Digital tax 2021, nella circolare n. 3/E del 23 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’imposta sui servizi digitali, partendo dall’ambito applicativo fino alle sanzioni e alla possibilità di deducibilità.
Digital tax 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’imposta sui servizi digitali nella circolare n. 3/E del 23 marzo 2021.
Il documento di prassi è stato pubblicato lo stesso giorno in cui il DL Sostegni è arrivato in Gazzetta Ufficiale: proprio il provvedimento economico contiene una proroga delle scadenze legate all’imposta sui servizi digitali.
Ricordiamo infatti che il nuovo calendario della web tax prevede come la scadenza del 16 maggio per effettuare il primo versamento dell’imposta, mentre la presentazione della relativa dichiarazione è slittata al 30 giugno.
Digital tax 2021, i chiarimenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate
Cos’è la digital tax? Si tratta di un’imposta che si applica alla fornitura di servizi digitali. La norma è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, e modificata dalla manovra 2020.
Il nuovo tributo è pari al del 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali, realizzati da esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell’anno solare precedente realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.
La circolare n. 3/E del 23 marzo 2021 segue il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso.
La circolare approfondisce l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta:
- veicolazione di pubblicità mirata;
- messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
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Tra i vari aspetti affrontati dalla circolare c’è anche quello delle sanzioni. In realtà, per il primo anno di applicazione dell’imposta non sono previste sanzioni per eventuali irregolarità in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti: l’Agenzia delle Entrate tiene in considerazione le difficoltà potenziali.
Infine, in quanto imposta indiretta, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possa essere portata in diminuzione dal reddito complessivo del soggetto passivo ai fini Ires, nell’esercizio in cui avviene il relativo pagamento, nonché che sia deducibile dalla base imponibile Irap, se rientrante in una voce che concorre alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto passivo.
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