Esame avvocato: assolto il candidato che copia da Internet

Simone Micocci

30 Maggio 2017 - 14:28

Esame avvocato: chi copia rischia dai 3 mesi ad 1 anno di reclusione. Non sono perseguibili penalmente, invece, i candidati che hanno riformulato i contenuti; la decisione del GIP di Nocera Inferiore.

Esame avvocato: assolto il candidato che copia da Internet

Esame avvocato: il comportamento del candidato che durante l’esame per l’abilitazione forense copia da Internet non per forza costituisce un comportamento penalmente rilevante.

Lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari di Nocera Inferiore, con la sentenza del 27 febbraio 2017, nella quale è stata esaminata la vicenda di un aspirante avvocato accusato di aver copiato da Internet durante l’esame per l’abilitazione.

Il candidato, oltre al giudizio negativo della commissione che ha valutato il suo elaborato, ha dovuto rispondere dell’accusa di “falsa attribuzione di un lavoro altrui” (articolo 1 della legge n° 475 del 1925) punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Le conseguenze per aver copiato da Internet avrebbero potuto essere ben più gravi per il candidato assolto dal Giudice di Nocera Inferiore il quale non ha rilevato una corrispondenza tra le parole usate nella prova e quelle della “fonte” originaria.

Il candidato, quindi, è stato assolto dall’accusa perché è stato in grado di riformulare i contenuti presi da Internet così da redigere un elaborato originale.

Non sarà stato sufficiente per superare l’esame avvocato, ma perlomeno lo sforzo espositivo gli ha permesso di evitare il carcere.

Mentre in questi giorni migliaia di aspiranti avvocati aspettano con ansia l’uscita dei risultati dell’esame per l’abilitazione forense, a molti di loro, specialmente ai più “furbetti”, potrebbe interessare questa recente sentenza così da scoprire in quale caso una eventuale copiatura potrebbe costargli cara anche dal punto di vista penale.

Esame avvocato: ecco quando copiare è “legale

La legge n°475 del 1925 nell’articolo 1 stabilisce che qualunque persona che nell’ambito di un “esame” o di un “concorso” per il conferimento di “lauree” o “abilitazioni” presenta come propri “dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri” viene punito con una reclusione che va da tre mesi ad un anno. La reclusione non può essere inferiore ai sei mesi qualora “l’intento sia stato conseguito”.

Nel caso in esame, il candidato è stato accusato per aver presentato alla commissione un parere motivato in materia di diritto civile nel quale erano presenti diversi contenuti “non originali” presi da vari siti Internet, come ad esempio Wikipedia.

Tuttavia, per il GIP che ha esaminato il caso il candidato non ha commesso reato; infatti non c’è alcuna corrispondenza tra i termini usati dall’aspirante avvocato e le fonti presenti su Internet. Ecco perché in questo caso, grazie allo sforzo espositivo messo in atto dal candidato, il reato di “falsa attribuzione di un lavoro altruinon sussiste.

Reato di falsa attribuzione di un lavoro altrui: facciamo chiarezza

Il GIP di Nocera Inferiore ha fatto chiarezza su alcuni elementi relativi al reato di falsa attribuzione di un lavoro altrui. Questo ha specificato che la legge non limita il concetto di:

  • dissertazione: trattazione dell’argomento in maniera “ampia, approfondita e dotta”;
  • lavoro e studio: cioè “l’esposizione articolata del tema, frutto di un’elaborazione concettuale autonoma”.

Quindi, per esserci reato bisogna accertare non tanto l’effettiva copiatura del testo, quanto la mancanza di un’elaborazione critica dei dati acquisiti.

Nel caso di specie, l’esposizione del candidato è da considerare come il “frutto di un suo sforzo espositivo” ecco perché la sua condotta, nonostante ne abbia pregiudicato il superamento dell’esame, non può essere perseguita penalmente.

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