazione inviata in base alle comunicazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate per correggere spontaneamente errori e omissioni.

Si tratta di due casistiche differenti, visto che con il codice 1 si correggono errori di cui ci si è resi conto in autonomia mentre con il codice 2 si procede a modificare gli errori e le omissioni a seguito di una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale credito di imposta derivante può essere sia usato in compensazione che chiesto a rimborso.

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