Esenzione Imu immobili occupati, condizioni e chiarimenti per il rimborso

Nadia Pascale

19/04/2024

L’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente prevista dalla legge 197 del 2022 è retroattiva. A dirlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n° 60 del 18 aprile 2024. Partono i rimborsi.

Esenzione Imu immobili occupati, condizioni e chiarimenti per il rimborso

Esenzione Imu per immobili occupati anche se l’occupazione è antecedente all’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023, a dirlo è la Corte Costituzionale nella sentenza n° 60 del 18 aprile 2024. Aperta la strada per le richieste di rimborso dell’Imu versata sugli immobili occupati.

Il comma 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, legge 197 del 2022, prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati.
Questa norma risponde alle esigenze di moltissimi proprietari di casa che si sono ritrovati l’immobile occupato abusivamente, hanno difficoltà a eseguire lo sfratto e, allo stesso tempo, devono pagare le imposte.

L’Imu è l’Imposta municipale unica, sono tenuti al versamento della stessa i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Tra le esenzioni più importanti vi è quella per la prima casa, tranne il caso in cui sia inserita in una categoria catastale di lusso.

Purtroppo è capitato spesso ai proprietari di ritrovarsi l’immobile occupato abusivamente e, nonostante ciò, essere chiamati a versare l’Imu. Il caso tipico è quello del figlio che eredita da un genitore un immobile in una città diversa e che si ritrova a non averne la disponibilità materiale in quanto occupato abusivamente.

Per questa categoria di persone si è pensato a una protezione, la stessa però è subordinata al verificarsi di determinate condizioni.

Vediamo in quali casi vi è l’esenzione Imu per gli immobili occupati e in quali casi secondo la Corte Costituzionale è possibile ottenere il rimborso delle imposte versate prima del 2023.

IMU immobili occupati, precisazioni sull’esenzione

A dettare le regole per l’esenzione Imu immobili occupati è il comma 81 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023. Il testo stabilisce quali sono le condizioni per far valere l’esenzione.

Deve trattarsi di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per ottenere l’esenzione Imu immobili occupati è necessario comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti per l’esenzione.

C’è, però, un dettaglio, il comma 81 prevede anche che il Ministro dell’Economia e delle Finanze debba provvedere, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, all’emanazione di un decreto attuativo per delineare le modalità telematiche attraverso le quali il contribuente deve comunicare al Comune la persistenza delle condizioni per l’esenzione Imu per gli immobili occupati.

Il decreto a distanza di mesi non è mai arrivato lasciando i contribuenti nella confusione sul da farsi.

A togliere dubbi ai contribuenti è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, pur non avendo provveduto al decreto attuativo, ha pubblicato il 12 dicembre 2023 una interessante Nota.

La stessa sottolinea che il decreto attuativo riguarda il solo modello dichiarativo per l’esenzione immobili occupati. Nonostante la sua assenza

l’imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Quando sarà pubblicato il decreto di attuazione con il relativo modello dichiarativo, i contribuenti interessati dovranno provvedere, entro il 30 giugno 2024, a presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica. Ad oggi il provvedimento ancora non esiste.

Comunicato MEF
Esenzione Imu immobili occupati

Rimborso Imu immobili occupati abusivamente, a stabilirlo è la Corte Costituzionale

In questo quadro importante si inserisce ora una sentenza della Corte Costituzionale e in particolare la sentenza 60 del 18 aprile 2024. In essa la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per non aver escluso dall’IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata una denuncia tempestiva.

La questione di costituzionalità è stata sollevata dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione per violazione dei principi costituzionali di equità fiscale, capacità contributiva, ragionevolezza e protezione della proprietà privata.

La sentenza è importante perché ha esteso retroattivamente l’efficacia della della di bilancio 197 del 2022. Ne consegue che per gli immobili occupati abusivamente prima del 1° gennaio 2023 e per i quali sussistevano le condizioni previste per l’applicabilità dell’esenzione Imu non è dovuta l’imposta. Le buone notizie non finiscono qui perché i contribuenti che hanno versato l’imposta possono chiedere il rimborso.

