L’esterometro dal 1° luglio 2022 riguarda tutti, anche i contribuenti forfettari esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.
Anche i contribuenti forfettari sono obbligati all’esterometro. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che spiega l’introduzione graduale dell’obbligo a decorrere dal 1° luglio 2022. Da questo giorno i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuati verso e da soggetti esteri, vanno trasmessi al Sistema di Interscambio con formato Xml (lo stesso che si utilizza per le fatture elettroniche).
Riassumiamo brevemente l’utilizzo dell’esterometro e quali sono gli obblighi dei contribuenti forfettari a tal riguardo.
Cos’è l’esterometro?
L’esterometro consiste nell’obbligo di trasmettere telematicamente i dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri. Tutte le operazioni transfrontaliere hanno l’obbligo di trasmissione telematica.
All’inizio la comunicazione dei dati esteri avveniva ogni trimestre, ma la normativa in tal senso è cambiata e prevede che la comunicazione avvenga per ogni singola operazione.
Quali sono le operazioni da comunicare obbligatoriamente con l’esterometro? Si tratta delle operazioni effettuate e ricevute da soggetti non residenti del territorio italiano.
Sono escluse dall’obbligo di esterometro tutte le operazioni:
- relative ad acquisti di beni e servizi che non rilevano territorialmente ai fini Iva a patto che siano di importo non superiore a 5.000 euro a operazione;
- per cui è stata emessa una bolletta doganale;
- per cui è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.
Obbligo esterometro per i forfettari
Dal 1° luglio 2022 le modifiche apportate dall’articolo 18 del Decreto Legge 36 del 2022 hanno reso obbligatorio l’utilizzo della fattura elettronica via Sistema di Interscambio con alcune deroghe per i contribuenti forfettari. Tali deroghe, però, sono venute meno a partire dal 1° gennaio 2024, data dalla quale l’obbligo di fatturazione elettronica investe tutti coloro che svolgono attività di impresa, professione o arte.
La comunicazione delle operazioni estere, però, guarda solo al profilo soggettivo e non alle regole di imposizione fiscale e proprio per questo motivo l’esterometro ha sempre riguardato tutti senza alcuna deroga. Infatti anche negli scorsi anni, quando per alcuni contribuenti forfettari la fatturazione elettronica non era obbligatoria, per gli stessi l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti in Italia prevedeva comunque l’obbligo di fatturazione elettronica con Sistema di Interscambio.
L’obbligo di utilizzo dell’esterometro anche per i forfettari, quindi, è in vigore dal 1° luglio 2022, senza deroga alcuna (visto che la deroga valeva solo per i soggetti che avevano avuto compensi e ricavi inferiori ai 25.000 euro nel 2021, ma limitatamente per l’obbligo di fattura elettronica). Anche i contribuenti forfettari che nel 2022 e 2023 sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, quindi, erano tenuti alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere con l’esterometro o con fattura elettronica.
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