È possibile donare a favore di persona non ancora nata o concepita? E come? Ecco cosa prevede la legge per la donazione ai nascituri
Si parla di donazione a nascituri tutte le volte in cui la donazione è destinata a una persona non ancora nata o concepita.
Come noto, la donazione è, in generale, il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769, c.c.).
Attraverso questo negozio giuridico (definito “a titolo gratuito” stante l’assenza di corrispettivo), il donante trasferisce un proprio bene mobile o immobile al solo scopo di arricchire un’altra persona (donatario), senza nulla pretendere in cambio.
È l’atto di liberalità per eccellenza contemplato dal Codice civile ed è, come tale, sottoposto a rigide regole e formalismi, previsti tanto a tutela del donante quanto dei soggetti che, dalla donazione, potrebbero subire un’ingiusta lesione dei loro diritti (come, ad esempio, gli eredi del donante).
Ma è consentito compiere tale atto a favore di persone non ancora nate o, addirittura, non concepite? La risposta è sì.
Vediamo, allora, come e quando, secondo la legge, si può procedere con una donazione a nascituri.
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La donazione a nascituri
La facoltà di disporre una donazione a favore del nascituro è prevista dall’art. 784 del Codice civile, secondo cui:
“la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti”.
La legge quindi consente, ad esempio, al nonno di donare un immobile al nipote che sia stato concepito e non ancora nato o, addirittura, al nipote non ancora concepito.
Secondo la norma, infatti, la donazione può essere effettuata a favore:
- di chi sia stato già concepito, prima della nascita;
- di chi non sia stato ancora concepito, purché i futuri (o, meglio, «sperati») genitori siano in vita al momento della donazione.
Si parla di donazione sottoposta a condizione sospensiva che, in questo caso, coincide con la nascita del donatario; pertanto, se questa non si avvera (il donatario non nasce o non viene concepito), la donazione non avrà efficacia.
Ciò significa, inoltre, che il donante resterà proprietario del bene donato fino al momento della nascita del donatario, con il compito di conservarlo ed amministrarlo.
Va precisato, infatti, che la legge riconosce la possibilità di essere titolari di diritti e, quindi, destinatari di atti giuridici, soltanto ai soggetti dotati di capacità giuridica.
In particolare, secondo l’art. 1 del Codice civile, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Secondo lo stesso articolo, inoltre, i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all’evento della nascita.
Com’è possibile, allora, donare a favore di una persona priva della capacità giuridica perché non ancora nata?
Ciò si spiega perché, in realtà, con la donazione al nascituro non si fa altro che «riservare» un diritto a una persona non ancora in vita, affinché possa pienamente acquisirlo al momento della sua nascita, ovvero, all’acquisizione della capacità giuridica (art. 1, c.c.).
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L’accettazione della donazione
Come abbiamo detto, la donazione è, innanzitutto, un contratto: per essere considerata valida ed efficace deve necessariamente presupporre l’accordo delle parti.
Ogni donazione, infatti, diviene efficace soltanto se accettata dal beneficiario.
Viene allora spontaneo chiedersi: nel caso della donazione a nascituri, non essendo ancora in vita il donatario, chi può accettare l’atto di donazione?
La questione è risolta dallo stesso art. 784, c.c., secondo cui, in caso di donazione a favore di nascituri, l’accettazione può essere fatta dai genitori o dal genitore che abbia, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 320, c.c.).
Trattandosi, infatti, di atto eccedente l’ordinaria amministrazione, la legge impone che l’accettazione sia preventivamente autorizzata da un provvedimento del Tribunale.
Può tuttavia accadere che i genitori non vogliano accettare l’atto di donazione, nonostante ciò vada contro gli interessi del figlio.
Come viene tutelato, in questo caso, il figlio non ancora nato e destinatario di un atto di donazione?
Il problema è risolto, ancora una volta, dal Codice civile: secondo l’art. 321, c.c., infatti, se i genitori si rifiutano, l’accettazione può essere fatta da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta di un parente del nascituro o del pubblico ministero.
L’amministrazione dei beni donati
Abbiamo visto che, fino alla nascita del donatario, gli effetti della donazione si considerano sospesi (art. 1, comma 2, c.c.).
Il bene oggetto di donazione resterà, quindi, nella disponibilità del donante, il quale avrà il compito di amministrarlo.
Secondo il richiamato art. 784, c.c., infatti:
“Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia”.
Lo stesso articolo aggiunge poi un importante dettaglio, disponendo che:
“ I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario”.
Ma cosa si intende con «frutti maturati prima della nascita»?
Si pensi, ad esempio, alla donazione di un bene immobile fatta al nascituro, come un appartamento.
Il donante, come visto, resta amministratore del bene fino alla nascita del donatario.
Egli però, nel frattempo, potrebbe aver deciso di locare il bene a terzi, ottenendo, quindi, un corrispettivo sotto forma di canoni di locazione, che corrispondono, appunto, ai frutti civili maturati dal bene donato.
A chi spetteranno, allora, tali frutti nel momento in cui il donatario nasce «sbloccando» gli effetti della donazione? Bisogna distinguere, sul punto, due ipotesi:
- la donazione fatta al nascituro già concepito;
- la donazione fatta al non concepito.
Quanto alla prima ipotesi, si parla di effetti della donazione “ex tunc”. Ciò significa che, una volta nato, il donatario sarà considerato tale fin dal momento della donazione: ogni frutto civile nel frattempo maturato sarà, allora, di sua spettanza.
Per tornare all’esempio dell’appartamento locato, il donante dovrà trasferire, insieme all’immobile, anche i canoni di locazione maturati dal momento della donazione a quello della nascita del donatario.
Nel secondo caso, invece, si parla di effetti “ex nunc”. In buona sostanza, il donatario avrà diritto soltanto ai frutti maturati dal momento della nascita in avanti.
Come effettuare una donazione a nascituri
Come tutte le donazioni, anche la donazione a nascituri deve essere fatta per atto pubblico ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la sua nullità (art. 782, c.c.).
È dunque necessaria l’assistenza di un notaio, che rediga l’atto di donazione conferendogli la forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge.
Inoltre, quando la donazione ha per oggetto beni mobili, sarà necessario descriverli dettagliatamente, indicandone il valore nell’atto o in un documento a esso allegato.
Come detto, infine, la donazione è un contratto e, come tale, per considerarsi valida, deve essere accettata dal donatario che, in questo caso, è sostituito dai genitori del nascituro (o dal curatore speciale).
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