La richiesta deve rispettare i termini di prescrizione dei tributi locali, che sono di cinque anni dal pagamento, come specificato dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 296/2006.

Esenzione Imu immobili occupati prima del 1° gennaio 2023

Nonostante fino al 12 dicembre 2023 vi fossero ancora dubbi sull’applicabilità dell’esenzione Imu per gli immobili occupati già a partire dal 2023, vi era comunque la possibilità di ottenere tutela, sebbene per via giudiziaria. A questo proposito si può citare un’importante sentenza.

Nel caso in esame una società proprietaria di un immobile di circa 8.000 metri quadrati occupato abusivamente da circa 150 persone chiede al Comune il rimborso dell’Imu per l’anno 2013. A fronte del silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione, presenta un ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Questa accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo non già il diritto al rimborso ma alla riduzione del 50% dell’imponibile, come previsto per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Il Comune impugna la sentenza di fronte alla Commissione tributaria regionale che respinge e sposa la tesi del giudice di primo grado sottolineando che nel caso in esame manca il possesso dell’immobile.
La società ha infatti dimostrato di aver intrapreso le azioni necessarie per evitare l’occupazione abusiva attraverso l’uso della sorveglianza privata e con la denuncia all’autorità dell’occupazione abusiva.

Inoltre in sede penale il Gip ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile, l’esecuzione del provvedimento di sgombero è stato affidato alla Digos che ha tentato lo sgombero ma ha dovuto desistere in quanto il Comune non è in condizione di fornire alloggi per gli occupanti dopo il loro allontanamento.
Si ravvisa quindi che la società ha perso il possesso dell’immobile.

L’ente impositore ricorre in Cassazione, mentre la società contribuente si rivolge alla CEDU, Corte Europea dei diritto dell’Uomo, che ha condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno (Corte EDU, sent. 67944/13/2019) per la mancata esecuzione del sequestro preventivo ordinato dal Gip. Si ravvisa la violazione delle norme in materia di protezione delle proprietà.
La Corte di Cassazione, invece, con sentenza 4 ottobre 2018, n. 24198 (Cassazione Civile) sottolinea che

in uno Stato di diritto la pubblica amministrazione abbia l’obbligo ineludibile di dare attuazione ai provvedimenti giurisdizionali è questione talmente ovvia ed elementare che pare a questa Corte sinanche ultroneo dovervisi soffermare vieppiù.

Di contrario avviso è, invece, la sentenza n.29658/2021 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte richiama a numerosi interventi in tema di IMU e ICI, tra cui quelli relativi agli immobili detenuti in comproprietà, per i quali la tassa sulla casa è dovuta da ciascun comproprietario nei limiti della sua quota,

“senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene”.

Allo stesso modo, l’IMU si paga anche in caso di immobili occupati d’urgenza e temporaneamente da parte della Pubblica Amministrazione, fino al decreto di esproprio.

Non privandolo del possesso del proprio bene, il proprietario continua ad essere il soggetto passivo dell’IMU, anche in caso di detenzione da parte di soggetti terzi del bene assoggettato a tassazione.

Il filo conduttore delle sentenze richiamate dalla Corte di Cassazione è il concetto di proprietà, sufficiente per individuare chi paga l’IMU, anche qualora l’immobile tassato sia occupato e quindi non più nella propria disponibilità.
La legge di bilancio per il 2023 e ora la sentenza n° 60 della Corte Costituzionale del 18 aprile 2024 chiariscono quindi ogni dubbio. L’Imu sugli immobili occupati abusivamente non va pagata.

Altri casi di esenzione Imu

Esistono altri casi in cui l’Imu non è dovuta?
Gli altri casi di esenzione sono:

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